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Allo stesso modo, il Parlamento ha deciso di rinunciare a inserire nella legge una definizione di dumping salariale, a causa della molteplicit\u00e0 delle situazioni di dumping salariale possibili nella realt\u00e0. \u00c8 stato giustamente osservato che questa nozione contempla aspetti economici, sociali e politici, e che, di conseguenza, occorre lasciare a ogni commissione il compito di esaminare, caso per caso, le situazioni che essa ritiene delicate.</p><p>Per quanto riguarda i metodi che servono a stabilire i salari usuali, la Confederazione si sforza, in collaborazione con l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL), di assicurare il coordinamento tra i cantoni. Non \u00e8 tuttavia possibile impedire che vengano proposti metodi diversi sviluppati a titolo privato da istituti universitari. L'Ufficio federale di statistica, ha elaborato un metodo descrittivo che si basa sull'utilizzazione diretta dei dati forniti dall'inchiesta svizzera sui salari. Il metodo \u00e8 attualmente in fase di sperimentazione e verr\u00e0 messo a disposizione dei cantoni a partire dalla met\u00e0 di maggio 2005. Mediante un'applicazione elettronica, sar\u00e0 possibile per tutti i cantoni ottenere un salario statistico di riferimento in funzione di diversi criteri (professioni, livello delle esigenze richieste dal posto di lavoro, et\u00e0 della persona, dimensioni dell'azienda, ecc.). I cantoni otterranno, per ogni profilo auspicato, un salario medio e una curva che indica la dispersione dei salari osservati per il profilo richiesto e ci\u00f2 per il loro cantone, per le sette grandi regioni statistiche e per tutta la Svizzera.</p><p>In virt\u00f9 dell'articolo 360b CO e delle disposizioni d'esecuzione contenute nell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist, art. 10 a 13), le commissioni tripartite dei cantoni, da un lato, e la Commissione tripartita della Confederazione, dall'altro, sono state poste su un piano di parit\u00e0. La Commissione tripartita della Confederazione non ha il diritto di impartire istruzioni agli organi cantonali. L'articolo 13 invita le differenti autorit\u00e0, fra cui anche le commissioni paritetiche, a collaborare tra loro e a coordinare le loro attivit\u00e0. Si tratta di un coordinamento che si esplica a diversi livelli: sul piano cantonale, tra l'organo tripartito e le commissioni paritetiche, a livello regionale, tra le commissioni tripartite di diversi cantoni e, in seno alla Commissione tripartita della Confederazione, in cui i cantoni e le principali parti sociali sono rappresentati. Come rileva il rapporto del Seco del 1\u00b0 aprile 2005 sull'applicazione delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone nel periodo dal 1\u00b0 giugno al 31 dicembre 2004, le principali difficolt\u00e0 riscontrate sono riconducibili al coordinamento all'interno dei cantoni tra gli organi paritari e le autorit\u00e0 cantonali. Inoltre, il Consiglio federale giudica buona la collaborazione tra le commissioni tripartite cantonali e gli organi federali. In generale, constata che i problemi incontrati inizialmente fossero tipici dell'istituzione di qualsiasi nuova struttura e che nel frattempo sono stati risolti.</p><p>La Confederazione non lesina i propri sforzi per favorire il necessario coordinamento tra gli organi cantonali. Il SECO, che \u00e8 l'autorit\u00e0 federale competente e che gestisce il segretariato della Commissione tripartita della Confederazione, cura contatti frequenti e regolari con i cantoni, sia a livello individuale, sia tramite gli organismi cantonali competenti (come, in particolare, la Conferenza dei capi dei dipartimenti dell'economia pubblica o l'AUSL). Inoltre, nel mese di ottobre 2004, \u00e8 stata istituita, sotto l'egida del Seco, una task force che riunisce i rappresentanti dei cantoni, delle parti sociali e degli uffici federali interessati. Questa task force si prefigge di trovare rapidamente una risposta a varie questioni concrete inerenti all'applicazione delle misure di accompagnamento e ci\u00f2 allo scopo di garantire un'attuazione efficace. Il SECO sta inoltre organizzando un incontro di tutti i segretari delle commissioni tripartite, che avr\u00e0 luogo nel corso della primavera. Obiettivo dell'incontro \u00e8 favorire lo scambio di informazioni ed esperienze sulle pratiche che si sono sviluppate. Contemporaneamente, si sta concludendo la creazione di un sito Internet, con una piattaforma di discussione e informazione, che sar\u00e0 a disposizione dei cantoni a partire dalle prossime settimane. Si tratta in tal modo di disporre di uno strumento di comunicazione rapido e flessibile, mediante il quale l'autorit\u00e0 federale pu\u00f2, in tempi brevi, inviare ai cantoni o ricevere da essi diverse informazioni. Inoltre, esso dovr\u00e0 permettere ai cantoni di porsi reciprocamente delle domande, di formulare delle osservazioni e di informarsi in modo semplice e informale sulle rispettive pratiche.</p><p>Su questioni precise, come quelle poste nella presente interpellanza (numero di abusi affinch\u00e9 si possa parlare di dumping ripetuto, valutazione della situazione quando esiste un contratto collettivo di lavoro, ecc.), il SECO ha organizzato alcuni corsi di formazione destinati ai membri delle commissioni tripartite e alle autorit\u00e0 cantonali. In tale sede le varie questioni sono state ampiamente discusse. Tutta la documentazione \u00e8 disponibile sul sito Internet del SECO (http://www.seco.admin.ch/themen/arbeit/recht/personenverkehr/unterseite00170/index.html?lang=it).</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1115769600000)\/","SubmittedBy":"Berberat Didier","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1119018338507)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15","Category":null,"Modified":"\/Date(1779236664980)\/","SubmissionDate":"\/Date(1109808000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4707,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia"}}