{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20033341,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20033341,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"03.3341","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":null,"Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. A livello federale non sono disponibili dati dettagliati. Le statistiche sulle istituzioni medico-sociali dell'Ufficio federale di statistica e quelle relative allo Spitex fornite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali permettono unicamente di dedurre il numero complessivo di persone che necessitano di prestazioni di cura. Sar\u00e0 compito degli organi incaricati degli imminenti lavori di revisione accertare la possibilit\u00e0 di un ampliamento di queste statistiche nella direzione indicata dall'autore dell'interpellanza. Da uno studio rappresentativo commissionato nel 2000 dalla Societ\u00e0 svizzera di medicina e cure palliative (SSMCP) e dalla Lega cancro svizzera, inteso a fare il punto sull'offerta esistente in Svizzera nell'ambito delle cure palliative, si pu\u00f2 unicamente dedurre che il 75 per cento dei decessi avvenuti nel 1986 (ultima statistica sui luoghi di decesso) \u00e8 avvenuto negli ospedali o nelle case di cura. Sull'eventuale assistenza ai moribondi non ci sono indicazioni.</p><p>2. Per il particolare ambito delle cure palliative il Consiglio federale non ritiene opportuno emanare direttive concernenti la discrezionalit\u00e0 dei Cantoni in materia di pianificazione e continua ad attenersi al principio di esprimersi sulla pianificazione solo nell'ambito delle sue competenze, ossia limitatamente ai giudizi sui ricorsi. Il Consiglio federale si occuper\u00e0 di questo settore quando dovr\u00e0 giudicare un ricorso inoltrato a contestazione di una pianificazione delle case di cura e riferito anche alle cure palliative. Ne risulteranno direttive nella misura in cui il Consiglio federale tender\u00e0 ad una prassi decisionale coerente, stabilendo cos\u00ec le basi per future procedure. Considerato che la garanzia della copertura sanitaria \u00e8 loro compito, spetta ai Cantoni rilevare dati sulle diverse categorie di persone, attuali o future, che hanno o avranno bisogno di trattamenti o cure.</p><p>3. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza secondo cui le cure palliative sono di primaria importanza nell'assistenza alle persone gravemente malate o in fin di vita. Non condivide per\u00f2 che a questo scopo sia necessaria, a complemento dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre), una nuova sezione sulle cure palliative, nella quale il finanziamento delle cure palliative sia disciplinato diversamente dalla copertura delle altre prestazioni di cura. Giusta l'articolo 25 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie gli assicuratori devono assumere i costi degli esami, delle terapie e delle cure dispensate ambulatorialmente, al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di cura. Le cure palliative di persone gravemente malate sono gi\u00e0 comprese nelle cure. Le prestazioni sono prese a carico dall'assicurazione malattia se vengono fornite da fornitori di prestazioni autorizzati, in particolare da medici, infermieri, organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio, ospedali, istituti semiospedalieri e case di cura. Le prestazioni di cura fornite dagli infermieri, dalle organizzazioni di cura e d'aiuto a domicilio o dalle case di cura sono descritte in modo pi\u00f9 dettagliato nell'ordinanza sulle prestazioni (art. 7 OPre). A queste appartengono anche le cure di base, che delle cure palliative, accanto ai trattamenti analgesici, costituiscono la parte principale. L'assicurazione delle cure medico-sanitarie copre le prestazioni mediche e di cura, ossia le cure sanitarie vere o proprie, ma non copre i costi per l'aiuto a domicilio o per il vitto e l'alloggio in una casa di cura. Questi devono essere coperti con altri mezzi finanziari, ad esempio un reddito conseguito sotto forma di rendita, assegni per grandi invalidi, mezzi propri dei pazienti, prestazioni complementari o sussidi degli enti pubblici. Questa molteplicit\u00e0 di possibilit\u00e0 di finanziamento differenzia il finanziamento del settore delle cure da quello delle cure ospedaliere e della degenza. Poich\u00e9 scopo e contesto delle cure sono diversi da quelli delle cure ospedaliere, il Consiglio federale \u00e8 contrario ad un finanziamento delle cure analogo al finanziamento ospedaliero. Ritiene comunque importante che nel quadro di una futura revisione di legge che abbia per oggetto il finanziamento delle cure, le cure palliative siano esplicitamente prese in considerazione. </p><p>4. Nell'ambito dell'assicurazione malattie ha importanza precipua il principio dell'autonomia tariffaria dei finanziatori e dei fornitori di prestazioni ed il Consiglio federale intende attenervisi. Tuttavia, per quanto concerne le cure in quanto tali, dalle tariffe-quadro stabilite a questo fine (art. 9 OPre) emerge chiaramente che sarebbero indicate tariffe forfetarie. Per l'insieme delle prestazioni (esclusi i mezzi e gli apparecchi) i cui costi sono coperti dall'assicurazione delle cure medico-sanitarie \u00e8 inoltre applicabile la protezione tariffaria.</p><p>5./6. Per progetti relativi alle cure palliative valgono gli stessi criteri e le stesse basi giuridiche sia per la ricerca che per il sostegno finanziario alle organizzazioni di utilit\u00e0 pubblica. Si dovr\u00e0 comunque tenere conto delle limitate possibilit\u00e0 finanziarie condizionate dalle esigenze del freno all'indebitamento. In relazione alle conoscenze scientifiche nell'ambito delle cure dovrebbe inoltre esistere un considerevole potenziale di ricerca presso le scuole universitarie professionali.</p><p>7. Con decisione del Consiglio degli Stati del 17 giugno 2003 la mozione Z\u00e4ch del 3 ottobre 2001 (01.3523) \u00e8 stata trasformata in postulato. Allo stesso tempo \u00e8 stata accettata una mozione della Commissione per gli affari giuridici (03.3180) che riprende in maniera modificata le richieste della mozione Z\u00e4ch. Questa mozione incarica il Consiglio federale di presentare proposte per il disciplinamento giuridico dell'eutanasia passiva e dell'eutanasia attiva indiretta e prendere misure per la promozione della medicina palliativa, coinvolgendo la Commissione nazionale di etica in materia di medicina umana. Le proposte non sono ancora pronte.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1062547200000)\/","SubmittedBy":"Gross Jost","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1118966400000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1712758837233)\/","SubmissionDate":"\/Date(1055980800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4619,"SubmissionLegislativePeriod":46,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Salute"}}