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Pi\u00f9 precisamente, esso ha deciso che il patrimonio aureo sar\u00e0 mantenuto al suo valore reale e che i rispettivi ricavi annui devono andare nella misura di due terzi ai Cantoni e di un terzo alla Confederazione. Le decisioni di principio sono riassunte nel seguito:</p><p></p><p>(a) Mantenimento della sostanza</p><p></p><p>Il Consiglio federale concorda con l'affermazione contenuta nella mozione, secondo la quale la maggioranza degli elettori auspica che il patrimonio aureo sia mantenuto al suo valore reale. Esso \u00e8 stato accumulato sull'arco di diversi decenni e non deve essere consumato subito. Pertanto, il Consiglio federale si \u00e8 espresso chiaramente a favore del mantenimento del valore reale del patrimonio aureo.</p><p></p><p>Contrariamente a quanto affermato nella mozione, il Consiglio federale \u00e8 dell'avviso che una base legale (ad es. la disposizione transitoria dell'articolo 27 della legge sulla Banca nazionale proposta nella mozione) non sia sufficiente per mantenere la sostanza al suo valore reale e quindi a maggior ragione per conservare e accumulare tutti i redditi e gli utili in capitale. Al fine di garantire il mantenimento della sostanza al suo valore reale, bisogna istituire una base costituzionale separata, indipendentemente dalla chiave di ripartizione scelta e indipendentemente dal fatto che il capitale sia gestito dalla Banca nazionale o da un fondo separato. La necessit\u00e0 di una base costituzionale \u00e8 motivata come segue:</p><p></p><p>Nel messaggio del 17 maggio 2000 concernente l'utilizzazione delle riserve di oro e una legge federale sulla Fondazione Svizzera solidale, il Consiglio federale annota che le riserve di oro pari a 1300 tonnellate costituiscono di principio utili trattenuti dalla banca nazionale; il Consiglio federale accetta dunque la posizione del legislatore secondo cui occorre istituire una norma costituzionale esplicita per l'utilizzazione delle riserve eccedentarie che deroghi alla regola di ripartizione dell'utile (FF 2000 3455 3462). Il vigente articolo 99 capoverso 4 Cost. prevede che gli utili della Banca nazionale spettano per almeno due terzi ai Cantoni. I beneficiari di una tale distribuzione possono disporre di questi mezzi senza alcuna limitazione. Con un obbligo del mantenimento della sostanza al suo valore reale questa ampia facolt\u00e0 non \u00e8 pi\u00f9 data. Indipendentemente dallo scopo di utilizzazione scelto, la variante relativa al mantenimento della sostanza costituisce perci\u00f2 una deroga al vigente articolo 99 capoverso 4 Cost.</p><p></p><p>Bisognerebbe rinunciare a istituire una base giuridica per un fondo gestito dalla BNS, poich\u00e9 in tal modo la gestione di questo patrimonio da parte della Banca nazionale verrebbe istituzionalizzata e presumibilmente ulteriormente prolungata. Una gestione da parte della BNS comporta il pericolo di conflitti di interessi con la politica monetaria di quest'ultima. Inoltre, a causa delle restrizioni legali del proprio margine di manovra per gli investimenti del patrimonio aureo, la BNS consegue redditi minori rispetto a un gestore di patrimoni esterno. Il capitale deve essere quindi scorporato quanto prima dalla BNS e trasferito in un fondo di gestione separato. Il Consiglio federale sottoporr\u00e0 al Parlamento una base costituzionale che disciplina non solo il mantenimento della sostanza al suo valore reale ma anche il suo trasferimento in un fondo di gestione esterno.</p><p></p><p>(b) Convenzione supplementare sulla distribuzione degli utili</p><p></p><p>Fino all'entrata in vigore della base costituzionale che disciplini il mantenimento del capitale e il suo trasferimento in un fondo di gestione nonch\u00e9 l'utilizzazione dei redditi annuali reali provenienti dal patrimonio aureo, i redditi annuali nominali conseguiti con l'oro venduto e reinvestito confluiscono nel normale conto economico della BNS. Come gi\u00e0 esposto, non \u00e8 possibile mantenere la sostanza al suo valore reale e aumentarla in base al rincaro senza una base costituzionale. Siccome nella primavera 2002, quando il DFF e la BNS hanno concluso la convenzione di distribuzione degli utili, si prevedeva che in seguito alla votazione popolare del settembre 2002 il patrimonio aureo sarebbe stato conferito immediatamente al nuovo scopo di utilizzazione, per le previsioni di utile non si \u00e8 tenuto conto dei ricavi conseguiti con il patrimonio aureo. Per questo motivo gli accantonamenti della BNS aumenteranno tendenzialmente in modo pi\u00f9 marcato del previsto. Il Consiglio federale ha quindi deciso di avviare trattative con la BNS allo scopo di concludere una convenzione supplementare sulla distribuzione degli utili limitata nel tempo. Secondo tale convenzione gi\u00e0 a partire dalla primavera 2004 e fino all'entrata in vigore della nuova base costituzionale, i redditi nominali ricavati dal patrimonio aureo sarebbero parimenti distribuiti alla Confederazione (1/3) e ai Cantoni (2/3). Se, come chiesto nella mozione, si rinunciasse a una convenzione supplementare, non vi sarebbe nessun mantenimento del capitale. Come menzionato, i redditi conseguiti con il patrimonio aureo confluirebbero invece temporaneamente negli accantonamenti della BNS e, nel caso di successive convenzioni sulla distribuzione degli utili, sarebbero di principio a disposizione della Confederazione e dei Cantoni per la distribuzione \"ordinaria\".</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":3,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1046995200000)\/","SubmittedBy":"Gruppo dell'Unione democratica di Centro","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1103270696383)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24","Category":null,"Modified":"\/Date(1712764276853)\/","SubmissionDate":"\/Date(1039564800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4616,"SubmissionLegislativePeriod":46,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze"}}