{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993022,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":19993022,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"99.3022","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":null,"Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Come illustrato dal Consiglio federale il 17 febbraio 1999 nella sua risposta alla mozione Epiney (98.3600), concernente le misure preventive in campo sismico, i settori di competenza della Confederazione sono definiti dalla Costituzione federale (Cost). Nell'ambito della protezione della popolazione, secondo l'articolo 22bis capoverso 1 Cost, si tratta segnatamente della \" protezione civile delle persone e dei beni dalle conseguenze delle azioni belliche\". Ne consegue che la responsabilit\u00e0 per i lavori volti a prevenire e fronteggiare sinistri ed altre situazioni d'emergenza di natura non bellica, per es. valanghe e inondazioni, compete in linea di massima ai cantoni e ai comuni. Accanto alle misure preventive in parte basate sulle norme federali (per es. nel settore della pianificazione del territorio, della protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio), queste corporazioni territoriali hanno il compito di regolare la condotta da parte delle autorit\u00e0 sulla base di legislazioni proprie, di mettere a disposizione i servizi d'intervento che ritengono necessari, ecc., assumendosi di principio anche i costi che ne derivano. I cantoni e i comuni possono e devono in ogni momento far capo anche ai mezzi della loro protezione civile, garantiti dalla legislazione federale, dato che con la riforma della protezione civile 95 l'aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza \u00e8 stato parificato alla protezione della popolazione e dei beni culturali dai conflitti armati (vedi art. 22bis cpv. 7 Cost in relazione all'art. 2 della Legge federale sulla protezione civile del 17 giugno 1994).</p><p>Per coadiuvare cantoni e comuni colpiti da catastrofi naturali e tecnologiche, a livello federale sono disponibili in primo luogo i mezzi dell'esercito, e, in misura ridotta, anche mezzi in personale della protezione civile. In questo caso, di regola si tratta di interventi sussidiari effettuati sotto la responsabilit\u00e0 e la direzione delle autorit\u00e0 civili.</p><p>Conformemente alle relative disposizioni costituzionali, alla Confederazione competono mansioni destinate a prevenire e a far fronte agli irradiamenti, alle alluvioni dovute alla rottura di dighe, alle epidemie e alle epizoozie. In questi ambiti la direzione delle attivit\u00e0 spetta al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Ufficio federale dell'energia [UFE] risp. alla Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari [DISN], all'Ufficio federale dell'economia delle acque [UFEA] e all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio </p><p>[UFAFP]). Sono ugualmente interessati il Dipartimento dell'interno (Servizio idrologico e geologico nazionale e Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica [UFSP]) e il Dipartimento federale dell'economia (Ufficio federale di veterinaria). Sul piano operativo intervengono in particolare l'Organizzazione d'intervento in caso di aumento della radioattivit\u00e0 (OIR), diretta dal segretario generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), risp. la Centrale nazionale d'allarme (CENAL), il Servizio sismologico svizzero, l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SNV) a Davos, nonch\u00e9, per quanto attiene agli aspetti idrologici e geologici, il Servizio idrologico e geologico nazionale.</p><p>La Cancelleria federale, da parte sua, \u00e8 responsabile del coordinamento dell'informazione.</p><p>Per i casi in cui deve intervenire nella sua qualit\u00e0 di Governo nazionale (per es. in caso di sinistri su vasta scala), il Consiglio federale dispone dello stato maggiore centrale (Cancelleria federale), degli stati maggiori dei dipartimenti quali organi di coordinamento, ed eventualmente di stati maggiori speciali quali l'OIR. Questi strumenti di condotta, i quali costituiscono in sostanza una forma ridotta delle strutture di diritto pubblico per le situazioni ordinarie, possono essere attivate in funzione della situazione, secondo un sistema modulare. La chiamata risp. l'impiego avvengono secondo un sistema di messaggi predefinito e collaudato.