{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043033,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20043033,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"04.3033","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Aerei per i quali vige un divieto di volo in Svizzera: pubblicazione dell'elenco completo da parte dell'UFAC","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di esigere dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) la pubblicazione, sul suo sito internet, dell'elenco completo di tutti gli aerei per i quali vige un divieto di volo in Svizzera. Tale elenco va aggiornato tutte le volte che ci\u00f2 \u00e8 necessario.</p>","ReasonText":"<p>Il 2 gennaio 2004, un Boeing 737 della Flash Airlines si \u00e8 inabissato al largo di Sharm-el-Sheikh, in Egitto, provocando la morte di 148 persone.</p><p>Poco dopo il dramma, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha reso noto che per gli aerei di questa compagnia vigeva un divieto di volo in Svizzera dal 2002. La decisione era stata presa dopo che controlli effettuati senza preavviso sugli aerei della compagnia egiziana avevano rivelato gravi lacune in materia di sicurezza. L'UFAC ha inoltre precisato di essere in possesso di un elenco di 21 aerei per i quali, per ragioni analoghe, vige un divieto di volo nel nostro Paese.</p><p>Da allora, numerose sono state le voci levatesi in Svizzera e all'estero che chiedevano la pubblicazione delle \"liste nere\" di simili aerei da parte dell'UFAC e delle autorit\u00e0 responsabili dell'aviazione civile negli altri Paesi. Sino ad ora, soltanto la Gran Bretagna ha pubblicato l'elenco delle compagnie aeree per le quali vige un divieto di atterraggio sul suo territorio. Da parte sua, pur riconoscendo la legittimit\u00e0 della richiesta, l'UFAC si rifiuta di pubblicare un simile elenco per la Svizzera. Secondo quanto sostenuto, la pubblicazione della \"lista nera\" si scontrerebbe infatti con problemi di ordine giuridico (protezione dei dati, responsabilit\u00e0 civile) e potrebbe rimettere in questione il funzionamento del sistema europeo di notifica dei difetti istituito dalla Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (CEAC), al quale partecipa anche la Svizzera. Attualmente, i risultati dei controlli figurano in una banca dati accessibile unicamente alle autorit\u00e0 degli Stati membri della CEAC e, nel nostro Paese, sottostanno alla legislazione sulla protezione dei dati.</p><p>In un comunicato del 19 gennaio 2004, l'UFAC ha affermato che, su proposta della Svizzera, la questione della pubblicazione delle \"liste nere\" degli aerei per i quali vige un divieto di volo in certi Paesi sar\u00e0 discussa in modo approfondito nel corso della prossima seduta della CEAC. Fino a che le autorit\u00e0 europee non avranno adottato una soluzione concertata, l'UFAC intende procedere come segue:</p><p>Le agenzie di viaggio e i passeggeri che desiderano effettuare un dato volo con una certa compagnia possono informarsi per iscritto (via lettera, fax o e-mail) presso l'UFAC, per sapere se un aereo di quella compagnia sottost\u00e0 a un divieto di volo in Svizzera. Per ciascuna domanda dovr\u00e0 essere precisato l'aeroporto di partenza, la destinazione, la compagnia scelta e la data del volo (se conosciuta). L'UFAC non rilascer\u00e0 alcuna informazione sulle compagnie che non operano in Svizzera.</p><p>Anche se costituisce un passo verso una maggiore trasparenza, questo modo di procedere risulta tuttora molto insoddisfacente per i consumatori. Soltanto la pubblicazione integrale della \"lista nera\" degli aerei per i quali vige un divieto di volo in Svizzera potr\u00e0 rassicurare effettivamente i consumatori. Le paure dei passeggeri potrebbero tradursi in un calo della domanda di voli aerei e penalizzare anche le agenzie di viaggio. Anche se gli aerei figuranti sulla \"lista nera\" dell'UFAC non possono pi\u00f9 atterrare nel nostro Paese in ragione del divieto di volo imposto loro, la popolazione residente in Svizzera ha il diritto di conoscere i nomi delle compagnie che, secondo le autorit\u00e0 nazionali, non soddisfano i requisiti minimi di sicurezza. Queste informazioni sono di grande importanza specialmente per i passeggeri che intendono effettuare un volo a partire dall'estero. Secondo noi, gli interessi dei passeggeri dovrebbero avere la precedenza rispetto a qualsiasi altra considerazione di carattere politico o giuridico.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Negli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra e negli aerodromi regionali svizzeri, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) effettua sporadicamente ispezioni su velivoli stranieri. Nel corso di simili controlli a campione vengono esaminati in media 200 aerei all'anno; in Svizzera, per\u00f2, gli atterraggi di velivoli stranieri superano annualmente le 100'000 unit\u00e0. Ne consegue che l'UFAC riesce a controllare sommariamente soltanto una piccolissima parte degli aerei stranieri che atterrano in Svizzera. Nel caso dei controlli SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft), si tratta di \"istantanee\" che non consentono di trarre conclusioni n\u00e9 sull'intera flotta, n\u00e9 sullo stato a lungo termine di un aereo. Se vengono rilevate lacune, i velivoli sono sottoposti a un controllo successivo quando fanno nuovamente scalo nel nostro Paese; inoltre, se necessario, viene loro vietato l'atterraggio fintantoch\u00e9 non \u00e8 stato posto rimedio alle carenze constatate.