{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20061187,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20061187,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"06.1187","BusinessType":18,"BusinessTypeName":"Interrogazione","BusinessTypeAbbreviation":"I","Title":"Trasmissione di atti sulle vittime dell'amianto alla Procura della Repubblica di Torino","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Tribunale federale ha ordinato all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) di consegnare altri atti riguardanti le vittime dell'amianto, nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla Procura della Repubblica di Torino. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della SUVA contro la decisione dell'ufficio cantonale dei giudici istruttori del cantone di Glarona, che aveva ordinato la consegna di ulteriori documenti alla Procura della Repubblica di Torino. Si tratta di una lista di dati personali, incluse diagnosi, di tutti i 196 collaboratori delle fabbriche della Eternit a Niederurnen (Glarona) o a Payerne (Vaud), per i quali la SUVA aveva allestito un dossier su malattie professionali conseguenti alla contaminazione da amianto. Di questi collaboratori, 62 si sono ammalati e 16 sono deceduti per tumori causati dall'amianto.</p><p>Nel 2001 le autorit\u00e0 italiane avevano presentato alla Svizzera una prima domanda di assistenza giudiziaria. Nell'agosto del 2004 era stata presentata una domanda complementare. La SUVA e la Eternit SA hanno interposto ricorso al Tribunale federale contro la decisione di trasmissione dei documenti, con la motivazione, tra l'altro, che l'assistenza giudiziaria le avrebbe fatte finire nel mirino della giustizia italiana.</p><p>Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della SUVA ritenendo tra l'altro che non si tratta di procurarsi materiale probatorio per motivare un indizio di reato, visto che tale indizio gi\u00e0 sussiste. Secondo il Tribunale federale, la documentazione richiesta dalle autorit\u00e0 di perseguimento penale italiane \u00e8 utile e necessaria al fine di identificare ulteriori vittime e di poter giudicare il comportamento dei responsabili della Eternit SA.</p><p>Nonostante la decisione del Tribunale federale, la consegna dei documenti della SUVA resta bloccata, a causa di un ricorso interposto da quest'ultima e pendente presso il DFGP. La SUVA ritiene che la consegna di ulteriori documenti danneggerebbe gli interessi della Svizzera.</p><p>Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. Condivide il parere del Tribunale federale, secondo cui la consegna di documentazione da parte della SUVA \u00e8 utile e necessaria al fine di trovare altre vittime dell'amianto e poter giudicare il comportamento dei responsabili della Eternit SA?</p><p>2. Anche il Consiglio federale \u00e8 dell'avviso che un chiarimento rapido e completo dei casi riguardanti l'amianto sia un atto dovuto, anche solo nell'interesse e nel rispetto delle vittime cos\u00ec duramente colpite?</p><p>3. Il Consiglio federale \u00e8 disposto a trattare in tempi rapidi il ricorso attualmente pendente presso il DFGP e che pu\u00f2 ancora essere impugnato davanti all'intero collegio governativo, affinch\u00e9 gli atti della SUVA possano essere messi il pi\u00f9 rapidamente possibile a disposizione della Procura della Repubblica di Torino, cos\u00ec da non ritardare inutilmente la gi\u00e0 lunga procedura?</p><p>4. Quando potr\u00e0 essere emanata la decisione sul ricorso della SUVA?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il 22 agosto 2003, il Tribunale federale ha autorizzato la trasmissione di atti della Eternit (Svizzera) SA e della SUVA alla Procura della Repubblica di Torino, che indaga sui decessi, causati dall'esposizione all'amianto, di cittadini italiani che avevano lavorato negli stabilimenti della Eternit a Niederurnen (GL) e Payerne (VD). Con domanda complementare datata 9 agosto 2004, la Procura di Torino ha chiesto la consegna di altri mezzi di prova da parte della SUVA. Il 14 gennaio 2005 quest'ultima ha interposto ricorso presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ai sensi dell'articolo 1a della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1) facendo valere che l'ulteriore concessione dell'assistenza giudiziaria all'Italia violava interessi essenziali della Svizzera. Dopo che, il 25 ottobre 2006, il Tribunale federale ha nuovamente autorizzato la concessione dell'assistenza giudiziaria sollecitata dalla Procura di Torino, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha proceduto all'istruzione del ricorso, affidatagli dal DFGP, che la SUVA pu\u00f2 impugnare in ultima istanza dinanzi al Consiglio federale. </p><p>Poich\u00e9 le domande poste si riferiscono a una procedura tuttora in corso, sulla quale il Consiglio federale potrebbe dover decidere in ultima istanza, \u00e8 possibile fornire soltanto risposte parziali.</p><p>1. Siccome potrebbe dover rispondere a tale domanda nell'ambito della procedura in corso, il Consiglio federale non pu\u00f2 attualmente prendere posizione in merito. </p><p>2./3. Conformemente alla prassi, i ricorsi ai sensi dell'articolo 1a della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale sono istruiti soltanto dopo che \u00e8 stata resa una decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza giudiziaria. In caso di rifiuto dell'assistenza giudiziaria un tale ricorso diverrebbe infatti privo di oggetto. Dopo che il 25 ottobre 2006 il Tribunale federale ha autorizzato la concessione dell'assistenza giudiziaria sollecitata dall'Italia, l'Ufficio federale di giustizia ha proceduto senza indugio all'istruzione del ricorso. Tutte le autorit\u00e0 che si occupano del presente caso sono consapevoli dell'importanza della procedura.</p><p>4. Tenuto conto della complessit\u00e0 del caso in questione, al momento non \u00e8 possibile valutare con precisione la durata della procedura.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1171411200000)\/","SubmittedBy":"Daguet Andr\u00e9","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1171411200000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1750799124207)\/","SubmissionDate":"\/Date(1166572800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4715,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale|Salute"}}