{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003590,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20003590,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"00.3590","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":null,"Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>ad domanda 1</p><p></p><p>Le regole concernenti la pubblicazione degli acquisti di propriet\u00e0 fondiaria sono state introdotte nel codice civile nell'ambito della revisione parziale delle disposizioni relative ai diritti reali fondiari del 4 ottobre 1991. Da un canto questa pubblicazione \u00e8 stata proposta allo scopo di rendere pi\u00fa trasparente il mercato, conformemente a una chiara volont\u00e0 del legislatore. Dato che la situazione economica sul mercato immobiliare \u00e8 considerevolmente diversa da quella esistente all'epoca delle discussioni in Parlamento su questo disposto di legge, oggi un'analisi della sua efficacia sarebbe molto difficile. D'altra parte, introducendo questo obbligo di pubblicazione, si intendeva anche - come appare nel messaggio del Consiglio federale concernente la revisione parziale succitata del codice civile - permettere nuovamente la pubblicazione dei trasferimenti di propriet\u00e0, pratica usuale in molti posti e da tanti anni, e che una decisione del Tribunale federale aveva dichiarato inammissibile. Parecchie ragioni di dogmatica giuridica parlano essenzialmente a favore di questa pratica di pubblicazione. Il diritto di propriet\u00e0 su un bene immobiliare costituisce un diritto assoluto che pu\u00f2 essere invocato contro chicchessia. Una conseguenza \u00e8 che, giusta l'articolo 970 capoverso 1 CC, ognuno ha il diritto di sapere chi \u00e8 iscritto come proprietario di uno stabile nel registro fondiario. L'altra conseguenza \u00e8 che l'acquisto di tale diritto di propriet\u00e0 deve essere quindi reso pubblico. </p><p></p><p>ad domanda 2</p><p></p><p>Il diritto federale non si esprime sulle modalit\u00e0, vale a dire entro quale lasso di tempo e con quali mezzi queste pubblicazioni devono avvenire. I Cantoni sono perci\u00f2 liberi di pubblicare gli acquisti di propriet\u00e0 ogni settimana, ogni mese o pi\u00fa mesi. Essi sono pure liberi di scegliere in che modo renderli pubblici. Oltre alla pubblicazione usuale nel foglio ufficiale del Cantone o nell'organo di pubblicazione del circondario considerato, i Cantoni hanno la possibilit\u00e0 di apporre queste transazioni all'albo comunale o cantonale; oggi poi vi \u00e8 anche la possibilit\u00e0 d'internet. Il rapporto costi-benefici di questa misura dipende quindi essenzialmente dalle modalit\u00e0 della pubblicazione nonch\u00e9 dal sistema cantonale utilizzato per tenere il registro fondiario. Infatti, ogni Cantone decide se tenere tale registro su carta oppure su di un supporto informatico. Non \u00e8 quindi possibile avanzare nessuna prova senza prima effettuare ricerche considerevoli.</p><p></p><p>ad domanda 3</p><p></p><p>\u00c8 necessario allestire un catalogo dei dati essenziali da pubblicare, affinch\u00e9 la pubblicazione sia intelligibile ed efficace per lo scopo perseguito. Quando pi\u00fa stabili sono simultaneamente acquistati (ad es. un'azienda agricola o un complesso alberghiero) viene gi\u00e0, in pratica, pubblicata oggi una sintesi sommaria dei dati importanti, al fine di semplificare il compito. L'obiettivo della legge \u00e8 cos\u00ed salvaguardato nel suo spirito. </p><p></p><p>ad domande 4 e 5</p><p></p><p>Non \u00e8 facile dire in quale misura la pubblicazione degli acquisti di propriet\u00e0 fondiaria basati su atti giuridici del diritto successorio o della famiglia (convenzioni matrimoniali, divisione ereditaria, acconti della quota ereditaria) contribuisca alla trasparenza del mercato immobiliare. Una simile questione si pone pure a proposito dei trasferimenti di propriet\u00e0 basati su un'operazione del diritto societario e a proposito della fusione o della divisione delle societ\u00e0 nel cui ambito si svolge il trasferimento della propriet\u00e0 di una massa di beni (immobili, mobili, diritti). Tuttavia non \u00e8 possibile considerare tali questioni in s\u00e9 stesse; esse sono infatti strettamente collegate col problema dell'accesso diretto al registro fondiario senza l'obbligo di giustificare l'interesse, alla stregua del registro di commercio, per esempio mediante internet. Queste domande sono in corso d'esame e le risposte future verranno sottoposte al Parlamento nel quadro di un messaggio relativo a una nuova revisione parziale del diritto della propriet\u00e0 fondiaria, previsto per la prossima legislatura. Il Consiglio federale \u00e8 disposto a includervi la domanda dell'interpellante.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(974246400000)\/","SubmittedBy":"Dettling Toni","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(983836800000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":null,"Category":null,"Modified":"\/Date(1712755857090)\/","SubmissionDate":"\/Date(970790400000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":4604,"SubmissionLegislativePeriod":46,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":null}}