{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063120,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20063120,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"06.3120","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Compatibilit\u00e0 politica e giuridica delle norme contabili internazionali con la nostra legislazione","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato a rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. Il Consiglio federale ha attribuito sufficiente importanza alle posizioni assunte dai delegati svizzeri della FER nel quadro della normazione internazionale delle presentazioni dei conti?</p><p>2. Quali misure intende adottare per evitare che in futuro, nell'ambito di tali negoziati internazionali, il solo aspetto tecnico-finanziario prevalga sulle realt\u00e0 giuridiche fissate dalla legislazione svizzera costituita democraticamente?</p><p>3. La delega del compito di rappresentare il nostro Paese - nelle piattaforme internazionali di normazione contabile - a un organismo privato specializzato \u00e8 soddisfacente sul piano della rappresentanza globale degli interessi e delle scelte del nostro Paese che esulano dalla mera tecnica contabile?</p><p>4. A che punto si trova l'avamprogetto di legge federale sul rendiconto e la revisione contabile annunciato nella risposta del Consiglio federale del 13 giugno 2000 all'interpellanza Spoerry 00.3111 concernente il medesimo oggetto?</p><p>5. Tale legge, o una futura legislazione vertente sul medesimo oggetto, integrer\u00e0 esigenze relative alla presentazione dei conti pi\u00f9 compatibili con la legislazione in materia di previdenza professionale del nostro Paese?</p>","ReasonText":"<p>Le norme contabili svizzere \"Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti\" sono state allestite sulla base dei lavori di un'organizzazione professionale privata, la fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti. Di fronte alla globalizzazione dei mercati finanziari e del sistema borsistico, la legislazione di borsa determina il contenuto e la portata delle informazioni finanziarie che le societ\u00e0 quotate alla Borsa dei valori svizzera devono pubblicare. Tali esigenze sono state fondate sulle norme International Accounting Standards, poi International Financial Reporting Standards e i Generally Accepted Accounting Principles. Le norme riprese dalla Borsa dei valori svizzera si ispirano principalmente alla legislazione anglosassone, che prevede un regime di previdenza professionale fondamentalmente diverso da quello fissato dalla legge sulla previdenza in vigore nel nostro Paese. Nel nostro secondo pilastro, le istituzioni della previdenza professionale hanno una personalit\u00e0 giuridica propria totalmente distinta dai datori di lavoro e sono finanziariamente autonome. Nei Paesi anglosassoni invece, i datori di lavoro si assumono direttamente le responsabilit\u00e0 giuridiche e finanziarie della previdenza e devono dunque integrare tali impegni nel loro bilancio.</p><p>La ripresa delle norme internazionali, poco compatibile con il quadro giuridico del nostro Paese, reca pregiudizio alle nostre imprese e al nostro Stato di diritto. Numerose imprese private svizzere quotate in borsa come pure le imprese emancipate dalla Confederazione (RUAG, Skyguide ecc.) sono state tenute a consolidare il proprio capitale anche quando la loro situazione finanziaria non aveva subito alcuna modifica, per la semplice applicazione di esigenze contabili estere al quadro legale svizzero.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Per legge le imprese svizzere sono tenute ad allestire i conti in base al Codice delle obbligazioni (CO). La Borsa svizzera esige inoltre, nell'ambito della sua autodisciplina, che le imprese ivi quotate allestiscano i conti in base agli International Financial Reporting Standards (IFRS, in passato IAS) o i Generally Accepted Accounting Principles statunitensi (US-GAAP). Per alcuni segmenti commerciali sono ammessi anche conti allestiti secondo gli Swiss GAAP FER. Le imprese svizzere applicano tali regolamentazioni private su base volontaria, per motivi diversi (anche la quotazione di un'impresa in borsa avviene su base volontaria).