{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043791,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20043791,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"04.3791","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Legge contro la discriminazione razziale nel mondo del lavoro","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato a presentare un progetto di legge che offra una protezione giuridica efficace contro la discriminazione diretta e indiretta nel mondo del lavoro basata su \"razza\", origine etnica e nazionale, religione e stile di vita itinerante.</p><p>Tale legge dovr\u00e0 garantire una protezione globale, in particolare nei casi seguenti: ricerca di un impiego, assunzione, fissazione dello stipendio e di altre modalit\u00e0 contrattuali, concessione di prestazioni sociali volontarie, formazione, perfezionamento, riqualificazione, promozione, altre condizioni di lavoro, cessazione del rapporto di lavoro.</p><p>La legge dovr\u00e0 garantire, in caso di discriminazione, una procedura organizzata in modo che le persone interessate possano informarsi circa la protezione possibile e richiedere la protezione giuridica indipendentemente dalla loro situazione finanziaria.</p><p>La legge dovr\u00e0 essere concepita in modo che la protezione giuridica non sia compromessa dall'onere della prova e in modo da giungere a sentenze o composizioni giudiziarie o extragiudiziarie che non presentino inconvenienti e permettano il risarcimento dei danni subiti.</p><p>La legge dovr\u00e0 prevedere misure che permettano l'accesso ad armi pari al mondo del lavoro e che aboliscano gli ostacoli che si creano al suo interno.</p><p>A tal fine, il Consiglio federale dovr\u00e0 ispirarsi alla legge sulla parit\u00e0 dei sessi (LPar), alle direttive UE 2000/43/CE e 2000/78/CE e alle leggi nazionali dei Paesi UE gi\u00e0 realizzate sulla base delle direttive UE.</p>","ReasonText":"<p>Nel mondo del lavoro, la gamma delle possibili disparit\u00e0 di trattamento sulla base dei criteri summenzionati \u00e8 comprovatamente vasta, in particolare in caso di ricerca di un impiego, promozione, stipendio, perfezionamento, licenziamento, ecc. (cfr. anche l'interpellanza B\u00fchlmann 03.3372). Lo studio dell'istituto sfm \"Le passeport ou le dipl\u00f4me\" mostra che tra il 24 e il 59 percento dei giovani albanofoni e il 30 percento dei turchi sono discriminati, nonostante qualifiche identiche a quelle dei coetanei svizzeri. </p><p>Per lottare contro la discriminazione razziale e garantire a tutti gli stessi diritti sono s\u00ec necessarie iniziative private (contratti collettivi di lavoro, codici di buona condotta, campagne di sensibilizzazione, ecc.), ma anche una protezione giuridica efficace.</p><p>L'efficacia della protezione giuridica non \u00e8 garantita. Nonostante esista una protezione giuridica praticamente senza falle contro la calunnia a carattere discriminatorio, le molestie e il licenziamento (art. 261bis CP, art. 28 segg. CC in combinato disposto con gli art. 41 e 49 CO, art. 328 CO, art. 336 segg. CO), tale arsenale giuridico \u00e8 di gran lunga insufficiente. Infatti, soltanto una piccola percentuale dei casi di discriminazione soggiace unicamente alle fattispecie di calunnia e molestie. Le azioni discriminatorie assumono forme molto pi\u00f9 sottili. In alcuni settori del mondo del lavoro alcune discriminazioni sono tollerate dalla legge o non vi \u00e8 certezza del diritto. A titolo di esempio, le mancate assunzioni, gli stipendi e altri accordi contrattuali discriminatori sono leciti purch\u00e9 non violino un contratto collettivo di lavoro, la protezione della personalit\u00e0, il principio della buona fede, ecc. Per essere giuridicamente lecite, le disparit\u00e0 di trattamento nell'ambito della promozione, della protezione dei lavoratori e delle prestazioni volontarie del datore di lavoro (p. es. le gratifiche e le offerte di perfezionamento) non devono violare il principio della parit\u00e0 di trattamento (art. 328 CO). Il convenuto \u00e8 tuttavia confrontato con una tale incertezza giuridica che non oser\u00e0 adire un tribunale.