{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20023722,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20023722,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"02.3722","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":null,"Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>In merito ai quattro punti della mozione, il parere del Consiglio federale \u00e8 il seguente:</p><p></p><p>Punti 1 e 2</p><p></p><p>I concetti di \"Paese d'origine\" e \"Paese di produzione\" differiscono notevolmente tra loro, a seconda della finalit\u00e0 e del contesto a cui si fa riferimento. \u00c8 necessario distinguere le prescrizioni della statistica del commercio esterno, dalle regole non preferenziali in materia di origine (\"autonome\") o da quelle preferenziali, come pure dai dati apposti dal Paese di produzione sui prodotti stessi.</p><p></p><p>Regole non preferenziali in materia di origine </p><p></p><p>I criteri non preferenziali (\"autonomi\") in materia di origine fanno parte del diritto internazionale, anche se per la loro trasposizione sul piano nazionale ogni Stato gode di grandi spazi di manovra. In Svizzera, le regole internazionali sono state inserite nel diritto interno tramite l'ordinanza sull'attestazione dell'origine (OAOr). </p><p></p><p>Nel caso di merci per le quali non viene fatta richiesta di trattamento preferenziale per l'importazione in Svizzera, non \u00e8 necessario presentare alle autorit\u00e0 doganali svizzere un certificato d'origine. Da decenni il nostro Paese si attiene ad un principio contenuto in un accordo della Societ\u00e0 delle Nazioni stipulato nel 1923, il quale stabilisce di rinunciare il pi\u00f9 possibile alla presentazione di certificati di origine (delle camere di commercio) all'atto dell'importazione. </p><p></p><p>Regole preferenziali in materia di origine </p><p></p><p>Nel caso di prodotti commerciati nel quadro di accordi di libero scambio (come ad esempio l'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Israele, come pure lo scambio di lettere relativo al commercio di prodotti agricoli i tra Svizzera e Israele), valgono speciali regole di origine preferenziali, fissate nell'accordo, che determinano i criteri e i documenti da applicare rispettivamente utilizzare in materia di origine. I beni originari dei territori occupati non sono contemplati dal regime preferenziale dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Israele.</p><p></p><p>Per i prodotti considerati dall'accordo e dallo scambio di lettere relativo al commercio di prodotti agricoli e per i quali, al momento dell'importazione in Svizzera, viene richiesto lo sdoganamento con aliquota di dazio preferenziale, l'importatore deve disporre di un certificato d'importazione \"preferenziale\". Tale documento deve essere rilasciato dall'esportatore nel Paese d'esportazione conformemente alle prescrizioni dell'accordo di libero scambio. Per\u00f2 nel caso in cui una merce importata da Israele in Svizzera non sia compresa n\u00e9 dall'accordo di libero scambio dell'AELS, n\u00e9 dallo scambio di lettere relativo al commercio di prodotti agricoli, lo Stato d'Israele e gli esportatori israeliani non sono tenuti a presentare alcun documento attestante l'origine.</p><p></p><p>A tale proposito, si pu\u00f2 ricordare che nel 2001 la Svizzera ha importato da Israele beni per un valore di circa 448 milioni di franchi. Di questi:</p><p>* soltanto circa il 17% del valore totale (74 milioni di franchi) \u00e8 stato sdoganato con un'aliquota di dazio preferenziale, conformemente all'accordo AELS di libero scambio o allo scambio di lettere bilaterale relativo al commercio di prodotti agricoli;</p><p>* circa l'83% del valore totale (373 milioni di franchi) \u00e8 stato sdoganato con l'aliquota di dazio normale (aliquote di dazio convenute nell'ambito dell'Accordo OMC).</p><p></p><p>In totale, nel 2001 la Svizzera ha incassato tributi doganali sulle merci israeliane per un importo di circa 1,2 milioni di franchi.</p><p></p><p>Statistica del commercio esterno</p><p></p><p>In linea di massima, per la statistica del commercio esterno il paese d'origine (definito tale conformemente all'ordinanza sull'attestazione dell'origine) corrisponde al paese di produzione. Se una merce viene dapprima esportata dal paese di produzione in un paese terzo, in cui essa \u00e8 sdoganata all'importazione, per poi in seguito essere inviata in Svizzera, ogni paese terzo vale come \"paese di produzione\". Perci\u00f2, se ad esempio una merce viene esportata da Israele verso la Francia, dove viene \"nazionalizzata\" per poi essere inviata in Svizzera, per questa merce la Francia vale come \"paese di produzione\".</p><p></p><p>Protezione dei consumatori</p><p></p><p>La mozionante afferma inoltre che una scorretta dichiarazione di provenienza costituirebbe una frode nei confronti dei consumatori svizzeri. Nel settore dei beni di consumo, il diritto svizzero prevede una dichiarazione obbligatoria generale concernente il paese di produzione solo per le derrate alimentari e non per gli oggetti d'uso. In questo, la dichiarazione del paese di produzione prescritta nel diritto sulle derrate alimentari si rif\u00e0 in larga parte alle regole contenute nell'OAOr: queste ultime vengono per\u00f2 precisate nei casi in cui importanti ingredienti di una derrata alimentare provengano da un paese che non corrisponde a quello di produzione secondo l'OAOr. Di conseguenza, in singoli casi la dichiarazione del paese di produzione prescritta nel diritto sulle derrate alimentari pu\u00f2 non corrispondere con la dichiarazione d'origine secondo il diritto doganale. </p><p></p><p>In generale \u00e8 necessario tenere presente che le prescrizioni legali