{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20053372,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20053372,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"05.3372","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Norme protettive pi\u00f9 efficaci per il lavoro a prestito","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Con la libera circolazione delle persone, le agenzie di collocamento temporaneo hanno la facolt\u00e0 di assumere lavoratrici/lavoratori interinali anche all'estero. Ne deriva un aggravato pericolo di pressioni sulle condizioni di lavoro e di squilibrio per il mercato del lavoro. </p><p>Si postula perci\u00f2 che il Consiglio federale, nell'ambito della preannunciata analisi di questo specifico tema, approfondisca e adotti misure protettive pi\u00f9 rigorose a tutela dei lavoratori interinali. Si tratta in particolare di garantire l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro anche al personale interinale, di rafforzare le competenze di controllo sulle agenzie di collocamento temporaneo e di migliorare i rilevamenti statistici in questo settore.</p>","ReasonText":"<p>La seconda tappa della libera circolazione ha aperto il mercato del lavoro anche alle lavoratrici e ai lavoratori interinali assunti all'estero. Le agenzie di collocamento dispongono oggi della facolt\u00e0 di reclutare questo personale anche al di fuori delle nostre frontiere.</p><p>L'entrata di lavoratori e lavoratrici interinali ha assunto una dimensione significativa, soprattutto nelle regioni vicine alla frontiera. Costituiscono una componente consistente di coloro, che accedono al mercato del lavoro svizzero con semplice notifica.</p><p>La natura stessa del lavoro interinale e l'entrata in Svizzera con semplice notifica implicano un pi\u00f9 esteso rischio di pressioni sulle condizioni di lavoro e di squilibrio nel mercato del lavoro. Appare perci\u00f2 indispensabile rafforzare gli strumenti di controllo e di prevenzione degli scompensi, che questa modalit\u00e0 di lavoro pu\u00f2 esercitare.</p><p>In riferimento all'analisi, che il competente dipartimento si \u00e8 impegnato ad elaborare, si postula in particolare l'approfondimento degli aspetti seguenti:</p><p>- affinamento dei rilevamenti statistici, in modo da disporre di dati precisi sul lavoro interinale;</p><p>- intensificazione delle competenze degli organismi, che concorrono al controllo delle condizioni di lavoro;</p><p>- estensione anche al personale interinale delle condizioni di lavoro fissate dai contratti collettivi, ivi compresi i contratti non dichiarati di obbligatoriet\u00e0 generale.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Nel suo postulato 04.3648, \"Disfunzioni nel settore del lavoro a prestito\", la commissione del Consiglio nazionale, nell'ultima sessione invernale, invitava il Consiglio federale a presentare entro la primavera del 2006 un rapporto sulla problematica del lavoro a prestito in relazione alla libera circolazione delle persone e a proporre, se necessario, sulla base dei suoi accertamenti, misure atte a porre rimedio alle disfunzioni constatate. Attualmente non \u00e8 stato ancora appurato se e in che misura i temuti abusi si confermeranno. Inoltre, come richiesto dalla commissione speciale nel suo postulato, \u00e8 opportuno lasciare al Consiglio federale la competenza di proporre le misure che ritiene necessarie e adeguate.</p><p>Va rilevato inoltre quanto segue:</p><p>- I rapporti annuali elaborati dalle commissioni tripartite nell'ambito del controllo dell'applicazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone forniscono gi\u00e0 oggi dati statistici affidabili che, attraverso la procedura di notifica prevista dalla legge sui lavoratori distaccati, informano anche sul lavoro a prestito. La richiesta del postulato al riguardo \u00e8 quindi gi\u00e0 adempiuta.</p><p>- Il decreto federale accolto in votazione popolare il 25 settembre 2005 sull'estensione ai nuovi Stati membri della CE dell'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Comunit\u00e0 europea e i suoi Stati membri, nonch\u00e9 sull'approvazione della revisione delle misure collaterali prevede gi\u00e0 un'intensificazione dei controlli delle condizioni di lavoro a tre livelli: in primo luogo, il nuovo tenore dell'articolo 6 della legge sui lavoratori distaccati, che rende pi\u00f9 cogente l'obbligo di notifica; secondariamente, il nuovo articolo 7a, che aumenta il numero di ispettori delle commissioni tripartite; in terzo luogo, la base legale di un controllo duraturo ed efficace dei prestatori di personale da parte dell'organo paritetico nei settori retti da un contratto collettivo di obbligatoriet\u00e0 generale, creata agli articoli 17 e 20 della legge sul collocamento. In questo modo la corrispondente richiesta del postulato risulta gi\u00e0 soddisfatta. </p><p>- La proposta di applicare al personale interinale le condizioni salariali e lavorative fissate nei contratti collettivi, compresi quelli che non sono stati dichiarati di obbligatoriet\u00e0 generale, \u00e8 gi\u00e0 stata avanzata nell'ambito dei dibattiti parlamentari sul citato decreto. Il Consiglio federale aveva respinto questa proposta in quanto non si pu\u00f2 pretendere che un prestatore conosca tutti i CCL, attualmente pi\u00f9 di 500. Conoscere tutti i CCL di obbligatoriet\u00e0 generale rappresenta gi\u00e0 un'impresa difficile visto che allo stato attuale ve ne sono 45. Un'ulteriore difficolt\u00e0 \u00e8 data dal fatto che non tutti i CCL non dichiarati di obbligatoriet\u00e0 generale sono pubblicati e quindi i prestatori non possono esserne a conoscenza. La situazione di un prestatore non pu\u00f2 essere paragonata a quella di un datore di lavoro di un ramo specifico, il quale \u00e8 unicamente tenuto a conoscere il CCL del suo ramo. Inoltre, le parti contraenti del CCL, se le condizioni legali sono adempiute, hanno la possibilit\u00e0 di chiedere che il loro CCL sia dichiarato di obbligatoriet\u00e0 generale, in modo da renderlo applicabile anche ai prestatori conformemente all'articolo 20 della legge sul collocamento. Su questo punto il Parlamento ha seguito il Consiglio federale. Questi motivi rimangono validi anche oggi, a pochi mesi di distanza, e la proposta va respinta.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 disposto ad accogliere il postulato in tal senso.</p>  Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.","FederalCouncilProposal":18,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1128038400000)\/","SubmittedBy":"Robbiani Meinrado","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1182470400000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15","Category":null,"Modified":"\/Date(1779236039640)\/","SubmissionDate":"\/Date(1118880000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4708,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia"}}