{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19953219,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":19953219,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"95.3219","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Aiuti ai Paesi dell'est","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il sottoscritto deputato chiede al Consiglio federale di spiegare le modalit\u00e0 concernenti l'aiuto, appena votato in complemento al primo, a favore delle comunit\u00e0 emergenti in democrazia dell'Europa centrale e dell'est, e in particolare:</p><p>1. il circuito interno svizzero di sussidiamento;</p><p>2. gli enti o le societ\u00e0 beneficiarie svizzere ed estere;</p><p>3. l'autorit\u00e0 amministrativa decisionale per quanto concerne i progetti da approvare;</p><p>4. se ci sono possibilit\u00e0 o meno di \"abusi preferenziali\" nei confronti di una o pi\u00f9 ditte svizzere, operanti nei Paesi dell'Europa centrale e dell'est.</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Dando seguito ai messaggi del Consiglio federale del 22 novembre 1989, del 23 settembre 1991 e del 1o luglio 1992, il Parlamento ha approvato dei crediti-quadro che devono permettere di sostenere le riforme politiche, economiche e sociali nell'Europa orientale. Poich\u00e9 queste riforme si estenderanno su diversi anni e la cooperazione con i Paesi dell'Europa orientale diventer\u00e0 pertanto una parte integrante della politica estera svizzera, a tale scopo \u00e8 stata istituita una base legale. Il decreto federale di obbligatoriet\u00e0 generale concernente la cooperazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il cui termine di referendum \u00e8 scaduto inutilizzato il 3 luglio 1995 e che entrer\u00e0 prossimamente in vigore, nel capitolo 4 definisce l'esecuzione dei provvedimenti a favore di questi Paesi.</p><p>Le competenze decisionali e finanziarie sono definite nell'ordinanza del 6 maggio 1992 concernente i provvedimenti di rafforzamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa centrale e orientale. L'Ufficio di cooperazione per l'Europa dell'Est del Dipartimento federale degli affari esteri \u00e8 competente per i provvedimenti nel settore della cooperazione tecnica, mentre l'Ufficio federale dell'economia esterna del Dipartimento federale dell'economia pubblica \u00e8 competente per quelli nel settore dell'aiuto finanziario. Il coordinamento generale dei provvedimenti d'aiuto spetta al Dipartimento federale degli affari esteri. Le priorit\u00e0 geografiche e settoriali sono stabilite da un comitato interdipartimentale dei programmi. Gruppi settoriali specializzati concretizzano gli oggetti prioritari fissati dal comitato interdipartimentale dei programmi.</p><p>Dal 1994, il Consiglio federale informa annualmente le commissioni parlamentari competenti sui progetti che sono stati approvati, l'impiego dei mezzi finanziari e gli effetti dei provvedimenti osservati nel corso delle valutazioni. Inoltre, la Delegazione delle finanze (DF) delle Camere federali, la Commissione delle finanze (CdF) e la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG) si sono occupate dell'aiuto all'Europa orientale e hanno posto, fra l'altro, domande simili.</p><p>Per principio, la Svizzera, come pure i Paesi beneficiari, collabora con i partner pi\u00f9 adatti per un determinato compito. Nel settore dell'aiuto finanziario, l'aiuto della Svizzera \u00e8 legato per principio a beni e servizi svizzeri. Nel settore della cooperazione tecnica, circa tre quarti dei mezzi vanno a partner svizzeri, circa il 20 per cento a organizzazioni internazionali e il rimanente a vari realizzatori.</p><p>Il punto di partenza della procedura che conduce alla scelta di un progetto \u00e8 costituito dai bisogni del Paese beneficiario. Per principio, la Svizzera sostiene unicamente progetti la cui importanza \u00e8 prioritaria dal punto di vista dei processi di riforma. Non appena la priorit\u00e0 \u00e8 stata decisa, i progetti sono esaminati mediante una procedura di decisione strutturata in modo da determinare se hanno i requisiti per essere presi in considerazione. La valutazione riguarda gli aspetti tecnici, finanziari ed economici. I mandati sono distribuiti conformemente alle direttive della Confederazione concernenti la procedura d'appalto e alle modalit\u00e0 relative ai contratti. Nell'attribuzione dei mandati svolgono un ruolo preponderante criteri quali la competenza nel settore, l'esperienza nella gestione di progetti e la conoscenza dell'Europa dell'Est.</p><p>Le procedure decisionali summenzionate impediscono un trattamento di favore nell'attribuzione dei mandati.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(810259200000)\/","SubmittedBy":"Pini Massimo","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(812937600000)\/","ResponsibleDepartment":3,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento degli affari esteri","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFAE","IsLeadingDepartment":true,"Tags":null,"Category":null,"Modified":"\/Date(1763110789493)\/","SubmissionDate":"\/Date(802483200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4419,"SubmissionLegislativePeriod":44,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":null}}