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Anche se il perseguimento dei reati previsti dagli articoli 187 a 200 del Codice penale svizzero (CPS; RS 311.0) \u00e8 di competenza dei Cantoni, il Consiglio federale non condivide l'opinione dell'interpellante, secondo cui le misure necessarie per combattere qualsiasi forma di reato contro l'integrit\u00e0 sessuale non sarebbero abbastanza rigorose. Al contrario, le autorit\u00e0 di perseguimento penale competenti s'impegnano con tutta l'efficacia e la seriet\u00e0 necessarie. Le autorit\u00e0 giudiziarie tuttavia non possono risolvere da sole tutti i problemi posti da questo particolare settore del diritto penale, poich\u00e9 spesso si trovano di fronte a difficolt\u00e0 legate alla specificit\u00e0 di tali reati. Certo, come l'interpellante lascia intendere, alcuni hanno a volte l'impressione che il perseguimento non corrisponda sempre a determinate attese, d'altronde legittime, dell'opinione pubblica. Una delle cause di quest'impressione, \u00e8 la difficolt\u00e0 di fronte alla quale si trovano gli inquirenti e i magistrati incaricati di combattere questo tipo di crimini e di reati. Le statistiche tengono conto soltanto dei casi individuati di rilevanza penale. In alcuni studi scientifici effettuati di recente, a questo proposito si parla di una zona grigia, molto difficile da circoscrivere, il cui volume tuttavia \u00e8 in ogni caso di molto superiore a quello ufficiale delle sentenze pubblicate. Resta il fatto che la maggior parte dei reati perseguiti in Svizzera sono casi individuali, in cui il reato contro l'integrit\u00e0 di un bambino, o in alcuni casi di un adulto, \u00e8 commesso da un parente. Tale ragione \u00e8 un fattore non trascurabile che rende pi\u00f9 complesso il perseguimento di tali reati. Inoltre si \u00e8 meno disposti a denunciare i casi di abusi sessuali commessi ai danni di bambini in confronto ad altri reati. In effetti, vista la situazione di dipendenza nella quale si trovano spesso le vittime, alla quale si aggiungono l'imbarazzo e la paura che tali situazioni comportano all'interno delle famiglie, le denunce non sono cos\u00ec numerose. A tutto ci\u00f2 si aggiunge che da qualche anno il fenomeno della cibercriminalit\u00e0 in questo settore ha assunto dimensioni preoccupanti. Essa ha prodotto un profondo cambiamento nella tipologia dei crimini e dei reati, rendendo molto pi\u00f9 difficile l'individuazione degli autori e di conseguenza anche il coordinamento del perseguimento penale. La criminalit\u00e0 su Internet inoltre oltrepassa i nostri confini e complica innegabilmente il compito delle autorit\u00e0 di perseguimento penale. Del resto, la Confederazione e i Cantoni sono consci di questa situazione e la creazione del Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalit\u00e0 su Internet (SCOCI) costituisce una tappa importante nel perseguimento di tutti i tipi di abusi commessi tramite Internet e in particolare nel miglioramento della lotta contro la pornografia infantile (vedi a questo proposito la risposta alla seconda domanda).</p><p>2. Come indicato nella risposta alla prima domanda, il perseguimento penale \u00e8 di competenza dei Cantoni. La Confederazione s'impegna tuttavia a sostenerli in diversi modi, in particolare nell'ambito della cooperazione e della prevenzione. Per citare solo alcuni esempi recenti, va rilevato che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e la Conferenza dei direttori cantonali dei dipartimenti di giustizia e polizia (CDCGP) hanno creato, in accordo con i Cantoni, uno strumento che permette di sostenere le autorit\u00e0 cantonali preposte, in particolare, al perseguimento della pornografia infantile, delle rappresentazioni di atti violenti con bambini, della tratta e della prostituzione di bambini nonch\u00e9 della pedofilia. Si tratta del Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalit\u00e0 su Internet (SCOCI), che ha iniziato le sue attivit\u00e0 nel gennaio 2003. Le tre unit\u00e0 che formano questo