{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043295,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20043295,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"04.3295","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Autorizzazione di viaggiare all'estero per i titolari di un libretto N","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di modificare l'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1), nel modo seguente:</p><p>Articolo 30 capoverso 4 (nuovo): Il titolare di un libretto N pu\u00f2 essere autorizzato a compiere viaggi all'estero se si tratta di persone riconosciute in ambito scientifico, culturale e sportivo, e se il viaggio serve all'esercizio della sua attivit\u00e0 professionale.</p>","ReasonText":"<p>La nuova legge sugli stranieri (LStr), secondo il disegno presentato dal Consiglio federale nel suo messaggio dell'8 marzo 2002, prevede disposizioni che permetterebbero a persone riconosciute in ambito scientifico, culturale e sportivo di esercitare liberamente la loro attivit\u00e0 in Svizzera (art. 23 cpv. 3 lett. b LStr), a prescindere dalla loro nazionalit\u00e0. I firmatari della mozione salutano positivamente queste nuove norme.</p><p>Tuttavia, numerosi cittadini stranieri del settore dell'asilo non hanno la possibilit\u00e0 di esercitare liberamente la loro professione, nemmeno una volta scaduto il termine di tre mesi previsto dall'articolo 43 della legge sull'asilo (LAsi), se l'esercizio dell'attivit\u00e0 lucrativa presuppone un viaggio all'estero. \u00c8 soprattutto il caso degli sportivi d'\u00e9lite, in particolare nel settore dell'atletica, che desiderano partecipare a competizioni internazionali di alto livello. Per queste persone l'articolo 30 OAsi 1 \u00e8 di fatto in contraddizione con l'autorizzazione di esercitare un'attivit\u00e0 lucrativa prevista dall'articolo 43 LAsi.</p><p>Sensibile a questo tipo di problematica, il consigliere federale Adolf Ogi aveva all'epoca concesso autorizzazioni di viaggio eccezionali al maratoneta Tesfaye Eticha, originario dell'Etiopia. Tale pratica aveva tuttavia suscitato reazioni negative, poich\u00e9 si riteneva che avrebbe aperto una pericolosa breccia nel sistema giuridico, suscettibile di applicarsi a macchia d'olio a ogni sportivo di medio livello.</p><p>Visto che ha deciso di prevedere nella LStr la possibilit\u00e0 di concedere permessi di soggiorno particolari per \"persone riconosciute in ambito scientifico, culturale e sportivo\", senza il timore di aprire una pericolosa breccia nella regolamentazione, il Consiglio federale potrebbe autorizzare tali persone, che fanno per\u00f2 parte del sistema dell'asilo, a varcare la frontiera per poter esercitare la loro attivit\u00e0 professionale.</p><p>Considerati i rischi che incombono sulla nuova LStr, contro la quale sar\u00e0 verosimilmente lanciato un referendum, gli autori della presente mozione ritengono che una modifica dell'OAsi 1, non sottoposta a referendum, permetterebbe di risolvere questi casi entro un termine pi\u00f9 breve, almeno per quel che riguarda le persone che fanno parte dell'ambito dell'asilo.</p><p>Oltre al maratoneta Tesfaye Eticha, vi sono in Svizzera altri sportivi d'\u00e9lite che fanno parte del settore dell'asilo e che potrebbero beneficiare di questa nuova disposizione. Tola Zenebech, pure lei nata in Etiopia, all'et\u00e0 di 20 anni fa gi\u00e0 parte delle cinque migliori atlete al mondo su distanze che vanno dagli 800 ai 10 000 metri su pista. Il divieto di varcare la frontiera costituisce per questa atleta di talento un importante ostacolo per la sua realizzazione sportiva e professionale.</p><p>Per analogia, gli stessi argomenti possono essere fatti valere per le persone riconosciute in ambito culturale e scientifico.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Lo statuto dei richiedenti l'asilo \u00e8 disciplinato nel capitolo 2, sezione 4 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) e concretizzato nell'articolo 30 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1; RS 142.311) citato dall'autore della mozione. Tale disposizione prevede tra l'altro il rilascio di un permesso N ai richiedenti l'asilo che possono presumibilmente soggiornare in Svizzera fino alla fine della procedura d'asilo. Tale permesso attesta unicamente il deposito della domanda d'asilo e non autorizza a varcare la frontiera.