{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063033,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20063033,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"06.3033","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Parit\u00e0 dei sessi. Istituzione di autorit\u00e0 con competenze d'indagine e dotate di poteri sanzionatori","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato a esaminare l'opportunit\u00e0 di creare una (o pi\u00f9) autorit\u00e0 preposte all'affermazione della parit\u00e0 tra i sessi garantita dalla Costituzione. Tali autorit\u00e0 devono avere la facolt\u00e0 di condurre indagini e di garantire il rispetto della legge. Occorre valutare diversi modelli di autorit\u00e0, ispirandosi agli istituti analoghi esteri preposti alla parit\u00e0 dei sessi. Al Parlamento andranno sottoposti, oltre a una valutazione in merito, la proposta di creazione di una simile autorit\u00e0, le competenze che tale autorit\u00e0 dovr\u00e0 avere e gli emendamenti legislativi necessari.</p>","ReasonText":"<p>Dieci anni dopo l'introduzione della legge federale sulla parit\u00e0 dei sessi (LPar), le discriminazioni salariali ai danni delle donne sono sempre una realt\u00e0. Con una differenza media del 25 per cento, tale discriminazione \u00e8 considerevole. Negli ultimi anni, tra i quadri superiori le differenze salariali tra donne e uomini sono addirittura aumentate. Questa situazione \u00e8 illustrata nel rapporto di sintesi relativo all'efficacia della LPar, che il Consiglio federale ha fatto allestire in adempimento della mozione Hubmann (cfr. rapporto del Consiglio federale del 15 febbraio 2006).</p><p>Uno dei problemi che ostacolano l'affermazione della parit\u00e0 dei sessi \u00e8 la mancanza di trasparenza per quel che concerne i salari e le altre condizioni di assunzione. Inoltre, in base al diritto vigente, spetta esclusivamente al singolo individuo, di regola una donna, far valere i propri diritti in materia di parit\u00e0 dei sessi. Molte donne vittime di discriminazioni rinunciano a esercitare il loro diritto d'azione, per timore di venir sfavorite sul posto di lavoro o addirittura di essere licenziate. Le discriminazioni vengono quindi sanzionate a dipendenza del margine di manovra di cui dispone la persona svantaggiata e in funzione della sua capacit\u00e0 d'imporsi. Per molte donne l'affermazione della parit\u00e0 dei sessi, principio garantito dalla Costituzione, si rivela quindi una corsa a ostacoli, che quasi mai riescono a vincere.</p><p>Vi sono Stati esteri che hanno istituito autorit\u00e0 dotate di competenze d'indagine e sanzionatorie in materia di parit\u00e0 dei sessi. Si pensi alla nuova Commission for Equality and Human Rights nel Regno Unito, gli Equality Officers e la Equal Treatment Commission in Irlanda o alle competenze dell'ombudsman svedese.</p><p>Un'autorit\u00e0 in grado di svolgere indagini e di affermare il rispetto della normativa in materia di parit\u00e0 dei sessi permette di controllare sistematicamente e di accertare le discriminazioni nel mondo del lavoro. Una simile autorit\u00e0 sarebbe vantaggiosa per tutte le persone coinvolte, e permetterebbe alle donne di far valere in modo pi\u00f9 agevole il principio della parit\u00e0 dei sessi. Le imprese potrebbero risolvere eventuali problemi di discriminazione a prescindere dall'intervento di un'autorit\u00e0 giudiziaria, mentre lo Stato adempirebbe il suo obbligo di imporre il rispetto del principio della parit\u00e0 dei sessi.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato a esaminare diversi modelli di autorit\u00e0 dotate di poteri d'indagine e sanzionatori in materia di parit\u00e0 dei sessi, e di sottoporre al Parlamento, basandosi sulla propria valutazione, una proposta di creazione di una simile autorit\u00e0, indicando anche le necessarie modifiche di legge.</p><p>Una simile autorit\u00e0 potrebbe essere integrata in seno all'Ufficio federale per l'uguaglianza tra donna e uomo. Sarebbe pensabile anche un istituto in cui siano rappresentati i partner sociali.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Ai numeri 8.2.4 e 8.3 del suo rapporto del 15 febbraio 2006 concernente la valutazione della legge federale sulla parit\u00e0 dei sessi, il Consiglio federale ha gi\u00e0 manifestato la sua disponibilit\u00e0 a esaminare in modo approfondito i vantaggi e gli svantaggi di diversi modelli di autorit\u00e0 dotate di competenze inquisitorie e sanzionatorie. L'esame terr\u00e0 conto anche delle esperienze acquisite all'estero e in Svizzera con meccanismi di controllo analoghi. Sar\u00e0 tuttavia soltanto sulla base di questo esame che il Consiglio federale decider\u00e0 se proporre misure pertinenti. Un postulato non pu\u00f2 del resto costringere il Consiglio federale a sottoporre al Parlamento proposte di emendamenti legislativi (cfr. art. 123 LParl).</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1147824000000)\/","SubmittedBy":"Leutenegger Oberholzer Susanne","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1173371650690)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12","Category":null,"Modified":"\/Date(1690542325643)\/","SubmissionDate":"\/Date(1141776000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4711,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale"}}