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Sono state effettuate numerosissime modifiche, nell'intento di migliorare la tutela della salute, la trasparenza nei confronti dei consumatori, la protezione dagli inganni e l'accesso al mercato per i prodotti svizzeri e i prodotti importati. Si tratta della pi\u00f9 importante riforma di questa legislazione dall'entrata in vigore della legge sulle derrate alimentari, nel 1995. Ampiamente armonizzato con il diritto europeo, il nuovo diritto tiene conto anche delle esigenze del settore alimentare, per quanto siano compatibili con i principi fondamentali della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari, ossia la tutela della salute dei consumatori e la protezione dagli inganni.</p><p></p><p>La questione sollevata dalla presente interrogazione concerne principalmente l'etichettatura delle derrate alimentari. Per ottenere una migliore trasparenza e una pi\u00f9 efficace protezione dagli inganni, la revisione dell'ordinanza del 1\u00b0 maggio 2002 sulle derrate alimentari (ODerr, RS 817.02) ha migliorato anche l'informazione destinata ai consumatori. La nuova ordinanza prevede l'obbligo di indicare la quantit\u00e0 degli ingredienti menzionati nella denominazione specifica di una derrata alimentare (art. 20a ODerr). Lo stesso vale per i principali ingredienti allergenici. Questo permetter\u00e0 alle persone che soffrono di allergie alimentari di evitare le sostanze non tollerate e quindi di scegliere i prodotti alimentari pi\u00f9 adeguati (art. 28 ODerr).</p><p></p><p>L'articolo del giornale \"Le Matin\" era dedicato a un aspetto particolare, ossia la dichiarazione della gelatina di maiale. La legislazione concernente la gelatina \u00e8 stata anch'essa modificata e attualmente quest'ultima viene considerata come un alimento e non pi\u00f9 un additivo (art. 126 ODerr). In ogni caso, deve essere dichiarata nella lista degli ingredienti, se viene utilizzata nella produzione di yogurt o di altri alimenti. In occasione della recente revisione, i problemi legati all'ESB hanno spinto il gruppo di lavoro a esigere maggiori informazioni rispetto all'UE per quanto riguarda la dichiarazione della gelatina (art. 128 cpv. 2 ODerr). In effetti, dal momento in cui i materiali di una specie animale diversa dal maiale vengono utilizzati per la produzione della gelatina, tale specie animale deve essere precisata (\"gelatina di manzo\", ad esempio). Questa indicazione permette al consumatore di scegliere con cognizione di causa. Inoltre, nella dichiarazione degli ingredienti allergenici, questa disposizione ha anche il grande vantaggio di esigere la provenienza delle materie prime derivanti dal pesce (\"gelatina di pesce\"). Quindi, anche in questo caso, la protezione dei consumatori \u00e8 garantita.</p><p></p><p>In Svizzera, uno studio di mercato ha dimostrato che la gelatina utilizzata \u00e8 quasi sempre gelatina di maiale. Perci\u00f2, per la gelatina di maiale \u00e8 stata scelta una denominazione semplificata: \"gelatina\" o \"gelatina alimentare\". \u00c8 vero che, in questo modo, i consumatori che non vogliono consumare derrate alimentari di origine suina non dispongono di tutta l'informazione necessaria, dato che l'assenza dell'indicazione della provenienza significa che deve trattarsi per forza di gelatina di maiale.</p><p></p><p>Tuttavia, \u00e8 bene precisare che i produttori hanno la possibilit\u00e0 di andare oltre la legislazione, precisando questa particolarit\u00e0 nella loro dichiarazione. L'articolo in questione dimentica tuttavia un punto importante, poich\u00e9 persino la dichiarazione \"gelatina di manzo\" non \u00e8 sufficiente per le persone che appartengono a determinate religioni. In effetti, l'ingrediente deve essere in ogni caso \"kosher\". La dichiarazione \"kosher\" viene utilizzata spontaneamente dai produttori in certi Paesi, ma non \u00e8 obbligatoria. In Svizzera non \u00e8 nemmeno prevista dalla legislazione in vigore.</p><p></p><p>Per quanto riguarda le possibilit\u00e0 di modificare la legislazione attuale, occorre precisare che sono previste modifiche importanti nel campo delle derrate alimentari e che l'aspetto della gelatina sar\u00e0 preso in considerazione. Tuttavia questa ampia revisione dovrebbe avvenire soltanto a medio termine, nel quadro di un progetto pianificato nei minimi particolari. In effetti, numerosi elementi materiali e strutturali dovranno essere preceduti da lavori preparatori e consultazioni, dato che una modifica parziale introdotta durante i termini transitori dell'ultima revisione potrebbe creare confusione sia a livello di produttori, sia a livello di autorit\u00e0 esecutive.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1051660800000)\/","SubmittedBy":"Salvi Pierre","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1051660800000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1750800758740)\/","SubmissionDate":"\/Date(1046736000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4617,"SubmissionLegislativePeriod":46,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Salute"}}