</p><p>L'articolo 30 OAsi 1 non contempla norme applicabili ai viaggi compiuti da richiedenti l'asilo titolari di un permesso N. In merito \u00e8 invece determinante l'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV; RS 143.5), che all'articolo 4 capoverso 2 enuncia le condizioni che devono essere rispettate affinch\u00e9 l'UFR possa rilasciare un documento di viaggio ai richiedenti l'asilo.</p><p>Secondo il tenore di detta norma, l'UFR pu\u00f2 rilasciare un certificato d'identit\u00e0 segnatamente per pratiche familiari urgenti, allo scopo di preparare la partenza o la partenza definitiva verso un Paese terzo.</p><p>Il termine \"segnatamente\" esprime il fatto che l'enumerazione dei motivi di rilascio contenuta nell'articolo 4 capoverso 2 ODV non \u00e8 esaustiva. Tuttavia, sulla base di giurisprudenza e dottrina consolidate, da tale enumerazione si deve desumere che un certificato d'identit\u00e0 pu\u00f2 essere rilasciato unicamente per motivi gravi e qualificati, e non per qualsiasi motivo di natura personale. Il richiedente l'asilo deve trovarsi in una situazione assolutamente straordinaria, che impone in via eccezionale il rilascio di un certificato d'identit\u00e0.</p><p>In linea di principio, i viaggi professionali menzionati dall'autore della mozione non sono pertanto compresi tra i motivi previsti dal Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 2 ODV per il rilascio di un documento d'identit\u00e0.</p><p>La ragione alla base di condizioni pi\u00f9 restrittive per il rilascio di certificati d'identit\u00e0 a richiedenti l'asilo \u00e8 l'articolo 8 capoverso 3 LAsi, che impone ai richiedenti l'asilo di tenersi a disposizione delle autorit\u00e0 federali e cantonali durante la procedura.</p><p>Il diritto fondamentale alla libert\u00e0 personale, e in particolare la libert\u00e0 di movimento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 Cost., sottost\u00e0 quindi necessariamente a determinate limitazioni. Tuttavia, alla luce del compito delle autorit\u00e0 competenti, tenute a concludere la procedura d'asilo entro un termine ragionevole, tali limitazioni non appaiono sproporzionate. In questo senso \u00e8 anche nell'interesse delle persone interessate evitare rallentamenti della procedura dovuti a regolari trasferte all'estero per motivi professionali.</p><p>Il caso citato dall'autore della mozione, concernente lo sportivo professionista Eticha, costituisce un'eccezione. In questo caso la procedura d'asilo, per motivi particolari e specifici, si \u00e8 protratta per tempi straordinariamente lunghi e un'ulteriore limitazione della libert\u00e0 di movimento dell'interessato si sarebbe rivelata sproporzionata.</p><p>In base a giurisprudenza e prassi costanti, il diritto di effettuare viaggi professionali all'estero non pu\u00f2 nemmeno essere fatto discendere dall'autorizzazione d'esercitare un'attivit\u00e0 lucrativa che, secondo l'articolo 43 LAsi, i richiedenti l'asilo possono ottenere tre mesi dopo la presentazione della loro domanda. A causa dello statuto speciale dei richiedenti l'asilo, descritto in precedenza, la loro attivit\u00e0 lucrativa \u00e8 sottoposta a diverse limitazioni, sia sul piano del mercato del lavoro sia su quello della procedura d'asilo. Contrariamente a quanto sostenuto dall'autore della mozione, l'articolo 30 OAsi 1 non \u00e8 in contraddizione con l'articolo 43 LAsi.</p><p>\u00c8 vero che in futuro, conformemente all'articolo 23 capoverso 3 lettera b del disegno di nuova legge sugli stranieri, nel caso del rilascio di un permesso L o B a personalit\u00e0 straniere riconosciute in ambito scientifico, culturale e sportivo si potr\u00e0 derogare alle condizioni d'ammissione ordinarie. Non \u00e8 tuttavia pertinente paragonare un permesso N con un permesso L o B, in quanto i permessi L e B sono autorizzazioni di soggiorno ordinarie subordinate al diritto in materia di stranieri, mentre secondo l'articolo 30 OAsi 1 il permesso N attesta unicamente il deposito di una domanda d'asilo.</p><p>In riferimento all'articolo 30 OAsi 1, il Consiglio federale \u00e8 pertanto contrario all'inserimento di un quarto capoverso ai sensi della proposta formulata dall'autore della mozione, e quindi a un'estensione dei motivi per la concessione di un certificato d'identit\u00e0 a richiedenti l'asilo.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1093392000000)\/","SubmittedBy":"Vaudroz Ren\u00e9","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1151020800000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2811","Category":null,"Modified":"\/Date(1690551059463)\/","SubmissionDate":"\/Date(1086825600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4704,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Migrazione"}}