{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003339,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20003339,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"00.3339","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":null,"Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La risposta del Consiglio federale alle sei domande poste dall'interpellante \u00e8 la seguente.</p><p></p><p>Ad 1.</p><p></p><p>Il caso dei fondi depositati su conti svizzeri dall'ex dittatore nigeriano Sani Abacha, deceduto nel 1998, \u00e8 pi\u00f9 che spiacevole. L'affare Abacha ha offuscato l'immagine della piazza finanziaria svizzera a causa di banche svizzere che hanno accolto fondi dell'ex dittatore, quando invece \u00e8 proibita l'accettazione da parte delle banche e dei commercianti svizzeri di fondi provenienti dalla corruzione o dalla sottrazione di beni pubblici. </p><p></p><p>L'affare Abacha, con le sue numerose ramificazioni internazionali, dimostra che la lotta contro il riciclaggio di denaro resta una sfida principale per la comunit\u00e0 internazionale. La Svizzera non ha interesse ad accogliere averi di origine criminosa. Grazie ad una regolamentazione fra le pi\u00f9 severe a livello internazionale, la Svizzera lotta contro il crimine organizzato e il riciclaggio di denaro per garantire alla sua piazza finanziaria una posizione di primo piano a livello mondiale.</p><p></p><p>Nell'ambito della richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla Nigeria, diverse centinaia di milioni di dollari sono stati bloccati su conti in Svizzera. Inoltre, contemporaneamente alla richiesta di assistenza giudiziaria, a Ginevra \u00e8 stata avviata una procedura penale cantonale per riciclaggio di denaro e crimine organizzato. Nell'ambito di questa seconda procedura, per il momento, la Svizzera ha restituito alla Nigeria 66 milioni di dollari.</p><p></p><p>Anche altri Stati hanno accolto fondi sottratti dall'ex dittatore, di cui il Governo nigeriano \u00e8 pure alla ricerca. Numerose banche straniere sono implicate in queste transazioni. Sarebbero coinvolti segnatamente gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Attualmente, soltanto due altri Paesi hanno bloccato gli averi del vecchio dittatore. Si tratta del Lussemburgo e del Liechtenstein.</p><p></p><p>Di passaggio da Ginevra alla fine del mese di giugno del 2000, in occasione del vertice dei Paesi dell'ONU sullo sviluppo sociale, il presidente della Nigeria Olusegun Obasanjo ha lodato la cooperazione fornita dalle autorit\u00e0 svizzere in quest'affare e ha formulato la speranza che gli altri Paesi coinvolti seguano quest'esempio. Secondo una sua valutazione, la somma globale sottratta da Sani Abacha si aggira attorno ai tre miliardi di dollari.</p><p></p><p>Ad 2.</p><p></p><p>Il caso Abacha ha indotto la Commissione federale delle banche (CFB) ad avviare un'inchiesta sull'obbligo di diligenza di 19 banche svizzere e straniere stabilite in Svizzera, che avevano accettato i fondi provenienti dalla cerchia dell'ex presidente della Nigeria. Nel suo rapporto del 4 settembre 2000 la Commissione federale delle banche ha esaminato il comportamento di 17 banche, visto che l'inchiesta aperta contro le due banche era troppo recente per figurare nel suddetto rapporto. La Commissione federale delle banche ha constatato che cinque banche avevano interamente rispettato gli obblighi di diligenza. In sei casi ha accertato violazioni degli obblighi di diligenza e deficienze sul piano dell'organizzazione interna, che non raggiungono tuttavia un grado di gravit\u00e0 tale da rendere indispensabile l'adozione di misure incisive. Infine, nelle sei rimanenti banche la Commissione federale delle banche ha constatato violazioni in parte gravi degli obblighi di diligenza e carenze a livello d'organizzazione. In questo gruppo figurano tre banche del Credit Suisse Group (Credit Suisse, Bank Hofmann e Bank Leu), Cr\u00e9dit Agricole Indosuez (Svizzera), UBP Union Bancaire Priv\u00e9e e M.M Warburg Bank (Svizzera) AG. Queste constatazioni hanno avuto conseguenze a livello di personale e di organizzazione. M.M. Warburg Bank (Svizzera) AG \u00e8 gi\u00e0 stata sanzionata nel 1998. Parecchi dirigenti sono dovuti partire su domanda della Commissione federale delle banche. Le altre banche saranno obbligate a procedere ad una revisione. </p><p></p><p>I fondi bloccati su richiesta straniera di assistenza giudiziaria verranno restituiti allo Stato richiedente al termine della relativa procedura, compresi gli interessi maturati su questi importi nel corso della procedura di assistenza giudiziaria, dedotte tuttavia le commissioni riscosse dagli istituti bancari nell'ambito della gestione degli averi in questione. Nel suo rapporto del 4 settembre 2000 la Commissione federale delle banche ha proposto, nell'ambito di un legislazione futura, la possibilit\u00e0 di confiscare i benefici risultanti da transazioni illegali e criticabili nell'ottica delle norme prudenziali.