{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023043,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20023043,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"02.3043","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Convenzione delle Alpi versus Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il 19 dicembre 2001, il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere il messaggio concernente la ratifica dei protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi. Il nono di questi protocolli prevede la possibilit\u00e0 di istituire un tribunale arbitrale per la composizione delle controversie tra le parti. Questo protocollo fa esplicito riferimento alla Convenzione europea del 29 aprile 1957 per il regolamento pacifico delle controversie (RS 0.193.231). La procedura arbitrale, come prevista dal nono protocollo, si basa proprio su quella della Convenzione europea. A tutt'oggi per\u00f2, due dei principali partner della Conferenza alpina non hanno ancora integrato questa procedura nella loro giurisdizione.</p><p>Secondo pi\u00f9 fonti d'informazione, la Francia non avrebbe ratificato la Convenzione europea, e l'Italia il secondo e il terzo capitolo relativi alla procedura arbitrale a cui si fa riferimento nel protocollo sulla composizione delle controversie della Convenzione delle Alpi. Ora, se questo protocollo \u00e8 giuridicamente vincolato alla Convenzione europea, abbiamo tutte le ragioni di dubitare della sua efficacia nei confronti dei sette paesi contraenti. Se questa supposizione dovesse essere vera, sarebbe auspicabile, per la Svizzera, non ratificare il protocollo sulla composizione delle controversie fino a quando due dei nostri partner pi\u00f9 importanti (la Francia e l'Italia) non li abbiano ratificati o, perlomeno, non abbiano deciso di farlo.</p><p>Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. \u00c8 vero che la Francia non ha ratificato la Convenzione europea del 29 aprile 1957 per il regolamento pacifico delle controversie e che l'Italia non ha ratificato il secondo e il terzo capitolo di questa convenzione?</p><p>2. Il protocollo d'applicazione sulla composizione delle controversie della Convenzione delle Alpi \u00e8 giuridicamente vincolato a questa Convenzione europea? Se s\u00ec, in quale misura?</p><p>3. Se tutti i paesi dello spazio alpino ratificano i protocolli della Convenzione delle Alpi e la Francia e l'Italia non hanno ancora ripreso nella loro giurisdizione la procedura europea per il regolamento pacifico delle controversie, le disposizioni del nono protocollo avrebbero effetto nei confronti della Francia e dell'Italia?</p><p>4. Se sussiste incompatibilit\u00e0 tra il protocollo sulla composizione delle controversie e la Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, il Consiglio federale come pu\u00f2 garantire l'applicazione corretta ed efficace della procedura arbitrale menzionata?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Seguendo una prassi oramai consolidata, la Svizzera s'impegna a far s\u00ec che a livello internazionale vengano creati gli strumenti necessari per il rispetto degli obblighi internazionali. Prevedere una procedura arbitrale nel quadro della Convenzione delle Alpi pu\u00f2 contribuire al regolamento pacifico delle controversie e in particolare a migliorare la concretizzazione unitaria degli obiettivi e delle richieste della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli d'applicazione. \u00c8 nell'interesse della Svizzera fare in modo che i partner rispettino un'applicazione e un'interpretazione uniforme degli impegni presi. Le disposizioni previste nella Convenzione delle Alpi dal protocollo sulla composizione delle controversie (qui di seguito \"protocollo sulla composizione delle controversie\") si rifanno soprattutto a regolamenti gi\u00e0 in vigore nel nostro paese e gi\u00e0 esistenti nell'ambito di accordi internazionali relativi all'ambiente (Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversit\u00e0 biologica, RS 0.451.43; Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, RS 0.814.05; Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, FF 1995 IV 381).</p><p>Risposta alle singole domande:</p><p>1. La Francia ha firmato, ma fino ad oggi non ancora ratificato, la Convenzione europea del 29 aprile 1957 per il regolamento pacifico delle controversie (RS 0.193.231; qui di seguito \"Convenzione europea\"). In Italia, la convenzione \u00e8 entrata in vigore nel 1960, con apposizione di una riserva di non applicazione per i capitoli II e III. In Italia quindi, le disposizioni sulle procedure arbitrali e di conciliazione non hanno alcuna validit\u00e0. L'Italia ha accettato la composizione giudiziaria delle controversie e le disposizioni generali. Dal canto suo, nel 1965 la Svizzera ha ratificato senza riserve la Convenzione europea.</p><p>2. Tra il protocollo sulla composizione delle controversie e la Convenzione europea non sussiste alcun legame formale o materiale. I due trattati sono strumenti giuridici indipendenti che servono alla composizione delle controversie tra le parti. Se la Convenzione europea regola in generale le vertenze tra le parti, il protocollo sulla composizione delle controversie si applica esclusivamente per sanare i contenziosi sull'interpretazione o sull'applicazione della Convenzione delle Alpi o di uno dei suoi protocolli. Teoricamente \u00e8 quindi possibile che una parte possa fare appello, in caso di un contenzioso, sia alla Convenzione delle Alpi o a un suo protocollo di applicazione sia alla Convenzione europea o al protocollo sulla composizione delle controversie. In virt\u00f9 dell'articolo 28 della Convenzione europea, in ragione della sua specificit\u00e0, il protocollo sulla composizione delle controversie ha la precedenza sulla Convenzione europea in generale. Nei confronti di Francia e Italia (per quel che riguarda la procedura arbitrale) potrebbe essere preso in considerazione solo il protocollo sulla composizione delle controversie. In linea di principio, la Convenzione europea ed il protocollo sulla composizione delle controversie si corrispondono solo per il fatto che le decisioni del tribunale arbitrale hanno effetto vincolante. Come stabilito nel messaggio del 19 dicembre 2001 concernente la ratifica dei protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), la competenza del tribunale arbitrale di emanare decisioni vincolanti e definitive, d'altronde previste nel protocollo sulla composizione delle controversie, non rappresenta una novit\u00e0 per la Svizzera. Se il protocollo si limita solo a una composizione mediante tribunale arbitrale, la Convenzione europea prevede ulteriori disposizioni che possono portare le vertenze davanti alla Corte internazionale di giustizia.</p><p>3. L'applicabilit\u00e0 del protocollo sulla composizione delle controversie non dipende dunque da una ratifica della Convenzione europea. Secondo le disposizioni della Convenzione sulle priorit\u00e0 degli accordi specifici per la composizione delle controversie, le parti contraenti applicheranno esclusivamente il relativo protocollo. Per quel che riguarda la Francia e l'Italia, questa unica possibilit\u00e0 \u00e8 gi\u00e0 data dal fatto che i due paesi non hanno ratificato (oppure l'hanno fatto con riserve) la Convenzione europea. In altre parole, la ratifica del protocollo sulla composizione delle controversie da parte di tutti gli Stati della Convenzione delle Alpi costituirebbe un miglioramento della situazione di partenza nella misura in cui, senza questo strumento, sarebbe applicabile solo la Convenzione europea; ad ogni modo non avrebbe alcuna validit\u00e0 nei confronti di Francia e Italia. </p><p>4. Sulla base del gi\u00e0 citato articolo 28 della Convenzione europea, non esiste alcuna incompatibilit\u00e0 tra quest'ultima e il protocollo sulla composizione delle controversie.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1021420800000)\/","SubmittedBy":"Pelli Fulvio","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1024617600000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"52","Category":null,"Modified":"\/Date(1712763905080)\/","SubmissionDate":"\/Date(1015891200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4612,"SubmissionLegislativePeriod":46,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Ambiente"}}