{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023142,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20023142,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"02.3142","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Nessun licenziamento di ritorsione contro donne che si difendono","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Giusta l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale sulla parit\u00e0 dei sessi (LPar, RS 151.1) la disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro \u00e8 impugnabile se, senza motivo giustificato, \u00e8 data in seguito a un reclamo sollevato all'interno dell'azienda per presunta discriminazione o in seguito all'introduzione di una procedura di conciliazione e giudiziaria.</p><p></p><p>Con la presente mozione \u00e8 chiesta una modifica dell'articolo 10 capoverso 1 LPar. I cos\u00ec detti licenziamenti di ritorsione non dovranno pi\u00f9 essere impugnabili ma dichiarati nulli sin dall'inizio. Inoltre la durata della protezione dal licenziamento dovr\u00e0 essere adeguatamente prorogata. La mozionante aveva gi\u00e0 presentato siffatta richiesta con un'iniziativa parlamentare nel 1998 (98.435 IP \"Legge sulla parit\u00e0 dei sessi [Lpar]. Miglioramento della protezione dal licenziamento\"). Il Consiglio nazionale decise il 4 ottobre 1999 di non dare seguito all'iniziativa (Boll. uff. 1999, pag. 1992).</p><p></p><p>Nel rapporto finale dell'ottobre 1988, il gruppo di lavoro \"Parit\u00e0 salariale\" costituito all'epoca dal DFGP aveva chiesto la nullit\u00e0 del licenziamento di ritorsione. Un licenziamento poteva per\u00f2 essere ammesso per \"motivo giustificato\" (cfr. rapporto finale n. 5.1.7.3). Inoltre la disdetta durante il periodo di protezione avrebbe dovuto essere scritta e da giustificare, altrimenti sarebbe stata dichiarata nulla (cfr. rapporto finale n. 5.1.7.2). Per le lavoratrici e i lavoratori in questione, rispetto alla soluzione odierna (impugnabilit\u00e0) non sarebbe cambiato molto. Anche in caso di nullit\u00e0 del licenziamento si sarebbe dovuto decidere per vie legali se ci si trovava di fronte, per il licenziamento, a un motivo giustificato. Pertanto il Consiglio federale, nell'elaborazione della legge sulla parit\u00e0, ha deciso infine per l'impugnabilit\u00e0 del licenziamento. Unicamente il non rispetto della prescrizione formale avrebbe potuto essere constatato senza l'intervento di un giudice e offrire al lavoratore una protezione supplementare. </p><p></p><p>A parere del Consiglio federale per i lavoratori interessati l'impugnabilit\u00e0 \u00e8 pi\u00f9 vantaggiosa della nullit\u00e0 poich\u00e9, mediante azione, viene chiarito, in base alle leggi, se il licenziamento \u00e8 avvenuto per ritorsione perch\u00e9 si \u00e8 voluto far valere una discriminazione oppure per altri motivi (ad es. aziendali). In caso di nullit\u00e0 del licenziamento i lavoratori interessati possono presumere che il rapporto di lavoro continua mentre il datore di lavoro lo considera terminato, poich\u00e9 aveva un motivo particolare, non discriminatorio, per il licenziamento. La situazione giuridica del rapporto di lavoro sarebbe poco chiara. Inoltre, con la soluzione vigente, il lavoratore pu\u00f2 chiedere un'indennit\u00e0 se preferisce rinunciare a impugnare il licenziamento (art. 10 cpv. 4 LPar).</p><p></p><p>Ovviamente potrebbe essere previsto un periodo di sospensione per analogia con l'articolo 336c CO (disdetta in tempo inopportuno). In tal caso il datore di lavoro non pu\u00f2 disdire il rapporto di lavoro anche se esiste un motivo giustificato. Tuttavia una tale protezione potrebbe essere prevista soltanto per un periodo assai breve. Il datore di lavoro in determinati casi verrebbe bloccato, poich\u00e9, ad esempio in caso di azione intentata da un'organizzazione (art. 10 cpv. 5 LPar) la protezione dal licenziamento potrebbe concernere un gran numero di persone. Il datore di lavoro non potrebbe quindi licenziare una parte del personale nonostante i problemi economici.</p><p></p><p>La protezione dal licenziamento conformemente all'articolo 10 LPar vale finch\u00e9 dura la procedura di reclamo in seno all'azienda, la procedura di conciliazione o la procedura giudiziaria, nonch\u00e9 nei sei mesi successivi (art. 10 cpv. 2 LPar). Secondo l'autrice della mozione questa durata dovrebbe essere prorogata adeguatamente.</p><p></p><p>Nell'avamprogetto di legge sulla parit\u00e0 la protezione dal licenziamento inglobava la durata della procedura di conciliazione o giudiziaria pi\u00fa l'anno successivo. Nel disegno di legge questa protezione \u00e8 stata estesa alla procedura di reclamo in seno all'azienda. Sul fondamento dei risultati della consultazione la durata della protezione dal licenziamento, quale soluzione di compromesso, \u00e8 stata limitata a sei mesi oltre la durata della procedura di conciliazione o giudiziaria. Poich\u00e9 gi\u00e0 ora ciascun reclamo in seno all'azienda fa scattare la protezione dal licenziamento e poich\u00e9 il procedimento giudiziario pu\u00f2 durare anni, il legislatore ha considerato come soluzione adeguata per le parti in causa i sei mesi previsti dalla legge. </p><p></p><p>Non \u00e8 certo che un ampliamento della protezione dal licenziamento possa risolvere il problema allorquando i rapporti di lavoro si sono guastati. Per il Consiglio federale lo scopo \u00e8 soprattutto di far s\u00ed che i lavoratori siano il meno possibile esposti quando accusano discriminazioni di salario. Le azioni delle organizzazioni giusta l'articolo 7 LPar servono proprio a questa finalit\u00e0. Il Consiglio federale \u00e8 perci\u00f2 disposto a esaminare la richiesta della mozionante nell'ambito di una valutazione dell'efficacia della legge sulla parit\u00e0 di diritti.</p>  Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.","FederalCouncilProposal":2,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1022025600000)\/","SubmittedBy":"Hubmann Vreni","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1182470400000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15","Category":null,"Modified":"\/Date(1750816395500)\/","SubmissionDate":"\/Date(1016755200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4612,"SubmissionLegislativePeriod":46,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia"}}