{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=19993044,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":19993044,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"99.3044","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":null,"Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il Consiglio federale conviene con l'interpellante che la presenza di passatori \u00e8 uno dei fenomeni pi\u00f9 odiosi del nostro tempo, principalmente perch\u00e9 sfrutta la situazione di bisogno in cui si trovano persone quali, in primo luogo, i richiedenti l'asilo; ritiene quindi che questa presenza vada combattuta con ogni mezzo. Il Consiglio federale \u00e8 convinto che l'attivit\u00e0 dei passatori non si pu\u00f2 combattere efficacemente mediante un unico provvedimento, ma che occorrono pi\u00fa strumenti diversi tra loro per intervenire in modo incisivo. Questi strumenti comprendono fra l'altro :</p><p></p><p>* uno scambio efficiente d'informazioni, analisi precise della situazione e descrizioni dei rischi riscontrabili in pratica, che consentono un'esecuzione efficace tramite tutte le istanze che si occupano di questioni legate alla migrazione; questo punto di vista \u00e8 stato confermato durante il recente incontro dei ministri dell'Interno di Germania, Austria, Francia, Italia, Principato del Liechtenstein e Svizzera.</p><p></p><p>* controlli alla frontiera effettuati nelle stazioni e in sede mobile da personale specializzato</p><p></p><p>* una politica e una prassi in materia di visti coerente e adeguata alle circostanze</p><p></p><p>* un'esecuzione coerente delle possibilit\u00e0 esistenti sul piano giuridico (diritto penale, misure di polizia degli stranieri, ecc.)</p><p></p><p>* una collaborazione internazionale efficace ed estesa.</p><p></p><p>Domanda 1</p><p></p><p>In linea di principio, il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) consegna i passatori arrestati alla competente autorit\u00e0 di polizia cantonale, la quale normalmente li rimette alle competenti autorit\u00e0 cantonali preposte al perseguimeto penale. In pratica per\u00f2 molti passatori colti in flagrante, a meno che non siano cittadini svizzeri o non risiedano in Svizzera, sono spesso rinviati direttamente nel Paese di provenienza, con il loro tacito o esplicito consenso, sulla base degli accordi di respingimento conclusi con i Paesi vicini. </p><p></p><p>Tutti i passatori colti in flagrante - anche quelli che sono stati rinviati nel Paese di provenienza senza una sentenza - sono registrati statisticamente come tali dal Cgcf. </p><p></p><p>Domanda 2</p><p></p><p>Attualmente le condanne pronunciate dai Cantoni sono notificate al Cgcf soltanto in pochi casi. \u00c8 quanto dimostra anche un'indagine svolta dall'UFDS presso i Cantoni, parte dei quali indicano che per motivi giuridici (soprattutto in materia di protezione dei dati) simili notifiche non sono ammesse. </p><p></p><p>Il Consiglio federale ritiene che i Cantoni dovrebbero informare il Cgcf, non propriamente sui casi specifici ma in generale sul numero dei passatori condannati, sul tipo di sentenze emesse e sulle pene inflitte. Il capo del DFGP contatter\u00e0 a tale proposito la Conferenza dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia (CCDGP). </p><p></p><p>Domanda 3</p><p></p><p>La domanda sottintende che i Cantoni non emetterebbero se non di rado sentenze contro i passatori. A tale riguardo occorre fare riferimento ai dati seguenti.