{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20003715,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20003715,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"00.3715","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":null,"Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il problema sollevato dalla mozione non \u00e8 caratteristico degli ex stagionali della provincia del </p><p>Kosovo, bens\u00ed riguarda tutte le persone delle regioni dell'epoca dell'ex Iugoslavia che hanno </p><p>lavorato in Svizzera, sulla base di un permesso stagionale o di breve durata. </p><p></p><p>In un rapporto della primavera 1991, il Consiglio federale ha definito la politica degli anni </p><p>novanta in materia di stranieri. Desideroso di difendere gli interessi politici svizzeri in materia </p><p>di economia e d'integrazione, esso ha accordato un posto importante all'apertura del </p><p>mercato del lavoro all'Europa. Per motivi inerenti alla politica di sicurezza, alla politica </p><p>europea e alla politica in materia d'asilo, nel settembre dello stesso anno e con effetto al 1\u00b0 </p><p>novembre 1991, esso ha inoltre deciso di non pi\u00f9 considerare la Slovenia, la Croazia, la </p><p>Bosnia Erzegovina, la Macedonia e la Repubblica federale di Jugoslavia come regioni </p><p>tradizionali di reclutamento. Dopo tale data non \u00e8 pi\u00f9 stato possibile reclutare nuovi lavoratori </p><p>originari di quei Paesi. Tuttavia, onde evitare casi di rigore, \u00e8 stato previsto un lungo periodo </p><p>transitorio per coloro che hanno gi\u00e0 lavorato in Svizzera. Tale disposizione ha consentito a </p><p>molti di loro (circa 28'000 persone) di ottenere la trasformazione ordinaria del permesso per </p><p>stagionali in permesso annuale.</p><p></p><p>Nel 1994, in seguito a un'ampia consultazione, il Consiglio federale ha deciso di sopprimere </p><p>le possibilit\u00e0 di trasformazione ordinaria del permesso per stagionali a decorrere dal 1995. </p><p>Parallelamente esso ha prorogato di due anni i permessi per stagionali di coloro che </p><p>avevano esercitato in precedenza un'attivit\u00e0 lucrativa in Svizzera. Per evitare nuovi casi di </p><p>rigore, nel 1996 il Consiglio federale ha deciso di accordare in via eccezionale agli stagionali </p><p>da tempo attivi in Svizzera un permesso di dimora annuale da prendere in considerazione </p><p>per i contingenti cantonali. Per beneficiare di tale provvedimento, gli stagionali interessati </p><p>dovevano aver lavorato regolarmente in Svizzera fino al 1996 durante otto anni in virt\u00f9 di un </p><p>permesso per stagionali o di un permesso per dimoranti temporanei. Essi dovevano inoltre </p><p>disporre di un impiego stabile. Circa 3'500 persone hanno in tal modo ottenuto il permesso di </p><p>dimora. </p><p></p><p>Le disposizioni prese dal Consiglio federale al fine di evitare situazioni estremamente </p><p>rigorose hanno fatto s\u00ec che un numero cospicuo di stagionali e dimoranti temporanei originari </p><p>dei Paesi summenzionati hanno potuto rimanere in Svizzera e beneficiare di un permesso </p><p>annuale. Coloro che non adempivano le condizioni richieste o ai quali i Cantoni, di propria </p><p>competenza, non avevano voluto accordare un permesso di dimora, sono stati invitati a </p><p>lasciare la Svizzera alla fine del 1996. Taluni di loro, rispettosi dell'ordine vigente, si sono </p><p>piegati alla decisione delle autorit\u00e0 federali e sono rientrati in patria. Altri, invece, hanno </p><p>optato per la clandestinit\u00e0 o hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Altri ancora </p><p>sono ritornati illegalmente in Svizzera.</p><p></p><p>Nel contesto dell'\"Azione umanitaria 2000\", si \u00e8 parimenti tenuto conto della situazione degli </p><p>stagionali e titolari di un permesso per dimoranti temporanei provenienti dai Paesi precitati, </p><p>residenti in Svizzera da parecchi anni. Coloro che erano entrati in Svizzera per la prima volta </p><p>prima del 31 dicembre 1992 e vi avevano depositato una domanda d'asilo tra il 1\u00b0 gennaio </p><p>1993 e il 30 aprile 1996 hanno potuto, su proposta del Cantone, essere ammessi </p><p>provvisoriamente. Grazie a questa nuova azione ex stagionali o titolari di un permesso di </p><p>breve durata (circa 150 finora) son potuti restare in Svizzera. Dopo il 30 aprile 1996 era </p><p>sempre possibile presentare una domanda d'asilo. Chiunque soddisfaceva le condizioni \u00e8 </p><p>stato riconosciuto come rifugiato e ha ottenuto il permesso di dimora. </p><p></p><p>Le autorit\u00e0 federali hanno dimostrato a pi\u00f9 riprese una ferma volont\u00e0 di evitare per quanto </p><p>possibile che la politica in materia di stranieri introdotta nel 1991 provocasse casi </p><p>particolarmente rigorosi. Ne sono la prova i dati seguenti: tra il 1990 e il 2000, il numero dei </p><p>cittadini di Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica federale di </p><p>Jugoslavia titolari di un permesso di dimora (permesso B) o di domicilio (permesso C) \u00e8 </p><p>passato da 140'739 a 337'335 persone, con un aumento quindi di 196'596 unit\u00e0 (pari al </p><p>140%). Queste cifre dimostrano, se necessario, che la Svizzera non ha tenuto un </p><p>atteggiamento restrittivo nei confronti delle persone provenienti dai Paesi summenzionati.</p><p></p><p>Per coloro che, a tutt'oggi e per vari motivi, non hanno potuto beneficiare delle diverse azioni </p><p>e misure disposte allo scopo precitato, si applicano le disposizioni ordinarie del diritto in </p><p>materia di stranieri o della legge federale sull'asilo. \u00c8 quindi importante non creare una </p><p>disuguaglianza di trattamento rispetto a chi ha obbedito all'ingiunzione dell'autorit\u00e0 lasciando </p><p>il nostro Paese. Di conseguenza la scelta di nuove disposizioni speciali per ammettere in </p><p>Svizzera, in maniera globale e definitiva, le persone di cui parla la mozione, non \u00e8 opportuna.</p><p></p><p>D'altronde conviene anche riferirsi alla risposta dettagliata del Consiglio federale alla </p><p>mozione Suter (98.3651) del 18 dicembre 1998 sul medesimo tema. Essa \u00e8 stata respinta </p><p>dal Consiglio nazionale il 14 giugno 2000.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":3,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(984096000000)\/","SubmittedBy":"Hubmann Vreni","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1039737600000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12","Category":null,"Modified":"\/Date(1712745552733)\/","SubmissionDate":"\/Date(976752000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4605,"SubmissionLegislativePeriod":46,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale"}}