{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20031055,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20031055,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"03.1055","BusinessType":12,"BusinessTypeName":"Interrogazione ordinaria","BusinessTypeAbbreviation":"IO","Title":null,"Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) della Confederazione \u00e8 uno strumento di promozione delle esportazioni che si basa sull'articolo 101 capoverso 1 della Costituzione federale (RS 101), conformemente al quale la Confederazione salvaguarda gli interessi dell'economia svizzera all'estero. Per garantire la coerenza delle relazioni estere, essa tiene parimenti conto dell'articolo 54 capoverso 2 della Costituzione il quale recita: \"La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povert\u00e0 nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonch\u00e9 a salvaguardare le basi naturali della vita\". Nell'ambito delle relazioni con l'estero non esiste una gerarchia costituzionale tra gli obiettivi di politica estera e quelli di politica economica estera n\u00e9 tantomeno fra i singoli obiettivi di politica estera. </p><p></p><p>Per ragioni di efficienza ed efficacia ogni obiettivo di politica estera o di politica economica estera \u00e8 perseguito in primo luogo sfruttando gli strumenti specifici a disposizione , tenendo altres\u00ec conto degli altri obiettivi pertinenti. Per garantire la compatibilit\u00e0 con la politica estera, la GRE tiene conto degli obiettivi di politica estera elencati, nella misura in cui essi entrano in contatto con quelli della propria attivit\u00e0. Se nel quadro di concreti progetti GRE, emergono attriti con settori di politica estera, i vari interessi sono chiaramente determinati e confrontati nell'ottica di una decisione. Fu proprio a seguito di un'analisi dettagliata di questo tipo che il 9 dicembre 1996 il Consiglio federale decise di concedere la copertura della GRE alle forniture per il progetto delle Tre Gole. Nel comunicato stampa del DFE che venne pubblicato allora, si sottoline\u00f2 esplicitamente che la decisione positiva del Consiglio federale risultava da un'attenta ponderazione di tutti gli aspetti coinvolti. Sul piano internazionale, le opinioni divergono in merito al progetto delle Tre Gole che, sin dagli inizi, \u00e8 stato oggetto di controversie riguardanti la redditivit\u00e0 economica e le implicazioni per l'ambiente, le popolazioni e i diritti umani. Regolarmente gli organi della GRE ricevono da diverse fonti informazioni circa l'evoluzione del progetto. Da queste informazioni emerge che le competenti autorit\u00e0 cinesi sono consapevoli della complessit\u00e0 della situazione tant'\u00e8 che rappresentanti del ministero preposto alla gestione delle acque partecipano al progetto mondiale \"Dighe e sviluppo\" nel contesto del quale si discutono le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione mondiale delle dighe.</p><p></p><p>Per ci\u00f2 che concerne le singole domande, la posizione del Consiglio federale \u00e8 la seguente:</p><p></p><p>1. Per ogni Paese, il trasferimento di pi\u00f9 di un milione di persone \u00e8 una sfida grande e complessa che pone questioni giuridiche fondamentali. Consapevole della problematica, nel 1996 la GRE incaric\u00f2 un gruppo indipendente d'esperti di elaborare una perizia sulla questione del trasferimento delle persone nel quadro del progetto delle Tre Gole. Dalla perizia emergeva, da un lato, che i principi seguiti dalla societ\u00e0 promotrice erano sufficienti e corrispondevano alle direttive internazionali riconosciute, dall'altro, che proprio il trasferimento degli insediamenti era considerato la grande sfida sociale del progetto. I previsti trasferimenti vanno visti, tuttavia, anche nell'ottica di una migliore protezione dalle inondazioni; la costruzione della diga dovrebbe infatti consentire, in futuro, di evitare centinaia di migliaia di vittime e di senza tetto a causa delle piene. A suo tempo la Banca mondiale conferm\u00f2 la bont\u00e0 della prassi seguita dalla Cina in materia di trasferimenti. Recentemente, tuttavia, diverse fonti hanno denunciato lacune nei trasferimenti fin qui realizzati. Considerate le gigantesche dimensioni del progetto risulta difficile ricevere o ottenere informazioni attendibili. L'Ambasciata svizzera a Beijng \u00e8 tuttavia stata incaricata di stilare un rapporto della situazione. Il rapporto conferma che gli standard previsti in fase di preparazione del progetto non hanno potuto essere sempre fedelmente rispettati in fase di concretizzazione dei trasferimenti. In tale contesto, non si pu\u00f2 tuttavia parlare di violazione sistematica dei diritti dell'uomo.