{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20013691,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20013691,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"01.3691","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":null,"Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. La \"Task Force Personale Swissair\", presieduta da J.-L. Nordmann, responsabile della Direzione del lavoro, ha avviato intense trattative intese a trovare una soluzione per il finanziamento dei piani sociali in favore del personale delle societ\u00e0 in moratoria concordataria dell'SAir Group. Nel corso della riunione della Task Force del 26 novembre 2001, le parti sociali hanno concluso un accordo relativo ad un piano per il pagamento dei costi derivanti dalla riduzione del personale. Questo piano, di un importo di circa 50 milioni di franchi svizzeri, prevede la copertura dei costi salariali durante i termini di preavviso fino a tre mesi, degli altri diritti derivanti dai contratti di lavoro, nonch\u00e9 delle prestazioni sociali (indennit\u00e0 di partenza fino a un massimo di 5 mensilit\u00e0). Al riguardo va sottolineato che sono stati soprattutto i collaboratori delle categorie salariali superiori a dover fare delle concessioni. La Task Force \u00e8 comunque ancora alla ricerca di soluzioni per il finanziamento di questo piano di pagamento nonch\u00e9 delle pretese del personale licenziato non coperte dal piano in questione. La soluzione proposta dovrebbe consentire di effettuare i primi versamenti con una certa rapidit\u00e0. Nel corso della riunione della Task Force Personale Swissair del 10.12.2001, il commissario preposto alla moratoria concordataria ha tuttavia comunicato che una valutazione definitiva degli attivi sar\u00e0 possibile solo nella primavera 2002, ovvero a conclusione del programma di volo invernale, e che fino a quella data le banche rifiutano qualsiasi anticipo per coprire i costi della riduzione del personale. A met\u00e0 gennaio di quest'anno il gruppo Credit Suisse si \u00e8 dichiarato disposto a versare agli ex impiegati della Swissair particolarmente colpiti e in gravi difficolt\u00e0 finanziarie aiuti transitori attinti dall'importo destinato al piano delle disdette e al piano sociale. Il 21 dicembre 2001 il gruppo Credit Suisse si \u00e8 dichiarato disposto a versare agli ex impiegati della Swissair particolarmente colpiti e in gravi difficolt\u00e0 finanziarie aiuti transitori attinti dall'importo destinato al piano delle disdette e al piano sociale. Nel dicembre del 2001 \u00e8 stata elaborata un'altra variante di finanziamento, il cosiddetto accordo di incentivazione. Tale variante prevede di destinare una parte dei risparmi conseguiti sul credito federale di un miliardo di franchi alle spese di licenziamento del personale. Questi mezzi devono provenire da entrate supplementari realizzate fino al termine dell'orario ridotto, vale a dire il 29 marzo 2002, o mediante risparmi sui costi. La met\u00e0 della parte non utilizzata del mutuo federale sar\u00e0 rimborsata alla Confederazione, l'altra met\u00e0, ma 50 milioni di franchi al massimo, sar\u00e0 destinata agli impiegati ancora in servizio durante l'inverno 2001/2002, alle spese dei piani sociali, al \"Flight Attendants-Fonds\" e ai beneficiari dell'opzione 96 (impiegati lasciati a casa dopo il 1996 con il 70% del salario, che non hanno pi\u00f9 percepito alcuna rendita o che ne hanno ricevuta una fortemente ridotta dopo il mese di ottobre 2001). Questo accordo si prefigge di stimolare i collaboratori a realizzare il miglior risultato finanziario possibile durante la fase transitoria grazie a un eccellente servizio di vendita e offrendo le migliori prestazioni possibili alla clientela. Il beneficio che ne risulta sar\u00e0 diviso in parti uguali fra la Confederazione e il personale (situazione win-win). I piani sociali potranno in tal modo essere finanziati con fondi che altrimenti non sarebbero stati del tutto disponibili. Inoltre la Confederazione si sostituisce ai diritti dei lavoratori per il finanziamento di queste prestazioni. Senza tale accordo, la moratoria concordataria e la prosecuzione della gestione sarebbero state seriamente minacciate.