</p><p></p><p>La legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20) prevede, come sanzione penale contro l'attivit\u00e0 dei passatori, la detenzione fino a sei mesi per chiunque, in Svizzera o all'estero, faciliti o aiuti a preparare l'entrata o l'uscita illegale o un soggiorno illegale (art. 23 cpv. 1 LDDS). A questa pena pu\u00f2 essere aggiunta una multa fino a diecimila franchi. L'atto compiuto a fine di arricchimento o per conto di un gruppo (vera e propria attivit\u00e0 dei passatori) \u00e8 punito con la detenzione fino a 3 anni e con la multa fino a centomila franchi (art. 23 cpv. 2 LDDS). </p><p></p><p>Dagli accertamenti eseguiti dall'UFDS e da un'indagine svolta presso tutti i Cantoni \u00e8 in effetti risultato che nei confronti dei passatori sono state emesse relativamente poche sentenze. Negli ultimi due anni il DFGP ha ricevuto 800 notifiche di sentenze emesse dai Cantoni in applicazione della LDDS; nella maggior parte dei casi non riguardano per\u00f2 l'attivit\u00e0 dei passatori, bens\u00ec altri reati previsti dalla LDDS, come ad esempio il soggiorno illegale in Svizzera, il lavoro nero, la complicit\u00e0 in simili reati, ecc.. Complessivamente le sentenze pronunciate per attivit\u00e0 di passatore sono circa 60, la maggior parte delle quali in base all'articolo 23 capoverso 1 (ossia senza fine di arricchimento). Soltanto sette sentenze sono state emesse in base al capoverso 2 (ossia con fine di arricchimento). Del resto, le sentenze evidenziano il fatto che fra le autorit\u00e0 giudiziarie dei Cantoni esistono determinate differenze nella commisurazione della pena. </p><p></p><p>Il numero ridotto di sentenze nei confronti di passatori \u00e8 dovuto principalmente ai seguenti fattori:</p><p></p><p>* in molti casi \u00e8 difficile fornire la prova giuridicamente sufficiente che esista un'attivit\u00e0 di passatori, e in particolare l'intenzione di arricchirsi. </p><p></p><p>* nei casi pi\u00f9 gravi, e perci\u00f2 d'importanza prioritaria dell'attivit\u00e0 organizzata e quindi anche economicamente proficua di passatori, sono implicati perlopi\u00f9 gruppi che agiscono dietro le quinte servendosi di intermediari i cui mandanti per\u00f2 non escono mai allo scoperto nelle zone di confine;</p><p></p><p>* avviene spesso che il Cgcf e la polizia arrestino parenti di persone che vivono in Svizzera ; in questi casi il fine di arricchimento \u00e8 escluso a priori, ragione per cui \u00e8 anche possibile prescindere da ogni pena.</p><p></p><p>Occorre rammentare tuttavia che oltre alla trattazione penale di questi casi non va sottovalutata l'importanza delle misure amministrative. Gli accertamenti compiuti dal Cgcf e dalla polizia permettono spesso di prendere misure di allontanamento, a prescindere da un successivo perseguimento penale. In questo modo nel 1998, ad esempio, l'UFDS ha potuto ordinare il divieto d'entrata nei confronti di 121 persone sospettate di essere implicate nell'attivit\u00e0 di passatori. Le autorit\u00e0 federali prenderanno comunque spunto dalla presente interpellanza per raccomandare ai Cantoni una coerenza ancora maggiore nel perseguire penalmente i reati legati all'attivit\u00e0 di passatori. </p><p></p><p>In tal senso occorre infine rammentare che queste misure repressive nei confronti dei passatori sono certamente importanti ma non sono gli unici strumenti per combattere la loro attivit\u00e0. La lotta contro l'attivit\u00e0 dei passatori pu\u00f2 risultare efficace soltanto se accanto alla repressione si combattono le cause e si creano strumenti adeguati soprattutto nel campo della prevenzione. </p><p>In tale contesto \u00e8 particolarmente importante che sistema di informazione funzioni in modo ottimale. Migliorare il sistema di informazione \u00e8 l'obiettivo della SA \" Traffiking, Lageanalysen und Risikoprofile \", che svolge la sua attivit\u00e0 per conto dell'UFDS. Oltre che del miglioramento del flusso di informazioni, del vaglio rapido delle informazioni e dell'allestimento delle curve dei rischi, questa SA si occupa anche della problematica \" condanne inflitte ai passatori \". Entro l'autunno di quest'anno dovr\u00e0 presentare proposte concrete.</p><p></p><p>Le questioni riguardanti le disposizioni di legge sono esaminate attualmente nell'ambito della revisione della LDDS. Le questioni relative a una migliore informazione del Cgcf da parte dei Cantoni (domanda 2) nonch\u00e9 a un perseguimento penale pi\u00f9 coerente saranno definite dal capo del DFGP nell'ambito della CCDGP.