</p><p>L'elenco allestito dall'UFAC, nel quale figurano simili velivoli, \u00e8 uno strumento di lavoro interno che serve, da un lato, per l'esame delle domande di compagnie aeree estere desiderose di operare in Svizzera, e dall'altro agli ispettori SAFA per pianificare i controlli. I dati tecnici in esso contenuti sono difficilmente comprensibili per i profani; per questo motivo l'elenco viene messo a disposizione unicamente della polizia aerea per l'applicazione di misura di polizia aerea.</p><p>La pubblicazione di questo strumento di lavoro interno all'Ufficio non costituisce pertanto un metodo appropriato per informare l'opinione pubblica sullo stato della sicurezza dei velivoli stranieri, in quanto la verifica sommaria di un ristretto numero di apparecchi non consente di trarre conclusioni n\u00e9 sull'intera flotta, n\u00e9 sullo stato a lungo termine di un aereo. Per questo motivo, l'impegno della Svizzera in seno agli organismi internazionali deve concentrarsi innanzitutto sulla definizione di una prassi unitaria per la pubblicazione delle informazioni utili all'opinione pubblica sul grado di sicurezza dei velivoli delle compagnie straniere operanti in Svizzera. Dal punto di vista della sicurezza, inoltre, non vi \u00e8 alcuna necessit\u00e0 urgente di agire, poich\u00e9 i velivoli con gravi carenze non possono comunque atterrare in Svizzera.</p><p>Le ragioni che si oppongono alla pubblicazione di questa \"lista nera\" non sono solo pratiche, ma anche contrattuali e inerenti alla protezione dei dati e alla responsabilit\u00e0 civile. Conformemente a una decisione presa nel 1997 dalla conferenza dei direttori generali della Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (CEAC), i dati rilevati in occasione dei controlli SAFA vengono immessi in una banca dati centrale a cui hanno accesso tutte le autorit\u00e0 responsabili dell'aviazione civile nei Paesi membri della CEAC. In quell'occasione \u00e8 stato stabilito che ogni Stato \u00e8 tenuto a trattare in maniera confidenziale i dati di un altro Stato. Per contro, ogni Stato \u00e8 libero di decidere come utilizzare i propri dati in conformit\u00e0 alla sua legislazione nazionale.</p><p>Tuttavia, nel presente caso non si tratta di una decisione giuridicamente vincolante, bens\u00ec unicamente di una raccomandazione della CEAC. Con la loro approvazione, i direttori generali si sono impegnati a far applicare per quanto possibile tale raccomandazione nel loro Paese. Una non applicazione delle raccomandazioni non permette agli altri Paesi di far valere alcuna pretesa giuridica. Una non applicazione della raccomandazione oppure una deroga a quanto pattuito pu\u00f2 tuttavia avere altre conseguenze. Nella fattispecie, ad esempio, la Svizzera \u00e8 stata aspramente criticata da alcuni Stati membri della CEAC e dal Segretariato CEAC in relazione alla divulgazione dell'informazione secondo cui la Flash Airlines soggiaceva a un divieto di volo nel nostro Paese; inoltre, le \u00e8 addirittura stata prospettata la minaccia dell'esclusione dal programma SAFA.</p><p>Da chiarimenti chiesti nel 1998 all'Incaricato federale della protezione dei dati \u00e8 emerso che, in virt\u00f9 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), la Svizzera non sarebbe in linea di principio autorizzata a immettere nella banca dati centrale i risultati dei controlli da essa effettuati. Tuttavia, dato che la partecipazione al programma SAFA pu\u00f2 contribuire ad accrescere la sicurezza del traffico aereo in Europa e in Svizzera, l'Incaricato federale della protezione dei dati ha stabilito che le informazioni da destinare alla banca dati devono limitarsi unicamente ai dati tecnici ed essere accessibili soltanto alle autorit\u00e0 europee dell'aviazione civile, le quali si impegnano dal canto loro a non divulgare all'opinione pubblica i dati forniti dalla Svizzera.</p><p>Secondo il Consiglio federale, l'eventuale pubblicazione di informazioni sullo stato di sicurezza dei velivoli stranieri deve essere armonizzata a livello internazionale. In occasione dell'ultima conferenza dei direttori della CEAC, la Svizzera si \u00e8 impegnata affinch\u00e9 sia definito a livello internazionale un modo di procedere comune per quanto concerne il trattamento unitario dei dati e la loro eventuale pubblicazione.</p><p>Nell'attesa, \u00e8 stato deciso che l'UFAC risponder\u00e0 alle richieste d'informazione scritte di singoli privati per informarli se velivoli di una determinata compagnia aerea si trovano sul suo elenco. Se nessun aereo vi figura, l'UFAC provveder\u00e0 a darne conferma. Se invece un aereo di una data compagnia si trova sull'elenco, l'UFAC indirizzer\u00e0 direttamente il richiedente alla compagnia chiamata in causa, confermandone o smentendone poi la risposta. Dato che l'elenco rappresenta di fatto soltanto una sorta di \"istantanea\", l'UFAC ha preso contatto con tutte le compagnie i cui velivoli si trovano sulla sua \"lista nera\": da questa verifica \u00e8 emerso che in quasi tutti i casi le imprese hanno provveduto a rimediare alla situazione, o colmando le lacune constatate, oppure ritirando dall'esercizio o vendendo l'aereo su cui erano stati riscontrati difetti.</p><p>In conclusione, occorre sottolineare che nell'elenco dell'UFAC non figurano attualmente aerei per i quali vige un divieto di atterraggio in Svizzera che potrebbero risultare di interesse per l'opinione pubblica.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1086566400000)\/","SubmittedBy":"Berberat Didier","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1151020800000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"48","Category":null,"Modified":"\/Date(1690537110847)\/","SubmissionDate":"\/Date(1078272000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4702,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Trasporti"}}