</p><p>2. Nel 1996, la perizia affidata ad un gruppo d'esperti indipendente, aveva confermato che i principi alla base del progetto delle Tre Gole ottemperavano a direttive internazionali riconosciute. Nel quadro della valutazione delle domande di garanzia da parte degli esportatori svizzeri si era giunti alla conclusione che la politica adottata dalle autorit\u00e0 cinesi in materia di trasferimenti corrispondeva formalmente ai principi della politica svizzera dello sviluppo. Nonostante ci\u00f2, alla vigilia della decisione del Consiglio federale, furono espresse delle riserve circa l'applicabilit\u00e0 pratica di tali principi in materia di impatto ambientale, trasferimento delle popolazioni e redditivit\u00e0 del progetto. Considerate le lacune che sono emerse nell'ambito del trasferimento delle popolazioni rispetto agli standard iniziali, il Consiglio federale si sforzer\u00e0 - se possibile insieme ad altri Paesi esportatori coinvolti - di esprimere nel dialogo con le autorit\u00e0 cinesi competenti le sue preoccupazioni e l'auspicabilit\u00e0 di misure adeguate. La consigliera federale Micheline Calmy ha gi\u00e0 sollevato la questione in occasione della sua visita a Beijing nel maggio 2003.</p><p>3. Un eventuale ulteriore domanda di garanzia dei rischi delle esportazioni per il progetto delle Tre Gole verrebbe esaminata sulla base delle attuali direttive OCSE in materia di protezione ambientale applicate alle garanzie dei rischi delle esportazioni, direttive recepite anche dalla GRE svizzera. Sulla base delle indicazioni fornite dagli esportatori nei questionari della GRE svizzera su aspetti riguardanti l'ambiente e lo sviluppo, accertamenti supplementari vengono svolti proprio per progetti che si rivelano \"delicati\" dal punto di vista ambientale e della politica dello sviluppo. L'obiettivo \u00e8 confrontare e valutare le misure previste nel progetto sulla base di standard accettati sul piano internazionale. Nel quadro della valutazione di un progetto, i responsabili della GRE prendono molto sul serio un aspetto cos\u00ec importante come quello dei trasferimenti di popolazione che si rendono necessari per la costruzione di una diga. </p><p>4. Nel concedere garanzie dei rischi delle esportazioni, gli organi della GRE e il Consiglio federale terranno debitamente conto degli obiettivi di politica estera menzionati al punto 1. Laddove dovessero emergere degli attriti, si proceder\u00e0 ad una ponderazione degli interessi alla luce delle specificit\u00e0 di ogni singola situazione. Una gerarchizzazione vincolante e preliminare degli obiettivi di politica estera e di quelli di politica economica estera non sarebbe in sintonia con il dettato costituzionale. Il Consiglio federale si \u00e8 detto disposto ad accogliere il postulato Gysin Remo del 20 marzo 2003 (03.3127 \"Revisione della garanzia dei rischi delle esportazioni: occorre tenere conto dei diritti dell'essere umano\") e render\u00e0 nota la sua posizione nel quadro della procedura di consultazione e nel messaggio concernente la revisione della legge sulla GRE.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1062547200000)\/","SubmittedBy":"Fehr Mario","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1062547200000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8","Category":null,"Modified":"\/Date(1779236589797)\/","SubmissionDate":"\/Date(1054684800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4619,"SubmissionLegislativePeriod":46,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale"}}