{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043004,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20043004,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"04.3004","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Sussidi e indennizzi pubblici versati alle istituzioni di soccorso","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Nell'adempimento dei loro compiti, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale operano secondo i principi dell'efficacia e dell'economia. Se \u00e8 efficace ed economico e se la legislazione federale lo prevede, \u00e8 perci\u00f2 possibile affidare compiti amministrativi a organizzazioni di diritto pubblico o privato non appartenenti all'Amministrazione federale.</p><p>Diverse organizzazioni svizzere hanno acquisito solide esperienze ed elevate competenze tecniche nei propri settori d'attivit\u00e0 specifici. \u00c8 ad esempio il caso delle organizzazioni operanti in settori quali lavoro sociale, attivit\u00e0 giovanili, cooperazione allo sviluppo, assistenza alle persone invalide, rifugiati, promozione della cultura e dello sport. \u00c8 sensato ed economico che la Confederazione si appoggi a simili esperienze evitando di doverle acquisire essa stessa. I mandati alle organizzazioni private vengono assegnati solamente se vi sono le basi legali e i crediti sono stati stanziati. I mandati vengono assegnati soltanto se vi \u00e8 la garanzia che il disbrigo avviene in maniera poco costosa e tecnicamente competente.</p><p>La partecipazione di mandatari al processo di formazione dell'opinione politica \u00e8 parte integrante della libert\u00e0 di espressione, molto importante nel nostro Stato libero e democratico.</p><p>A causa della struttura statale federalista e del principio di sussidiariet\u00e0, il Consiglio federale non pu\u00f2 prendere posizione per i Cantoni. A livello della Confederazione, la collaborazione con le organizzazioni private non \u00e8 organizzata centralmente, e questo in ragione della ripartizione dei compiti specifici tra dipartimenti e uffici. Non esiste un rilevamento centrale della collaborazione tra la Confederazione e le organizzazioni private. Un elenco completo dei sussidi e degli indennizzi esigerebbe un onere amministrativo enorme dal profilo materiale e temporale, ci\u00f2 che oltrepasserebbe l'ambito della presente interpellanza.</p><p>L'autore dell'interpellanza elenca concretamente una serie di istituzioni di soccorso con le quali la Confederazione collabora prioritariamente nel settore della cooperazione internazionale e menziona espressamente il settore dell'asilo. Il Consiglio federale esaminer\u00e0 perci\u00f2 pi\u00f9 da vicino questi due elementi.</p><p>Domanda 1 - Cooperazione internazionale</p><p>Collaborazione della DSC con istituzioni di soccorso private svizzere (ONG) [in milioni di fr.]</p><p>ONG; 1990; 2002; 2003</p><p>Soccorso operaio svizzero SOS; 2,5; 4,4</p><p>Caritas; 13,1; 7,1</p><p>ACES-HEKS; 10,8; 5,6</p><p>Swissaid; 8,6; 7,3*</p><p>Croce Rossa Svizzera CRS; 5,4; 12,2*</p><p>Sacrificio quaresimale; 2,5; 2,8</p><p>Pane per tutti; 3,6; 4,2</p><p>Terre des Hommes (Fondation); -; 6,2</p><p>Terre des Hommes Svizzera (Basilea); 1,3; 0,25</p><p>Medici Senza Frontiere; -; 1,4</p><p>*ivi compresi i versamenti del Seco</p><p>Verr\u00e0 pubblicato alla fine di giugno del 2004 nel rapporto annuo 2003 della DSC</p><p>Domanda 2 - Rifugiati</p><p>L'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) pu\u00f2 fornire informazioni esclusivamente sull'ammontare dei contributi versati dalla Confederazione ai Cantoni e non dispone di indicazioni riguardo all'utilizzo di questi fondi, che i Cantoni possono riversare alle istituzioni di soccorso. La competenza per il settore dell'aiuto sociale spetta infatti ai Cantoni, che possono amministrarlo in proprio oppure incaricarne istituzioni di soccorso o imprese private. Di conseguenza, nelle cifre elencate pi\u00f9 sotto non sono contemplati gli importi versati direttamente dalla Confederazione ai Cantoni per le prestazioni di aiuto sociale.</p><p>Nel 2003, gli importi versati direttamente dalla Confederazione alle istituzioni di soccorso sono ammontati a 18,6 milioni di franchi, cos\u00ec ripartiti:</p><p>- 9,6 milioni di franchi sono andati alla Croce Rossa Svizzera per le visite sanitarie di confine effettuate sui richiedenti l'asilo al loro arrivo in Svizzera. Questo importo \u00e8 versato dall'UFR su mandato dell'Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica (UFSP) conformemente alla legge sulle epidemie. Questo denaro \u00e8 quindi utilizzato per scopi medici e non per quelli solitamente connessi ai compiti delle istituzioni di soccorso.</p><p>- 3,4 milioni di franchi sono versati dalla Confederazione sotto forma di contributi forfettari alle istituzioni di soccorso per la loro partecipazione alle audizioni dei richiedenti durante la procedura d'asilo.</p><p>- 4 milioni di franchi sono confluiti in programmi d'integrazione per rifugiati riconosciuti. L'Ufficio federale dei rifugiati affida all'Organizzazione Svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) il coordinamento e il finanziamento dei progetti d'integrazione e definisce a tale scopo un mandato di prestazioni.