{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003345,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20003345,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"00.3345","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":null,"Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>\u00c8 di pochi giorni la notizia che il Consiglio federale ha deciso, con effetto giuridico a partire dal 1\u00b0 aprile 2000, di estendere il margine di manovra delle strategie d'investimento per le casse pensioni. Da quella data sar\u00e0 possibile per le casse pensioni effettuare gli investimenti destinati al mercato azionario in misura superiore al 50 percento dell'ammontare complessivo.</p><p>Ora, premesso che (1) chi interpella ritiene giusta la misura di apertura che vuole permettere gli investimenti in valuta estera cos\u00ec come quella che consente l'acquisto di azioni estere in quanto si consente di diversificare i rischi (2) \u00e8 consapevole che storicamente le borse sono \"cresciute\" (anche se andrebbe ancora fatto un distinguo qualitativo all'interno dell'indice di borsa che mette in luce unicamente l'andamento globale), il sottoscritto consigliere chiede al Consiglio federale:</p><p>1. Non ritiene potenzialmente pericolosa la misura adottata, che consente l'immissione di ingenti quantitativi monetari, di estendere - con queste proporzioni - le somme destinate al mercato azionario?</p><p>2. Il raggiungimento del tasso tecnico del 4 percento, specie in una fase in cui i tassi di interesse sono a livelli bassi, non porta i gestori ad assumere maggiori rischi e, dunque ad aumentare la redditivit\u00e0 con il comparto azionario, aumentando di conseguenza i rischi di bruciare almeno parte dei partrimoni?</p><p>3. Non ritiene il Consiglio federale in futuro di ancorare il tasso tecnico ad un valore che sia (in tutto o in parte) basato all'andamento del tasso ufficiale di sconto (o altri parametri di questa natura)?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. La modifica dell'OPP 2, cui si riferisce l'autore dell'interpellanza, vuole dare un nuova definizione della sicurezza garantendo anzitutto la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza. Non sono invece stati modificati gli articoli 54 e 55 OPP 2, che determinano i limiti ammessi nelle diverse categorie di investimenti. </p><p>Nei casi di superamento si esige una congruenza attivo-passivo (Asset &amp; Liabilities Analysis). Quindi gi\u00e0 prima le casse avevano la possibilit\u00e0 di superare questi limiti. Le relative condizioni erano tuttavia troppo restrittive. Per questo motivo la nuova formulazione dell'articolo 59 OPP 2 autorizza un superamento dei limiti se il regolamento di investimento dell'istituto di previdenza lo prevede e se l'applicazione della sicurezza e la ripartizione dei rischi sono stabilite in modo concludente in un rapporto i cui risultati saranno registrati nell'allegato ai conti annui. In altri termini l'organo paritetico di gestione che emana o approva le direttive sugli investimenti deve dare il proprio consenso per un superamento dei limiti e la cassa deve dimostrare di essere in grado di prendere dei rischi. </p><p>La media degli investimenti delle casse in azioni (investimenti diretti e indiretti) ammontava al 19 percento circa nel 1996 e al 25,3 percento nel 1998. Se si effettua un confronto con le partecipazioni in azioni e con i buoni di partecipazione nelle societ\u00e0 svizzere, questa evoluzione corrisponde all'incirca alla crescita della capitalizzazione del mercato. </p><p>2. La prestazione di una cassa pensioni dipende dal rischio preso. Senza rischio il risultato degli investimenti sarebbe troppo basso. Le casse devono quindi cercare gli investimenti ottimali per ottenere una prestazione in rapporto al rischio scelto. Il nuovo articolo 50 OPP 2 d\u00e0 una nuova definizione della sicurezza rispetto alla totalit\u00e0 degli investimenti della cassa e permette alle casse che hanno riserve di investire i loro fondi in attivi pi\u00f9 a rischio, ma pi\u00f9 rimunerativi. </p><p>I risultati delle diverse classi di attivi autorizzate dalla LPP dimostrano differenze nette in termini di prestazioni e di rischi. Le correlazioni osservate tra queste classi offrono possibilit\u00e0 interessanti a livello della diversificazione dei portafogli. In questo modo, secondo le necessit\u00e0 molto diverse degli istituti di previdenza, numerose possibilit\u00e0 d'indennit\u00e0 di portafoglio possono essere costituite per soddisfare gli obiettivi in materia di prestazioni e di rischi auspicati. Una diversificazione effettuata secondo l'indice Pictet dimostra che \u00e8 possibile ottenere un rendimento superiore a quello di un portafoglio composto esclusivamente di obbligazioni. Per gli ultimi dieci anni l'indice Pictet ha registrato una prestazione annua superiore all'8,7 per cento. Investimenti ottimali permettono cos\u00ec alla cassa di costituire riserve e, in caso di perdite, di non dover attingere al patrimonio riservato alle prestazioni di libero passaggio e alle rendite in corso. Le modifiche dell'OPP 2 permettono alle casse con forti capacit\u00e0 finanziarie di effettuare investimenti non regolamentati negli articoli 54 e 55 OPP 2. </p><p>3. Il saggio minimo d'interesse del 4 percento \u00e8 determinato dal Consiglio federale in base alle possibilit\u00e0 di investimento (art. 15 cpv. 2 LPP), anche se si deve tener conto del tasso d'interesse tecnico. Attualmente una commissione peritale esamina se questo saggio minimo d'interesse potr\u00e0 in futuro essere determinato su altre basi. Un relativo rapporto sar\u00e0 presentato nell'autunno 2000. </p><p>Il tasso tecnico \u00e8 fissato nella legge sul libero passaggio per il calcolo delle prestazioni di libero passaggio e lascia alle casse pensioni un margine compreso tra il 3,5 e il 4,5 percento (art. 26 cpv. 2 LFLP; art. 8 OLP). Questo tasso viene determinato tenendo conto di una lunga durata e non di un tasso d'interessi oscillante. D'altro canto si deve prendere in considerazione il fatto che una diminuzione del tasso d'interessi comporterebbe per tutte le casse che danno priorit\u00e0 alle prestazioni un aumento di finanziamento enorme e porrebbe difficolt\u00e0 insormontabili alla previdenza professionale.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(968198400000)\/","SubmittedBy":"Bignasca Giuliano","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1024617600000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":null,"Category":null,"Modified":"\/Date(1763103811800)\/","SubmissionDate":"\/Date(961632000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4603,"SubmissionLegislativePeriod":46,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":null}}