{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053253,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20053253,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"05.3253","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Divieto di organizzazioni terroristiche","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Come intende applicare in futuro il divieto di Al Qa\u00efda?</p><p>2. Intende sottoporre alle Camere federali un progetto di legge relativo al divieto di organizzazioni terroristiche?</p>","ReasonText":"<p>Il 7 novembre 2001 il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sulle misure contro il gruppo Al Qa\u00efda e organizzazioni associate (forma abbreviata: ordinanza su Al Qa\u00efda). La sua validit\u00e0 era limitata fino al 31 dicembre 2003. L'articolo 1 dell'ordinanza vieta il gruppo Al Qa\u00efda. L'ordinanza si fonda sulla clausola generale di polizia prevista dalla Costituzione federale.</p><p>In passato, il Tribunale federale ha stabilito che un'ordinanza di polizia del Consiglio federale volta a far fronte a gravi turbamenti non pu\u00f2 essere prorogata pi\u00f9 di due volte per due anni (DTF 122 IV 258 e 123 IV 29). Per evitare che l'ordinanza di polizia decada, il Parlamento deve istituire una base legale entro tale scadenza. Il 5 dicembre 2003 l'ordinanza su Al Qa\u00efda \u00e8 stata prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 2005. Essa pu\u00f2 essere ulteriormente prorogata fino alla fine del 2007.</p><p>Se un'ordinanza di polizia volta a far fronte a gravi turbamenti prevede pene detentive, il Tribunale federale esige che sia creata il pi\u00f9 presto possibile una base legale (DFT 123 IV 38). Le pene detentive costituiscono ingerenze importanti che devono essere legittimate quanto prima in modo democratico dal Parlamento mediante una legge. L'articolo 2 dell'ordinanza su Al Qa\u00efda prevede pene detentive in caso di sostegno del gruppo Al Qa\u00efda.</p><p>Per i motivi sopra esposti bisogna valutare la necessit\u00e0 di creare una base legale che permetta di vietare organizzazioni terroristiche.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>L'ordinanza sulle misure contro il gruppo Al Qa\u00efda e organizzazioni associate si basa sugli articoli 184 capoverso 3 (tutela degli interessi nei confronti dell'estero) e 185 capoverso 3 (gravi turbamenti imminenti della sicurezza interna o esterna del Paese) della Costituzione federale della Confederazione svizzera. Secondo tali disposizioni, la validit\u00e0 delle relative ordinanze del Consiglio federale deve essere limitata nel tempo. Per questo motivo la durata di validit\u00e0 dell'ordinanza \u00e8 stata in un primo momento limitata a due anni (fino al 31 dicembre 2003) e in seguito prorogata di altri due anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2005.</p><p>La limitazione temporale sancita dalla Costituzione rende necessaria la trasposizione delle norme nel diritto ordinario, nel caso in cui le loro disposizioni debbano restare in vigore per un periodo pi\u00f9 lungo. L'ordinanza basata sui summenzionati articoli della Costituzione non pu\u00f2 essere pertanto prorogata oltre un certo limite. Se l'ordinanza in questione sar\u00e0 prorogata oltre il 2005, sar\u00e0 necessario avviarne la trasposizione in seno al diritto ordinario.</p><p>Negli scorsi anni la situazione in materia di sicurezza a livello internazionale si \u00e8 notevolmente aggravata, soprattutto a causa della minaccia internazionale del terrorismo. In base alla valutazione attuale, la Svizzera non costituisce un obiettivo principale e diretto del terrorismo islamico. Ciononostante la minaccia di attentati terroristici \u00e8 elevata in tutto il mondo e anche la Svizzera potrebbe essere colpita al pari degli altri Paesi occidentali. \u00c8 pertanto opportuno prorogare il divieto del gruppo Al Qa\u00efda.</p><p>Nell'ottobre 2004 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di sottoporgli, nel corso del 2005, un avamprogetto per una verifica e una revisione approfondita della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), da inviare in consultazione. Nell'ambito della revisione attualmente in corso s'intende esaminare la possibilit\u00e0 di introdurre una base legale generale per divieti del genere summenzionato. Il divieto del gruppo Al Qa\u00efda e di organizzazioni associate potrebbe in questo modo essere trasposto definitivamente nel diritto ordinario. D'altro canto nel 2003 il Parlamento si \u00e8 opposto all'intenzione del Consiglio federale di adottare una norma penale generale sul terrorismo.</p><p>Alla luce di queste circostanze sussistono le condizioni per un'ulteriore proroga dell'ordinanza che vieta il gruppo Al Qa\u00efda e le organizzazioni associate. I lavori necessari per prorogare l'ordinanza saranno avviati in tempo utile.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1125446400000)\/","SubmittedBy":"Engelberger Edi","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1182470400000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"9","Category":null,"Modified":"\/Date(1690494745980)\/","SubmissionDate":"\/Date(1117670400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4708,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica di sicurezza"}}