</p><p>Oltre alle carenze del diritto materiale, esistono anche lacune di fatto che impediscono di combattere efficacemente discriminazioni di per s\u00e9 illecite: il disciplinamento ordinario dell'onere della prova rappresenta spesso un ostacolo insormontabile. \u00c8 infatti praticamente impossibile dimostrare che una persona non \u00e8 stata promossa o \u00e8 stata licenziata a causa della sua nazionalit\u00e0. Inoltre, le persone interessate osano molto raramente procedere contro gli autori delle discriminazioni, poich\u00e9 temono di dover pagare i costi di tali procedure e hanno paura di ripercussioni negative sul rapporto di lavoro. Infine, i datori di lavoro ignorano spesso l'esistenza di discriminazioni e dove tali discriminazioni abbiano luogo.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Uno studio europeo del 2003 mostra che l'attuazione di una politica volta a favorire la diversit\u00e0 (vale a dire l'amalgama dei sessi, delle et\u00e0, delle origini etniche, delle religioni, ecc.) pu\u00f2 portare vantaggi per le imprese (miglioramento del capitale umano, apertura di nuovi mercati, ecc.) pur comportando dei costi. \u00c8 dunque nell'interesse delle imprese non ridurre i lavoratori alla loro origine nazionale o etnica, al colore della loro pelle, alla loro religione o al loro stile di vita.</p><p>Come rilevato dalla mozione, svariate disposizioni giuridiche in vigore consentono gi\u00e0 di lottare contro le discriminazioni razziali (art. 261 CP, art. 28 segg. CC, art. 328 CO, art. 336 segg. CO). Il Tribunale federale ha in particolare dichiarato abusivo il congedo dato a un lavoratore a causa del colore della sua pelle (JAR 1994 pag. 198). Gli autori della mozione ritengono tuttavia che tali disposizioni non siano sufficientemente efficaci e propongono di ispirarsi alle misure previste dalla legge federale sulla parit\u00e0 dei sessi (LPar, RS 151.1). Attualmente l'efficacia della LPar \u00e8 tuttavia oggetto di una valutazione i cui risultati saranno disponibili nel 2006. Il Consiglio federale non auspica pronunciarsi sull'opportunit\u00e0 di estendere le misure previste dalla LPar ad altre situazioni prima di conoscere tali risultati. D'altro canto, il Consiglio federale \u00e8 convinto che la lotta contro le discriminazioni passi anche da misure che favoriscono l'integrazione degli stranieri a diversi livelli.</p><p>Se si guarda la progressione delle donne nel mondo del lavoro, si constata che essa \u00e8 dovuta a un insieme di fattori che vanno ben oltre il quadro delle misure previste dalla legge sulla parit\u00e0 dei sessi (miglioramento del livello di formazione delle donne, evoluzione della mentalit\u00e0, ecc.). Se si andasse nella direzione della mozione, sarebbe probabilmente necessario estendere le misure previste ad altri fattori come l'et\u00e0, l'obesit\u00e0, la provenienza sociale ecc. che, come mostra l'esperienza, possono pure arrecare svantaggi ai lavoratori sul mercato del lavoro.</p><p>Come l'ha indicato nella sua risposta all'interpellanza 03.3372 \"Discriminazione razziale nel mondo del lavoro\", il Consiglio federale auspica dare la priorit\u00e0 agli strumenti sviluppati e decisi dai partner sociali sulla base di una collaborazione consentita liberamente, prima di prevedere l'adozione di altre disposizioni legali di tipo cogente. Il Consiglio federale intende inoltre seguire l'evoluzione della situazione a livello europeo e in particolare le sue ripercussioni sull'economia svizzera, in modo da essere in grado di adottare per tempo le misure necessarie, che non andranno necessariamente nella direzione auspicata dalla mozione.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1109116800000)\/","SubmittedBy":"Gruppo dei Verdi","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1237507200000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12|15","Category":null,"Modified":"\/Date(1690485633750)\/","SubmissionDate":"\/Date(1103241600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4706,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale|Economia"}}