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Attraverso la sua politica agricola, la Confederazione sostiene gli sforzi profusi dall'agricoltura svizzera in vista dell'adeguamento delle strutture alle sfide attuali e future. Con l'introduzione, nel 1993, dei nuovi pagamenti diretti, sono stati creati i presupposti per indennizzare direttamente le prestazioni fornite dall'agricoltura nell'interesse generale.</p><p></p><p>Il Consiglio federale ritiene che i pagamenti diretti concessi attualmente e previsti in futuro consentano all'agricoltura di adempiere i compiti ancorati nel nuovo articolo 31octies della Costituzione federale. Pagamenti diretti troppo elevati non godono dell'approvazione n\u00e9 delle cerchie non agricole n\u00e9 della popolazione contadina. Il settore agricolo dovr\u00e0 fare in modo, anche in futuro, di realizzare una parte possibilmente considerevole delle sue entrate attraverso la vendita dei prodotti. Nel messaggio del 26 giugno 1996 concernente la riforma della politica agricola: Seconda tappa (Politica agricola 2002), varato dal Consiglio federale all'attenzione del Parlamento, sono illustrate le proposte a tal riguardo. L'obiettivo della riforma consiste nel rendere pi\u00f9 competitivo l'intero settore agroalimentare.</p><p></p><p>Il concetto proposto dal Consiglio federale nel messaggio \"Politica agricola 2002\" volto a promuovere l'agricoltura si fonda, in linea di massima, sulla realizzazione di un valore aggiunto possibilmente elevato attraverso la vendita dei prodotti. In quest'ambito rientrano un'adeguata protezione alla frontiera, misure intese a promuovere lo smercio e l'autosostegno nonch\u00e9, in determinati casi, misure supplementari di sgravio del mercato. L'agricoltura non sar\u00e0 quindi totalmente esposta al gioco dell'offerta e della domanda nel settore del mercato. Rispetto ad oggi, \u00e8 inoltre previsto un aumento limitato dei pagamenti diretti. In tal modo \u00e8 possibile garantire anche una gestione durevole.</p><p></p><p>Per quanto concerne i settori specifici \"carne\" e \"latte\", a cui fa riferimento l'autore dell'interpellanza, il Consiglio federale esprime le seguenti considerazioni.</p><p></p><p>Bestiame da macello e carne</p><p></p><p>Le possibilit\u00e0 di sostegno del mercato del bestiame da macello sono estremamente limitate. I mezzi prelevati dal \"Fondo Carne\" consentono di sostenere i prezzi soltanto in modo molto contenuto. Al fine di evitare che a lungo termine i prezzi di mercato scendano ad un livello eccessivamente basso, \u00e8 necessario giungere ad un equilibrio tra l'offerta e la domanda. Per principio, il compito di trovare una soluzione a questo problema strutturale spetta all'agricoltura stessa. In questo periodo, il mercato della carne bovina \u00e8 fortemente influenzato dalla vicenda del morbo della vacca pazza (BSE). Il Consiglio federale ha adottato misure immediate volte ad ovviare alle maggiori difficolt\u00e0 in questo settore. Il 3 aprile 1996 ha deciso di stanziare un contributo di 10 milioni di franchi sotto forma di mutuo esente da interessi ed un importo della stessa entit\u00e0 quale contributo a fondo perso per l'immagazzinamento della carne bovina. Il 17 aprile 1996 ha deciso di destinare altri 25 milioni di franchi al sostegno, in primo luogo, della riduzione del prezzo della carne da banco. Queste misure hanno consentito di bloccare temporaneamente il crollo dei prezzi. La necessit\u00e0 di adottare provvedimenti supplementari \u00e8 attualmente al vaglio del Consiglio federale.</p><p></p><p>Latte</p><p></p><p>Nel messaggio \"Politica agricola 2002\" il Consiglio federale parte dal presupposto che al termine del periodo transitorio potr\u00e0 essere realizzato un prezzo del latte, calcolato in funzione della quantit\u00e0 totale di latte, di 70 centesimi il chilogrammo. In questo importo di 70 centesimi sono compresi i fondi statali intesi a sostenere il mercato lattiero (supplemento sul latte trasformato in formaggio, contributi per il promovimento dello smercio in Svizzera e all'estero). La somma di 500 milioni di franchi prevista a tal scopo consente di integrare il prezzo del latte nella misura di circa 20 centesimi il chilogrammo. Nel quadro del nuovo disciplinamento del mercato lattiero il Consiglio federale intende fissare un prezzo mirato (prezzo compresi i supplementi e i contributi). E'improbabile che per determinate forme di valorizzazione e per un periodo di tempo prolungato venga pagato un prezzo di gran lunga inferiore; il produttore cercherebbe infatti rapidamente un valorizzatore disposto ad offrire un prezzo migliore. Tali affermazioni trovano conferma nei risultati di uno studio condotto presso il Politecnico federale di Zurigo concernente l'evoluzione del mercato lattiero in condizioni quadro modificate (P. Rieder, A. R\u00f6sti, R. J\u00f6rin \"Die Entwicklung des Milchmarktes unter ver\u00e4nderten Rahmenbedingungen\", Istituto di agronomia, Politecnico federale di Zurigo, gennaio 1996).</p><p></p><p>Il Consiglio federale intende fare in modo che il passaggio dal vecchio al nuovo disciplinamento del mercato lattiero sia socialmente sostenibile. Esso ha pertanto previsto un periodo transitorio di cinque anni. La riduzione dei mezzi finanziari volti a sostenere il mercato lattiero dovrebbe aver luogo progressivamente. Nel messaggio \"Politica agricola 2002\", \u00e8 prevista una sicurezza supplementare (art. 185 del disegno per una nuova legge sull'agricoltura), secondo la quale il Consiglio federale ha la competenza, durante il periodo transitorio, di impiegare una quantit\u00e0 sufficiente di mezzi finanziari affinch\u00e9 il prezzo medio del latte non sia di oltre il 10 per cento inferiore al prezzo mirato.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(840585600000)\/","SubmittedBy":"L\u00f6tscher Josef","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(898819200000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":null,"Category":null,"Modified":"\/Date(1779233593890)\/","SubmissionDate":"\/Date(835315200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4503,"SubmissionLegislativePeriod":45,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":null}}