</p><p>2. Il messaggio concernente il finanziamento del programma di ridimensionamento dell'aviazione civile svizzera evidenzia come all'estero le prescrizioni in materia di piani sociali divergano enormemente da un Paese all'altro e come non esistano cifre precise ed affidabili al riguardo. I pagamenti effettuati all'estero nel quadro delle misure di soppressione degli impieghi avevano lo scopo di mantenere il servizio aereo. La Svizzera ha complessivamente circa 70 filiali in diversi Paesi. I contratti di lavoro degli impiegati di queste filiali sono retti dal diritto in vigore nel rispettivo Paese che disciplina altres\u00ec gli obblighi finanziari del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori vittime di licenziamenti. Se la Swissair non avesse pagato, il suo personale avrebbe rischiato l'arresto, i suoi aerei avrebbero potuto essere confiscati e la compagnia si sarebbe probabilmente vista rifiutare il diritto di atterraggio. Il commissario preposto alla moratoria concordataria e il Controllo federale delle finanze si sono assicurati, prima di ogni pagamento, che esso fosse effettivamente necessario per impedire l'interruzione dell'attivit\u00e0. Non va inoltre dimenticata la difficolt\u00e0 di chiarire la situazione giuridica soprattutto nei Paesi asiatici e nel Sudamerica. Swissair sta attualmente appurando in quali Paesi dovranno essere adempiuti gli obblighi legali nella prospettiva di piani sociali e a quanto ammontano i pagamenti minimi imposti dalla legge. Fino a fine gennaio 2002 sono stati sbloccati all'estero 40,6 milioni di franchi, 6,6 milioni dei quali prima dell'inizio della sessione speciale. Al riguardo, non si pu\u00f2 affermare con certezza che si tratti di costi legati agli obblighi legali nella prospettiva di piani sociali e non di costi generati dalla chiusura dell'azienda. Al momento del dibattito parlamentare, il Consiglio federale ignorava che questi pagamenti erano indispensabili per consentire a Swissair di proseguire la sua attivit\u00e0.</p><p>3. In linea di principio, il Consiglio federale \u00e8 dell'avviso che gli impiegati di Swissair non devono essere n\u00e9 avvantaggiati n\u00e9 lesi dalle misure statali. L'accordo d'incentivazione sviluppa una nuova variante di finanziamento che persegue due obiettivi: da un lato, permette di ridurre il contributo federale; dall'altro, il migliore risultato andr\u00e0 a vantaggio anche degli impiegati tuttora in servizio nonch\u00e9 delle persone licenziate o pensionate anticipatamente. Grazie a tali misure accelerate, \u00e8 stato possibile mantenere l'esercizio senza interruzione e proseguire la moratoria concordataria.</p><p>4. La legge svizzera sull'assicurazione contro la disoccupazione prevede il diritto ad un'indennit\u00e0 in caso di insolvenza del datore di lavoro riguardo alle pretese salariali per il lavoro prestato prima della moratoria concordataria. L'indennit\u00e0 in questione copre le pretese salariali relative agli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro. Se dopo la moratoria concordataria vi \u00e8 scioglimento anticipato del contratto di lavoro o il datore di lavoro non \u00e8 definitivamente pi\u00f9 in grado di offrire lavoro, il lavoratore ha diritto, da quel momento, all'indennit\u00e0 di disoccupazione semprech\u00e9 si annunci al servizio di collocamento. Le prestazioni del primo e del secondo pilastro a favore degli impiegati Swissair sono garantite. Secondo il diritto svizzero, i piani sociali sono facoltativi e il Consiglio federale non intende introdurre un obbligo in tal senso per via legislativa. L'Ufficio federale di giustizia ha comunque commissionato uno studio comparativo per individuare eventuali deficienze della legislazione svizzera ed illustrare le esperienze fatte all'estero.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1014768000000)\/","SubmittedBy":"Gruppo socialista","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1071792000000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"48","Category":null,"Modified":"\/Date(1779236578840)\/","SubmissionDate":"\/Date(1006819200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4611,"SubmissionLegislativePeriod":46,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Trasporti"}}