{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061156,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20061156,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"06.1156","BusinessType":18,"BusinessTypeName":"Interrogazione","BusinessTypeAbbreviation":"I","Title":"Il personale a prestito. Un mezzo efficace per eludere i propri obblighi?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>L'articolo 20 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC) stabilisce che le aziende che forniscono personale a prestito (prestatori) ad imprese sottoposte ad un contratto collettivo di lavoro di obbligatoriet\u00e0 generale, sono tenute ad offrire ai lavoratori interessati condizioni di lavoro (in relazione a salario, durata del lavoro, contributi obbligatori alle spese di perfezionamento, pensionamento flessibile) che rispettino le disposizioni di detto contratto. Tuttavia, in un settore sprovvisto di contratto collettivo di lavoro di obbligatoriet\u00e0 generale, il ricorso ad agenzie fornitrici di personale a prestito pu\u00f2 risultare particolarmente interessante per un'impresa che, pur avendo stipulato un contratto collettivo di lavoro, sia poco propensa ad adempiere ai suoi obblighi. In effetti, considerato che formalmente il contratto di lavoro \u00e8 stipulato tra il lavoratore e il prestatore e non con l'impresa acquisitrice, quest'ultima pu\u00f2 impiegare il lavoratore a condizioni di lavoro inferiori rispetto a quelle previste nel contratto che la lega ai propri collaboratori. In questo modo, un'azienda pu\u00f2, ad esempio, assicurarsi le prestazioni di un lavoratore (tramite un'agenzia che fornisce personale a prestito) versando un salario pi\u00f9 basso di quello che essa si \u00e8 impegnata ad erogare ai propri collaboratori! Si tratta di una prassi, constatata soprattutto dal servizio di collocamento del cantone di Neuch\u00e2tel, che corrisponde evidentemente a una forma di pressione salariale e che, secondo noi, equivale ad un'elusione della normativa. In considerazione di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene opportuno procedere ad una modifica della normativa federale per obbligare chi presta servizi ad aziende sottoposte a contratti collettivi di lavoro, anche non di obbligatoriet\u00e0 generale, a rispettare tali contratti?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Di norma, un datore di lavoro di un determinato settore \u00e8 tenuto a rispettare soltanto un contratto collettivo di lavoro. D'altra parte, conformemente all'articolo 20 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), un prestatore deve rispettare tutti i contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatoriet\u00e0 generale il cui campo d'applicazione interessa il personale che egli fornisce a prestito. Ci\u00f2 in relazione alle disposizioni concernenti salario e tempo di lavoro, agli obblighi in materia di contributi alle spese di perfezionamento e di esecuzione, come pure alla regolamentazione del pensionamento anticipato. Recentemente - il 1\u00b0 aprile 2006 - tramite la revisione della LC \u00e8 stato introdotto l'obbligo di pagamento dei contributi summenzionati nel quadro delle misure d'accompagnamento II. Il rispetto degli attuali 64 CCL di obbligatoriet\u00e0 generale rappresenta gi\u00e0 uno sforzo considerevole per i prestatori. Ci\u00f2 soprattutto perch\u00e9 i singoli CCL sono periodicamente oggetto di modifiche da parte dei partner sociali. Se, oltre a ci\u00f2, i prestatori dovessero rispettare tutti i CCL, il loro compito diventerebbe impossibile da svolgere sotto il profilo amministrativo. Attualmente esistono circa 550 CCL (almeno 150 CCL a livello di associazione e pi\u00f9 di 400 a livello aziendale) che non sono stati dichiarati di obbligatoriet\u00e0 generale.</p><p>Da ultimo, \u00e8 necessario considerare che in un determinato settore gli outsider non sono tenuti a rispettare nemmeno i CCL a livello di associazione. Se, mediante una revisione della LC, i prestatori fossero soggetti a un obbligo in tale senso, verrebbero sottoposti ad un trattamento sfavorevole rispetto agli outsider. Un simile modo di procedere sarebbe contrario al principio di uguaglianza giuridica.</p><p>Nel caso in cui in un ramo o in una professione venissero effettivamente violate a pi\u00f9 riprese le condizioni di lavoro usuali nel luogo o nella professione, il legislatore ha previsto due possibili misure, applicabili anche ai prestatori:</p><p>1. Se le condizioni previste dalla legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute, i partner sociali possono chiedere il conferimento dell'obbligatoriet\u00e0 generale a un CCL esistente; tale CCL dovr\u00e0 pertanto essere rispettato anche dai prestatori in virt\u00f9 dell'articolo 20 LC.</p><p>2. In mancanza di un CCL, su richiesta della commissione tripartita di cui all'articolo 360b del Codice delle obbligazioni (CO), l'autorit\u00e0 competente stabilisce un contratto normale di lavoro di durata limitata che prevede salari minimi. Conformemente all'articolo 360d CO, il contratto normale di lavoro deve essere rispettato anche dai prestatori.</p><p>Considerate le difficolt\u00e0 che la proposta revisione dell'articolo 20 LC comporterebbe, ma viste anche le esistenti possibilit\u00e0 di risolvere i problemi sollevati dall'interrogazione, il Consiglio federale non condivide quanto espresso nell'interrogazione.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1171411200000)\/","SubmittedBy":"Berberat Didier","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1171411200000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15","Category":null,"Modified":"\/Date(1779236344580)\/","SubmissionDate":"\/Date(1165968000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4715,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia"}}