servizio sono incaricate di individuare i reati commessi tramite Internet, di analizzare la rilevanza penale dei messaggi pervenuti e di trasmettere le informazioni alle autorit\u00e0 di perseguimento penale competenti in Svizzera e all'estero. Il servizio infine analizza la criminalit\u00e0 su Internet, redigendo rapporti all'attenzione delle autorit\u00e0 di perseguimento penale cantonali. Tra gli esempi di collaborazione vanno citati anche quelli di tipo essenzialmente operativo. L'operazione \"Genesis\", ad esempio, aveva lo scopo di esaminare informazioni fornite da Interpol, concernenti persone che si erano procurate immagini di pornografia infantile tramite una societ\u00e0 (\"Landslide\") con sede negli Stati Uniti. Per far fronte a questo compito di dimensioni inusitate, l'Ufficio federale di polizia si \u00e8 assunto la coordinazione delle operazioni su scala nazionale. L'operazione ha messo in risalto come sia necessario approfondire alcuni aspetti giuridici e operativi ed \u00e8 stato perci\u00f2 creato un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, incaricato di trovare soluzioni idonee. Altrettanto importante per quanto riguarda la coordinazione, \u00e8 il nuovo Servizio di coordinazione per la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT), anch'esso in seno all'Ufficio federale di polizia, incaricato di occuparsi anche del problema della tratta di donne e di bambini. Il servizio \u00e8 un centro di contatto per tutte le questioni relative alla lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Esso sosterr\u00e0 in modo efficace gli organi di perseguimento penale dei Cantoni e della Confederazione nella lotta contro questi crimini e reati.</p><p></p><p>3. \u00c8 importante notare che il problema posto dev'essere esaminato sia dal punto di vista penale sia da quello amministrativo. Bisogna infatti sottolineare che, in linea di massima, i mass media, in questo caso le televisioni pubbliche o private, dispongono della libert\u00e0 dei media garantita dalla Costituzione federale (art. 17; RS 101). Vi sono tuttavia dei limiti che non si possono oltrepassare ed anche i mass media pubblici o privati sottostanno al diritto penale (art. 27 in collegamento con l'art. 322 CP). In altre parole, i mass media che permettono, senza opporvisi, la diffusione di informazioni dal contenuto condannabile, sono punibili in base al diritto penale. A ci\u00f2 si aggiungono anche, complementariamente, le possibilit\u00e0 offerte sul piano amministrativo dall'articolo 6 della legge sulla radiotelevisione (RS 784.40), destinate a proteggere la giovent\u00f9. In ogni caso il Consiglio federale parte dal principio che le autorit\u00e0 responsabili per la sorveglianza in questo settore, prendano le misure necessarie quando vengono a conoscenza di casi del genere. In seguito alla mozione Pfisterer del 14 dicembre 2000 (00.3714), il 22 novembre 2001 il DFGP ha istituito una commissione di esperti incaricata di esaminare le misure giuridiche, organizzative e tecniche da prendere per impedire e perseguire ogni tipo di abuso commesso tramite Internet. Si tratta soprattutto di disciplinare le responsabilit\u00e0 penali nel settore di Internet. La commissione presenter\u00e0 il suo rapporto probabilmente nel corso di quest'estate. </p><p>4. Trattandosi del progetto \"Internet a scuola\", \u00e8 importante precisare che la pagina degli annunci di Bluewin, che segue quella iniziale, prevede un avvertimento che mette in guardia i giovani minori di 16 anni per quel che concerne gli annunci a sfondo sessuale. Tale avvertimento, cos\u00ec com'\u00e8 formulato, non appare tuttavia del tutto dissuasivo. Lo stesso vale per l'indicazione presente sul sito, secondo cui \u00e8 possibile installare un software di protezione per i bambini. Pur dimostrando che Bluewin sembra cosciente del problema, tali indicazioni tuttavia non possono essere considerate protezioni efficaci contro gli abusi. Anche se una protezione totale non esiste, in un settore come quello scolastico \u00e8 tuttavia compito delle autorit\u00e0 scolastiche e degli insegnanti coinvolti, provvedere affinch\u00e9 un servizio informatico specializzato sia incaricato d'installare un filtro efficace. Tali possibilit\u00e0 esistono e il Consiglio federale parte dal presupposto che le scuole direttamente interessate prendano le misure che esse ritengono necessarie.