{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061128,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20061128,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"06.1128","BusinessType":18,"BusinessTypeName":"Interrogazione","BusinessTypeAbbreviation":"I","Title":"Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Germania e modifica per il 2007 della legge tedesca in materia di imposte sul reddito","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande concernenti la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Germania.</p><p>Da un pilota della compagnia aerea Lufthansa residente in Svizzera sono venuto a sapere che in base a un aggiornamento dell'articolo 49 della legge tedesca in materia di imposte sul reddito, a partire dal 2007 l'intero reddito dei piloti della Lufthansa residenti in Svizzera \u00e8 imponibile in Germania. Finora era tassata in Germania solo la parte di reddito corrispondente al lavoro prestato durante il tempo di lavoro trascorso in Germania. Secondo la stessa fonte, questa novit\u00e0 concerne oltre cento piloti e assistenti di volo residenti in Svizzera impiegati presso una compagnia tedesca. Non ho esaminato se la stessa regolamentazione della legge tedesca in materia di imposte sul reddito sia applicabile anche a altri lavoratori residenti in Svizzera impiegati presso imprese tedesche.</p><p>Domande:</p><p>1. Il Consiglio federale \u00e8 a conoscenza della modifica della legge tedesca in materia di imposte sul reddito e com'\u00e8 disciplinata tale questione nella Convenzione di doppia imposizione tra i due Stati?</p><p>2. Come sono disciplinati i rapporti di impiego e di residenza analoghi, ad esempio per i piloti di Swiss residenti nella Germania del Sud?</p><p>3. Cosa fa il Consiglio federale per minimizzare le prevedibili perdite fiscali?</p><p>4. Il governo condivide l'opinione secondo cui, analogamente all'accordo sulle pensioni nei Bilaterali II, anche in questo ambito occorra trovare una regolamentazione che tuteli gli interessi della Svizzera?</p><p>5. Il governo \u00e8 del parere che lo svantaggio fiscale del personale di volo svizzero della Lufthansa rispetto ad esempio ai frontalieri o al personale di volo straniero di Swiss debba essere corretto? Se s\u00ec, in che modo?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Secondo la Convenzione di doppia imposizione conclusa dalla Svizzera, le rimunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attivit\u00e0 dipendente non sono tassate nello Stato di residenza, bens\u00ec nello Stato del luogo di lavoro. Una delle eccezioni a questa regola \u00e8 costituita dalle disposizioni sul personale di volo. La corrispondente disposizione dell'articolo 15 capoverso 3 del modello di convenzione dell'OCSE, stabilisce che il diritto d'imposizione \u00e8 assegnato allo Stato contraente nel quale si trova la sede della direzione effettiva della compagnia di volo. Questa disposizione non si applica soltanto alle persone residenti in Svizzera che lavorano per una compagnia aerea estera, bens\u00ec anche alla fattispecie inversa. Il motivo per la scelta di questa soluzione risiede nel fatto che per quanto riguarda il personale di volo potrebbe essere molto dispendioso da un punto di vista amministrativo determinare di volta in volta il luogo di lavoro. Nel caso dei voli intercontinentali verrebbero a crearsi lacune d'imposizione, dato che il lavoro pu\u00f2 essere esercitato in parte completamente al di fuori di un territorio di uno Stato contraente. Oltre che alla prassi convenzionale svizzera, la disposizione del modello di convenzione dell'OCSE corrisponde altres\u00ec a quella ampiamente adottata da Stati terzi e conclusa nelle rispettive convenzioni di doppia imposizione.</p><p>A differenza della Svizzera, sino ad oggi la Germania aveva assoggettato all'imposta sul reddito solo la parte dello stipendio corrispondente all'attivit\u00e0 effettivamente esercitata sul suolo germanico. La parte non tassata in Germania poteva essere tassata in Svizzera in virt\u00f9 della disposizione dell'articolo 15 capoverso 3. La legge che modifica l'imposizione 2007 (Steuer\u00e4nderungsgesetz 2007) apporta una modifica alla legge tedesca in materia di imposte sul reddito nel senso che pu\u00f2 essere assoggettato l'intero stipendio del personale di volo. \u00c8 quindi evidente che in tal modo la Svizzera perder\u00e0 sostrato fiscale. Ci\u00f2 \u00e8 per\u00f2 unicamente la conseguenza, da un lato, dell'eliminazione di una lacuna del diritto tributario tedesco e, dall'altro, della regolamentazione usuale - e neppure messa in discussione - del suddetto articolo 15 capoverso 3. Occorre inoltre osservare che il personale di volo residente in Germania e attivo presso una compagnia aerea svizzera \u00e8 da lungo tempo assoggettato in Svizzera all'intera imposta alla fonte.</p><p>\u00c8 vero che il pieno esercizio da parte della Germania del diritto d'imposizione rappresenta di regola un peggioramento della situazione fiscale delle persone interessate. Questo peggioramento non \u00e8 per\u00f2 riconducibile al fatto che l'articolo 15 capoverso 3 rappresenterebbe una regolamentazione insufficiente. Il motivo risiede piuttosto nel fatto che le persone interessate hanno beneficiato per anni di vantaggi fiscali in virt\u00f9 del diritto interno tedesco, che erano e sono preclusi ad altre persone residenti in Svizzera ed esercitanti un'attivit\u00e0 dipendente in Germania senza essere frontalieri. Del resto non si ravvisa alcuna discriminazione del personale di volo nei confronti dei frontalieri, in quanto l'attivit\u00e0 a bordo di un aeromobile si differenzia da quelle dei frontalieri.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 del parere che la Convenzione di doppia imposizione, riveduta solo alcuni anni fa e contenente nella sua versione attuale soluzioni vantaggiose per la Svizzera, non debba essere pregiudicata da una richiesta di revisione pressoch\u00e9 inutile.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1164758400000)\/","SubmittedBy":"W\u00e4fler Markus","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1164758400000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24","Category":null,"Modified":"\/Date(1750806091567)\/","SubmissionDate":"\/Date(1160006400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4714,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze"}}