</p><p>L'Ufficio federale della protezione civile (UFPC), subordinato dal 1998 al DDPS, assicura l'intero coordinamento nel settore della protezione civile, conformemente alla pertinente legislazione federale. Esso garantisce in primo luogo che in caso di sinistri su larga scala, le strutture della protezione civile, compresi i mezzi in personale, possano essere utilizzate in modo ottimale sull'intero territorio nazionale. In questo senso l'UFPC si \u00e8 impegnato con successo nella campagna volta a mettere a disposizione i mezzi della protezione civile per far fronte alle gravi conseguenze di valanghe e inondazioni che recentemente hanno colpito o che potrebbero colpire diverse regioni della Svizzera. Grazie ad una stretta collaborazione con lo stato maggiore di condotta presso il capo di stato maggiore generale \u00e8 stato possibile coordinare al meglio i mezzi di protezione civile ed esercito.</p><p>Nel periodo tra il 20 febbraio e la met\u00e0 di marzo 1999, circa 3'200 militi di protezione civile sono intervenuti in 16 cantoni per far fronte alle conseguenze delle abbondanti precipitazioni. Appartenenti a oltre 90 organizzazioni di protezione civile, questi militi hanno prestato pi\u00f9 di 24'000 giorni d'intervento. Al contempo, l'esercito ha impiegato circa 500 persone e messo a disposizione delle regioni colpite 30 elicotteri e 23 gruppi elettrogeni. Nei prossimi mesi si tratter\u00e0 di adottare le misure preventive in vista delle attese inondazioni. Si dovranno inoltre sostenere nel migliore dei modi cantoni e comuni nello svolgimento dei lavori di ripristino, che necessitano di molta manodopera. Gli insegnamenti tratti dai recenti avvenimenti dovranno essere integrati nei progetti sincronizzati \"Protezione della popolazione\" e \"Esercito svizzero XXI\". I settori dell'organizzazione, del personale, dell'equipaggiamento, dell'istruzione e finanziario, compresa la questione fondamentale concernente la ripartizione dei compiti e delle spese tra Confederazione e cantoni, saranno esaminati alla luce delle esperienze raccolte nel corso dell'inverno 1999.</p><p>I progetti \"Protezione della popolazione\" e \"Esercito svizzero XXI\" si orientano essenzialmente al nuovo rapporto sulla politica di sicurezza del Consiglio federale, dal titolo \"Sicurezza tramite cooperazione\", che sar\u00e0 sottoposto al Parlamento nel corso dell'estate 1999. I lavori in corso nell'ambito dei due progetti procedono a ritmi serrati per rispettare le scadenze fissate. La conclusione dei lavori per l'elaborazione dei nuovi concetti direttivi per l'esercito e la protezione civile \u00e8 prevista entro l'estate 2000. In seguito alla loro approvazione da parte del Consiglio federale e del Parlamento, si prevede di passare all'applicazione a tappe dei concetti a partire dal 2003.</p><p>Anticipare i tempi di realizzazione della struttura del futuro sistema globale di protezione della popolazione ai sensi della mozione non \u00e8 necessario e neppure possibile, sia per motivi tecnici da un lato, sia per ragioni interne ai progetti dall'altro. Le basi legali attualmente in vigore e le disposizioni delle autorit\u00e0 competenti in materia permettono gi\u00e0 oggi di adottare soluzioni tempestive e efficaci per l'intervento in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza. Indipendentemente da questo fatto, le autorit\u00e0 federali sono sempre tese a collaborare con cantoni, comuni e organizzazioni partner nella ricerca di sinergie per l'adozione di misure preventive in vista di catastrofi. Testimoniano di tali sforzi in particolare i progetti in corso allo scopo di migliorare la comunicazione tra le principali istituzioni che operano nel campo della protezione e del soccorso (progetto multidisciplinare POLYCOM) e per meglio definire i compiti dell'approvvigionamento economico del Paese.</p>  Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.","FederalCouncilProposal":2,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(925862400000)\/","SubmittedBy":"Debons Gilbert","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(945820800000)\/","ResponsibleDepartment":6,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DDPS","IsLeadingDepartment":true,"Tags":null,"Category":null,"Modified":"\/Date(1712739886023)\/","SubmissionDate":"\/Date(920246400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4517,"SubmissionLegislativePeriod":45,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":null}}