</p><p></p><p>Ad 3.</p><p></p><p>Una procedura penale \u00e8 stata avviata a Ginevra. Diverse persone sono state accusate. La giustizia ginevrina ha, per il momento, condannato un uomo d'affari nigeriano al pagamento di una multa di un milione di franchi per riciclaggio di denaro e sostegno ad un'organizzazione criminale.</p><p></p><p>Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) non \u00e8 intervenuto negli affari penali collegati al caso Abacha, poich\u00e9 il riciclaggio di denaro e il crimine organizzato non sono ancora di competenza della giurisdizione federale. Tuttavia, appena entrer\u00e0 in vigore il nuovo articolo 340bis del codice penale, approvato il 22 dicembre 1999 dalle Camere federali, il MPC potr\u00e0 avviare, progressivamente in funzione delle risorse federali, una parte considerevole delle procedure in materia di affari internazionali e sovracantonali di riciclaggio di denaro e di crimine organizzato.</p><p></p><p>Ad 4.</p><p></p><p>In base al diritto vigente, soltanto la CFB sarebbe autorizzata a intervenire nel senso richiesto dall'autore dell'interpellanza. Per il momento, essa non \u00e8 intervenuta. Tuttavia, non bisogna dimenticare che le banche conoscono le direttive della CFB del 26 marzo 1998 relative al riciclaggio di capitali, nella quali si precisa che le banche non devono accettare fondi di cui conoscano o debbano presumere che provengano dalla corruzione o dalla sottrazione di fondi pubblici. Le banche conoscono pure la legge federale del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro che obbliga le banche a informare, senza indugio, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro se sanno o presumono, sulla base di sospetti fondati, che fondi provengono da un crimine. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione \u00e8 punibile. Le banche e gli altri intermediari finanziari devono segnatamente richiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l'avente economicamente diritto se non c'\u00e8 identit\u00e0 tra la controparte e l'avente diritto economico o se la controparte \u00e8 una societ\u00e0 di domicilio. Questa regolamentazione \u00e8 tra le pi\u00f9 severe a livello internazionale.</p><p></p><p>Ad 5.</p><p></p><p>Nel suo rapporto la CFB ha proposto di adattare e completare gli strumenti giuridici esistenti. La CFB propone quindi di adattare le sue direttive del 26 marzo 1998 relative al riciclaggio di capitali al nuovo diritto penale della corruzione entrato in vigore il 1\u00b0 maggio 2000, di introdurre l'obbligo della direzione generale delle banche di conoscere i loro clienti pi\u00f9 importanti e l'obbligo di avvertire le altre banche quando un banca rompe un rapporto d'affari con un cliente che desta sospetti. La CFB propone anche, nell'ambito di una legislazione futura, la possibilit\u00e0 di confiscare i benefici risultanti da transazioni illegali e criticabili nell'ottica delle norme prudenziali nonch\u00e9 di introdurre una regolamentazione internazionale relativa al trattamento di fondi appartenenti a personalit\u00e0 politicamente esposte. Infine, condivide la proposta del Consiglio federale che permette d'infliggere una multa fino a cinque milioni di franchi alle imprese stesse e non unicamente ai loro responsabili. Il Consiglio federale accoglie con favore le proposte di modifica delle direttive della CFB relative al riciclaggio di denaro, esaminer\u00e0 le altre proposte e prender\u00e0, se del caso, i provvedimenti che s'impongono.</p><p></p><p>Ad 6.</p><p></p><p>In Svizzera, il segreto bancario non \u00e8 assoluto. Esso pu\u00f2 essere levato in particolare nei casi di azioni penali e di assistenza giudiziaria in materia penale. Il segreto bancario non costituisce quindi un ostacolo alla politica di cooperazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Del resto, la Nigeria ha espresso la sua riconoscenza per la politica di cooperazione della Svizzera. Il Governo svizzero \u00e8 favorevole a un rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e ad un'armonizzazione delle regole di vigilanza prudenziale. In questi due ambiti, la Svizzera svolge gi\u00e0 un ruolo molto importante, segnatamente nei lavori sul controllo bancario svolti dal \"Groupement d'action financi\u00e8re sur le blanchiment des capitaux\" (GAFI) e dal Comitato di Basilea.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(969840000000)\/","SubmittedBy":"Grobet Christian","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1024617600000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":null,"Category":null,"Modified":"\/Date(1712741660720)\/","SubmissionDate":"\/Date(961632000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4603,"SubmissionLegislativePeriod":46,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":null}}