</p><p></p><p>Domanda 4</p><p></p><p>Conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del 28.11.94 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (ordinanza sulla comunicazione ; RS 312.3), i Cantoni sono tenuti a comunicare al Ministero pubblico tutte le sentenze penali concernenti violazioni della LDDS. Il Ministero pubblico trasmette le decisioni ai servizi della Confederazione interessati.</p><p></p><p>In base a quanto esposto, il Consiglio federale ritiene che non vi siano elementi per sostenere che i Cantoni non adempiono al loro obbligo di comunicazione. </p><p></p><p>Un altro problema \u00e8 costituito dal fatto che i Cantoni non tengono o tengono soltanto in modo approssimativo statistiche sui passatori. Spesso nei Cantoni esiste una sola statistica per tutti i casi in applicazione della LDDS, che includono il lavoro nero, il soggiorno illegale in Svizzera, la complicit\u00e0 in questi reati, ecc.. Occorrer\u00e0 esaminare se sia eventualmente possibile allestire una statistica pi\u00f9 precisa in questo ambito. </p><p></p><p>Domanda 5</p><p></p><p>Un ruolo decisivo nella lotta contro i passatori \u00e8 svolto dalla collaborazione internazionale, non solo con gli Stati confinanti ma con tutta la comunit\u00e0 internazionale. Una migliore collaborazione internazionale \u00e8 una premessa indispensabile per combattere l'attivit\u00e0 dei passatori. </p><p></p><p>* Una Convenzione ONU contro la criminalit\u00e0 organizzata corredata di un protocollo aggiuntivo concernente l'attivit\u00e0 dei passatori, attualmente in fase di elaborazione, intende colmare le lacune esistenti per quanto attiene alla collaborazione. La Svizzera (UFR, UFDS) partecipa ai lavori, la cui conclusione \u00e8 prevista per il prossimo anno. </p><p></p><p>* Un'adesione a Europol, che fra i suoi principali obiettivi persegue la lotta contro i passatori, \u00e8 provvisoriamente limitata agli Stati UE. Ciononostante, il Consiglio federale si impegna per migliorare la collaborazione con questa organizzazione. La Convenzione Europol, entrata in vigore il 1\u00b0 ottobre 1998, prevede espressamente una collaborazione con altri Paesi. I criteri e le modalit\u00e0 di tale cooperazione sono attualmente oggetto di studio.</p><p></p><p>* Infine, anche gli accordi con i Paesi limitrofi al nostro sulla collaborazione transfrontaliera di polizia contribuiranno a rendere pi\u00f9 efficace la lotta contro i passatori. </p><p></p><p>In tal senso occorre rammentare che il capo del Dipartimento nel mese di luglio si \u00e8 recato nei Paesi vicini per una visita di presentazione. Nel corso di queste visite \u00e8 stata sollevata anche la questione della migrazione. Con le rappresentanze italiane, in particolare, \u00e8 stata affrontata la problematica dell'attivit\u00e0 dei passatori. In seguito ai colloqui si \u00e8 deciso di istituire un gruppo di lavoro misto Svizzera-Italia, incaricato fra l'altro di trattare la questione della collaborazione nella lotta contro l'attivit\u00e0 dei passatori. La Svizzera ha inoltre appreso con soddisfazione che la nuova legge italiana sui passatori, che prevede sanzioni anche contro l'attivit\u00e0 dei passatori a scapito di altri Paesi, \u00e8 trattata con la necessaria urgenza. Nell'agosto 1999 si \u00e8 svolto al B\u00fcrgenstock, sotto la presidenza del Capo del DFGP, un incontro dei ministri dell'Interno di Germania, Austria, Francia, Italia e Principato del Liechtenstein. I ministri hanno deciso di creare un \"pool alpino\" di scambio d'informazioni e di considerare prioritario, tra l'altro, la lotta ai passatori.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(937353600000)\/","SubmittedBy":"Bonny Jean-Pierre","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(939340800000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":null,"Category":null,"Modified":"\/Date(1712744741110)\/","SubmissionDate":"\/Date(920505600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4517,"SubmissionLegislativePeriod":45,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":null}}