</p><p>- 1,6 milioni di franchi sono stati trasferiti all'OSAR per le spese amministrative relative a compiti quali programmi di occupazione, coordinamento della rappresentanza delle istituzioni di soccorso nelle audizioni dei richiedenti l'asilo nonch\u00e9 a ulteriori compiti delegati all'OSAR dall'UFR.</p><p>Nel 2002, i contributi diretti dell'UFR alle istituzioni di soccorso sono ammontati a 17,9 milioni di franchi. La ripartizione \u00e8 stata simile a quella delle spese per il 2003.</p><p>I fondi trasferiti nel 1990 dall'UFR alle istituzioni di soccorso sono ammontati a circa 39 milioni di franchi. Questo importo nettamente maggiore va ricondotto al fatto che allora, oltre a determinate prestazioni oggi garantite e che sono state menzionate in precedenza, la Confederazione aveva incaricato le istituzioni di soccorso di organizzare e di attuare l'aiuto sociale per i rifugiati riconosciuti. Dal 2001 i Cantoni si occupano essi stessi di questo compito (nel 2002 \u00e8 stato ancora distribuito un \"residuo\" di 300'000 franchi). La contabilit\u00e0 del Delegato ai rifugiati (oggi UFR) del 1990 \u00e8 difficilmente paragonabile con l'attuale. Si \u00e8 proceduto a numerosi cambiamenti riguardo alla struttura delle singole rubriche. Nel seguente compendio delle spese non \u00e8 stato possibile registrare le spese per le visite sanitarie di confine per il 1990. Questo importo era inserito in un'altra rubrica del preventivo e sotto una rubrica generale.</p><p>Compendio delle spese:</p><p>1990; 2002; 2003</p><p>Visite sanitarie di confine (3121.001); ; 7'823'796; 9'635'927</p><p>Contributi forfettari alle spese di audizione (3600.002); --; 4'092'296; </p><p>3'393'720</p><p>Programmi d'integrazione (3600.003); --; 4'000'000; 4'000'000</p><p>Contributi alle prestazioni di assistenza - PA (3600.003); 26'659'921; 300'000; --</p><p>Contributi alle spese di assistenza delle istituzioni di soccorso - PA (gi\u00e0 493.05); 7'359'830; --; --</p><p>Contributi alle spese amministrative dell'OSAR (3600.005); 4'649'595; 1'692'235; 1'600'000</p><p>Totale; 38'669'346; 17'908'327; 18'629'647</p><p>Domanda 3</p><p>La collaborazione della DSC con organizzazioni non appartenenti all'Amministrazione federale avviene, di massima, in due modi, nella forma dei mandati e in quella dei contributi.</p><p>- I mandati alle organizzazioni private sottostanno alla legge federale sugli appalti pubblici (RS 172.056.1), che disciplina esattamente i bandi di concorso nonch\u00e9 i criteri e le procedure. I mandati sono limitati nel tempo.</p><p>- Con sussidi, la DSC sostiene programmi e progetti di organizzazioni private che corrispondono alle direttive in materia di politica di cooperazione della Confederazione, stabilite nei relativi messaggi, approvati dal Parlamento, per i crediti quadro della cooperazione allo sviluppo e con i Paesi dell'Est nonch\u00e9 dell'aiuto umanitario.</p><p>I sussidi ai programmi vengono negoziati e stabiliti per 3 - 4 anni. La verifica della collaborazione con le organizzazioni avviene annualmente.</p><p>Domanda 4</p><p>Le entrate delle donazioni e le spese amministrative delle diverse organizzazioni vengono contabilizzate nei loro conti annuali. Non vi \u00e8 tuttavia alcuna esigenza legale riguardo al calcolo della quota amministrativa. Le spese amministrative variano a seconda del settore di lavoro e della modalit\u00e0 di lavoro dell'organizzazione. La fondazione ZEWO, un servizio specializzato per le organizzazioni di utilit\u00e0 pubblica, attribuisce il suo marchio di qualit\u00e0 a simili organizzazioni che soddisfano standard definiti in fatto di trasparenza riguardo alla loro attivit\u00e0 e alla presentazione dei conti.</p><p>Finora la DSC ha accreditato alle organizzazioni facenti parte dei programmi da essa sovvenzionati, la cui affiliazione alla ZEWO costituisce la premessa, un contributo alle spese amministrative pari al 13 per cento. Dal 2005, la DSC si baser\u00e0 sulle direttive in materia di presentazione dei conti per le ONG svizzere, Swiss GAAP RPC 21, che anche la ZEWO prescrive dal 2004 per le grandi ONG e che dal 2005 prescriver\u00e0 per le piccole ONG. D'ora in avanti, le spese amministrative non verranno pi\u00f9 rimborsate a forfait, bens\u00ec secondo l'onere effettivo. Conformemente a suddette direttive in materia di presentazione dei conti, nella contabilit\u00e0 d'esercizio le spese amministrative verranno in ogni caso contabilizzate separatamente.</p><p>Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attivit\u00e0 parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1084320000000)\/","SubmittedBy":"M\u00f6rgeli Christoph","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1087555609750)\/","ResponsibleDepartment":3,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento degli affari esteri","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFAE","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|24","Category":null,"Modified":"\/Date(1690533539010)\/","SubmissionDate":"\/Date(1078099200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4702,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Finanze"}}