{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20043796,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20043796,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"04.3796","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Regole internazionali applicabili alle imprese militari e alle imprese private di sicurezza","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di provvedere affinch\u00e9 la Svizzera si adoperi in ambito internazionale a favore dell'adozione di normative vincolanti che disciplinino le responsabilit\u00e0 delle imprese militari e delle forze di sicurezza private in materia di rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo.</p>","ReasonText":"<p>Negli ultimi anni si assiste al trasferimento di un numero crescente di missioni di guerra a mercenari, agenti di sicurezza e imprese militari private. Ne \u00e8 nata un'industria attiva su scala mondiale che ha modificato sia la condotta della guerra sia la politica internazionale. Mentre alcune societ\u00e0 propongono esclusivamente servizi logistici come la preparazione di pasti o la manutenzione di sistemi d'arma, altre trasmettono conoscenze di tipo strategico, dispensano insegnamenti o propongono attivit\u00e0 tipiche dei servizi di intelligence. Infine, diverse imprese mettono pure a disposizione veri e propri mercenari oppure armi per operazioni di combattimento.</p><p>Si stima che questo settore di attivit\u00e0 realizzi attualmente su scala internazionale una cifra d'affari di circa 100 miliardi di dollari US. Una cinquantina di Paesi hanno concluso contratti con siffatte societ\u00e0. Soltanto in Iraq si ritiene che siano attualmente in attivit\u00e0 circa 20 000 mercenari. Del resto, anche la Svizzera ha fatto capo ai servizi di un'impresa sudafricana per garantire la sicurezza della sua ambasciata a Bagdad.</p><p>A livello internazionale non esiste alcuna norma che disciplini il ricorso a imprese militari private n\u00e9 alcuna regola di diritto internazionale per contenere lo sviluppo di questo tipo di attivit\u00e0. Lo statuto giuridico e la responsabilit\u00e0 (penale) delle imprese militari private (\"private military contractors\") e delle societ\u00e0 di sicurezza private (\"private security companies\"), ma anche del loro personale, \u00e8 assai vago. Mentre i soldati americani che hanno inflitto torture nella prigione di Abu Ghraib sono gi\u00e0 stati giudicati o stanno per esserlo, i sei privati che hanno proceduto agli interrogatori non sono ancora stati citati in giudizio n\u00e9 arrestati. A tutt'oggi non \u00e8 possibile affermare con certezza se sotto il profilo del diritto internazionale bellico gli impiegati di imprese militari private sono considerati civili o soldati. A questo proposito, in quanto depositaria delle Convenzioni di Ginevra la Svizzera deve intervenire a livello internazionale affinch\u00e9 siano emanate norme chiare. Le lacune giuridiche del diritto internazionale, segnatamente del diritto internazionale bellico, vanno colmate e la Svizzera dispone di notevole credibilit\u00e0 sulla scena internazionale per assumere l'iniziativa in materia. Come il Consiglio federale lo ha rilevato nella sua risposta all'interrogazione Haering 04.1045, il centro per il controllo democratico della forze armate (DCAF), con sede a Ginevra, ha gi\u00e0 svolto importanti lavori preliminari a tal fine, come del resto anche altre scuole universitarie e istituti scientifici.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il ricorso da parte di Stati ai servizi di imprese militari o di sicurezza private nel quadro di conflitti armati ha assunto dimensioni significative e rischia di aumentare ulteriormente in futuro. Questa privatizzazione di compiti tradizionalmente statali pone evidentemente alcuni problemi, segnatamente per quanto concerne il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo da parte di dette imprese e del loro personale.</p><p>Secondo l'attuale diritto internazionale, gli Stati assumono gi\u00e0 alcune responsabilit\u00e0 relative alle imprese militari e di sicurezza a cui assegnano mandati. Quando siffatte imprese sono impiegate in situazioni di conflitto armato sono loro applicabili le norme del diritto internazionale umanitario ma anche, a determinate condizioni, le convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo. Se ad esempio un membro del personale di una di queste imprese commette un crimine di guerra, pu\u00f2 esserne ritenuto responsabile ai sensi del diritto penale internazionale. Lo sviluppo di nuove regole giuridiche internazionali costituisce dunque soltanto una delle possibili opzioni per assicurare la promozione del rispetto del diritto internazionale  umanitario e dei diritti dell'uomo. In questo senso, si pu\u00f2 ad esempio perseguire l'obiettivo di un migliore rispetto delle norme esistenti. Se del caso, queste norme dovranno essere precisate. Altre misure sono pure possibili al livello delle singole nazioni.</p><p>Si \u00e8 gi\u00e0 discusso in seno all'amministrazione federale sul modo in cui la Svizzera possa fornire un contributo a livello internazionale per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo. Il Consiglio federale si propone di proseguire le sue riflessioni su un contributo proficuo e sulle opzioni che promettano pi\u00f9 successo. In adempimento del postulato St\u00e4helin 04.3267 (Imprese di sicurezza private), il Consiglio federale prevede inoltre di sottoporre tra qualche mese al Parlamento un rapporto in cui sar\u00e0 esaminata anche la questione di un contributo della Svizzera in questo campo. Nel rapporto, le istanze della promotrice della mozione saranno debitamente considerate.</p>  Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.","FederalCouncilProposal":19,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1109894400000)\/","SubmittedBy":"Wyss Ursula","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1182470400000)\/","ResponsibleDepartment":3,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento degli affari esteri","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFAE","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8","Category":null,"Modified":"\/Date(1763108232203)\/","SubmissionDate":"\/Date(1103241600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4706,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale"}}