in materia di produzione, incluse le prescrizioni concernenti la dichiarazione, riguardano coloro che introducono i beni sul mercato svizzero. Perci\u00f2 sono questi ultimi ad essere responsabili di una dichiarazione di produzione conforme, e non il paese d'esportazione. N\u00e9 nel diritto nazionale, n\u00e9 in quello internazionale \u00e8 possibile trovare una base legale che consenta di obbligare uno Stato a dotare tutti i suoi prodotti destinati all'esportazione di una dichiarazione di provenienza. La creazione di un simile presupposto legale nel diritto nazionale, come auspicato nel punto 2 della mozione, e la sua applicazione a un determinato Stato, rappresenterebbe una discriminazione ingiustificata e inconciliabile con il diritto internazionale. </p><p></p><p>Per i motivi summenzionati, il Consiglio federale non vede alcuna possibilit\u00e0 di obbligare Israele o gli esportatori israeliani a munire i loro beni esportati in Svizzera di una dichiarazione d'origine pi\u00fa dettagliata.</p><p></p><p>Punto 3</p><p></p><p>Il Comitato misto istituito dall'accordo AELS-Israele ha il compito di garantire la corretta attuazione e il buon funzionamento dell'accordo medesimo. Il Comitato misto \u00e8 incaricato dell'amministrazione dell'accordo e facilita lo scambio di informazioni come pure la consulenza tra le parti. Esso promuove la rimozione degli ostacoli commerciali e, unicamente nei casi previsti dall'accordo, dispone di potere decisionale: vale a dire nell'eventualit\u00e0 di cambiamenti concernenti l'allegato e i protocolli. In tutti gli altri casi pu\u00f2 emanare raccomandazioni.</p><p></p><p>L'accordo affida al Comitato misto la competenza in materia di formazione di sottocomitati o gruppi di lavoro, affinch\u00e9 possa essere coadiuvato nello svolgimento dei compiti summenzionati. Cos\u00ec, un sottocomitato preposto alle questioni doganali e d'origine delle merci si riunisce regolarmente allo scopo di risolvere le questioni tecniche riguardanti lo scambio delle merci per poi informare della sua attivit\u00e0 il Comitato misto. Esso pu\u00f2 essere sollecitato ad occuparsi dei problemi sollevati dalla mozionante, vale a dire della questione riguardante l'autenticit\u00e0 delle dichiarazioni d'origine rilasciate dalle autorit\u00e0 israeliane, per poi far rapporto al Comitato misto. In ogni caso, quest'ultimo non pu\u00f2 assumere il ruolo di un organo di controllo: esso pu\u00f2 invece decidere, di comune accordo con tutte le parti contraenti, di costituire un organo ad hoc avente il compito di esaminare questo particolare aspetto.</p><p></p><p>Tra la Svizzera e i suoi partner dell'AELS vi \u00e8 stato un permanente scambio di opinioni in merito alla necessit\u00e0 di un'ulteriore riunione del Comitato misto dell'AELS. Allo stesso modo, nello scorso autunno i Paesi dell'AELS hanno proposto un'altra volta ad Israele di tenere una seduta del Comitato misto. Anche il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha ripetutamente preso contatto con i rappresentanti israeliani. Attualmente, sembra che da parte israeliana vi sia disponibilit\u00e0 ad accettare l'idea di una simile riunione. Sarebbe necessario intraprendere in fretta i lavori preparatori affinch\u00e9 la riunione del Comitato misto possa svolgersi ancora nel corso del primo semestre di quest'anno. Inoltre, il sottocomitato di esperti che si occupano delle questioni doganali e di origine delle merci dovrebbe in precedenza riunirsi allo scopo di discutere gli aspetti di sua competenza, compresi quelli inerenti alle dichiarazioni d'origine. Successivamente dovr\u00e0 presentare un rapporto al Comitato misto.</p><p></p><p>Punto 4</p><p></p><p>Il Consiglio federale richiama l'attenzione sul fatto che gi\u00e0 il 5 dicembre 2001, a Ginevra, si \u00e8 tenuta una conferenza delle Alte Parti contraenti della Quarta Convenzione di Ginevra concernente l'applicazione del diritto internazionale umanitario ai territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est.</p><p></p><p>Questa conferenza, richiesta dall'Assemblea generale dell'ONU e organizzata, nonch\u00e9 diretta, dalla Svizzera, in quanto Stato depositario della Convenzione di Ginevra, in una sua dichiarazione ha ribadito l'applicabilit\u00e0 della Quarta Convenzione ai territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est. Nell'intento di proteggere la popolazione civile, questa dichiarazione rammenta gli obblighi generali di tutti gli Stati contraenti, gli obblighi rispettivi delle Parti in conflitto e gli obblighi specifici della Potenza occupante. Inoltre, essa conferma nuovamente l'illegalit\u00e0 degli insediamenti e della loro estensione nei territori summenzionati. Altri forum, in particolare l'Assemblea generale dell'ONU, si occupano gi\u00e0 in modo molto specifico del problema degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, Gerusalemme Est inclusa, e considerano tali insediamenti come violazioni del diritto internazionale.</p><p></p><p>Il Consiglio federale reputa inopportuna una nuova conferenza sulla problematica delle summenzionate colonie, nonch\u00e9 dell'esportazione dei beni in esse prodotti, considerando dubbie la fattibilit\u00e0 e l'efficacia di tale proposta.</p>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1046217600000)\/","SubmittedBy":"Vermot-Mangold Ruth-Gaby","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1103273379147)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|15","Category":null,"Modified":"\/Date(1779236624030)\/","SubmissionDate":"\/Date(1039651200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4616,"SubmissionLegislativePeriod":46,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Economia"}}