</p><p>5. Il Consiglio federale \u00e8 cosciente della necessit\u00e0 di sensibilizzare molto di pi\u00f9 l'opinione pubblica in materia di prevenzione e di protezione dei bambini da ogni forma di abuso sessuale. Vista l'evoluzione della tecnologia della comunicazione, \u00e8 ora che tutti gli interessati e in particolare i fornitori delle offerte, si assumano le loro responsabilit\u00e0 nei confronti degli utenti di minore et\u00e0, prendendo in considerazione seriamente le possibilit\u00e0 di sviluppare dei sistemi informatici in grado di bloccare l'accesso alle offerte pornografiche ai minori. Potrebbe servire da modello ci\u00f2 ch'era stato fatto nell'ambito della problematica sollevata dall'utilizzazione dei numeri telefonici 156. All'epoca infatti, ai fini della protezione dei bambini e dei giovani, erano state prese misure per bloccare a qualsiasi tipo di persona non autorizzata, l'accesso a offerte di natura sessuale condannabili, permettendo agli utenti di accedervi solo tramite un codice personale. La questione merita quindi di essere in futuro seriamente esaminata. Non appena il rapporto della commissione di esperti in materia di cibercriminalit\u00e0 (vedi risposta 3) sar\u00e0 presentato, il Consiglio federale ne esaminer\u00e0 i risultati e prender\u00e0 le decisioni necessarie. Tenendo conto di queste considerazioni, il Consiglio federale tiene a sottolineare, come gi\u00e0 affermato a pi\u00f9 riprese, che \u00e8 deciso a prendere i provvedimenti necessari ed \u00e8 perfettamente conscio del problema posto da qualsiasi tipo di reato contro la dignit\u00e0 dei bambini e la protezione della giovent\u00f9. S'impegna continuamente ad adattare i testi legislativi e a ratificare gli strumenti internazionali volti a lottare efficacemente in questo settore. Il Consiglio federale ha perci\u00f2 preso provvedimenti sul piano del diritto penale (in materia di reati contro l'integrit\u00e0 sessuale, nuovo termine di prescrizione per il perseguimento penale concernente i reati contro l'integrit\u00e0 sessuale e i reati di violenza grave contro i giovani minori di 16 anni, punibilit\u00e0 del possesso di pornografia infantile).</p><p>Come ribadito recentemente nella risposta alla mozione Aeppli Wartmann del 20 giungo 2002 (02.3321) e all'interrogazione ordinaria del 3 ottobre 2002 (02.1116) inoltrata dalla stessa deputata, il Consiglio federale non ha mai smesso di sottolineare l'importanza che la Convenzione dell'ONU relativa ai diritti dell'infanzia riveste nella politica nazionale per l'infanzia e la giovent\u00f9. Infatti la Convenzione ne costituisce uno dei suoi fondamenti. Il Consiglio federale in ogni occasione mette in evidenza come sostenere la politica per l'infanzia e la giovent\u00f9 sia un compito che coinvolge la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonch\u00e9 la societ\u00e0 civile. Infatti si rende necessaria una collaborazione negli ambiti pi\u00f9 diversi della legislazione e della vita. Concludendo, le attivit\u00e0 intraprese sono molto concrete e corrispondono alla volont\u00e0 permanente del Consiglio federale di fare di tutto, per combattere uno dei problemi pi\u00f9 preoccupanti.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1054080000000)\/","SubmittedBy":"Studer Heiner","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1056067200000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12|28","Category":null,"Modified":"\/Date(1712754188573)\/","SubmissionDate":"\/Date(1048204800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4617,"SubmissionLegislativePeriod":46,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale|Questioni sociali"}}