</p><p>Gli Swiss GAAP FER sono uno standard privato svizzero di rendiconto elaborato esclusivamente da rappresentanti dell'economia svizzera. Gli Swiss GAAP FER tengono conto in primo luogo delle condizioni in Svizzera e non di direttive estere. Tale forma di autodisciplina si \u00e8 rivelata valida. La fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti, all'origine degli standard, non invia delegati presso organi internazionali e non formula raccomandazioni in merito all'unificazione internazionale di norme riguardanti la contabilit\u00e0. Al momento il Consiglio federale non ritiene dunque necessario intervenire nell'elaborazione degli Swiss GAAP FER.</p><p>2. Come avviene in Svizzera per gli Swiss GAAP FER, gli IFRS e gli US-GAAP sono elaborati da istituzioni private rispettivamente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Il Consiglio federale non pu\u00f2 in alcun modo influire su queste autodiscipline non statali che hanno luogo all'estero. L'economia svizzera difende tuttavia i propri interessi sia con prese di posizione, sia in seno a organi d'accompagnamento. Tali regolamentazioni non incidono tuttavia in alcun modo sull'allestimento legale dei conti effettuato dalle imprese svizzere in base al CO.</p><p>Anche se gli IFRS e gli US-GAAP sono elaborati in Paesi anglosassoni, la differenza fondamentale con la legislazione svizzera non consiste nel sistema giuridico vigente nei Paesi d'origine degli autori, bens\u00ec nello scopo perseguito dalla regolamentazione. Vanno infatti descritte le condizioni economiche (principi della \"fair presentation\" e della \"substance over form\"), ma non le peculiarit\u00e0 giuridiche. Questo vale anche per lo standard svizzero Swiss GAAP FER. Ci\u00f2 pu\u00f2 comportare equivoci e difficolt\u00e0 nell'applicazione concreta, problemi comunque risolvibili come dimostra la pratica.</p><p>3. Negli ultimi decenni si \u00e8 assistito a una forte internazionalizzazione dell'economia, in particolare dei mercati di capitali. Questi ultimi possono funzionare soltanto se vigono le medesime \"regole del gioco\", tra cui figurano le regolamentazioni menzionate per l'allestimento del conto annuale e del contro di gruppo. L'economia svizzera approfitta di questa autodisciplina vicina al mercato e della correlata comparabilit\u00e0 dei dati finanziari.</p><p>La necessit\u00e0 di un'ampia accettazione internazionale delle regolamentazioni pertinenti impone ai rispettivi legislatori nazionali uno stretto margine di manovra, a cui si aggiunge la complessit\u00e0 tecnica della materia e l'importante dinamicit\u00e0 dello sviluppo economico, che deve essere incanalata nelle regolamentazioni. Alla regolamentazione statale manca invece la necessaria flessibilit\u00e0. Il Consiglio federale osserva con attenzione gli sviluppi internazionali e ritiene che in linea di principio l'autodisciplina si sia dimostrata valida in tale ambito.</p><p>4. L'avamprogetto di legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (LRR) \u00e8 stato posto in consultazione nel 1998/99. Le forti critiche suscitate dall'avamprogetto hanno spinto il Consiglio federale a ripensare l'orientamento da seguire. Nel 2003 l'avamprogetto di LRR \u00e8 stato suddiviso in due progetti parziali:</p><p>- Alla luce degli sviluppi internazionali, il Consiglio federale si \u00e8 subito occupato del meno contestato diritto in materia di revisione. Tale progetto \u00e8 stato licenziato dalle Camere federali il 16 dicembre 2005 ed entrer\u00e0 in vigore nella seconda met\u00e0 del 2007.</p><p>- Per quanto concerne il diritto contabile, \u00e8 stato elaborato un nuovo avamprogetto che andr\u00e0 integrato nel CO. Si \u00e8 rinunciato a creare una legge speciale. Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto di revisione del diritto della societ\u00e0 anonima e del diritto contabile. A seconda dei risultati della consultazione, il governo presenter\u00e0 il pertinente messaggio al Parlamento ancora entro la fine della legislatura.</p><p>5. L'avamprogetto di revisione del diritto della societ\u00e0 anonima e del diritto contabile non tratta esplicitamente la questione del rendiconto aziendale in vista della previdenza professionale. Si applicano i principi generali - contenuti nell'avamprogetto - della contabilit\u00e0 e del rendiconto. L'avamprogetto stabilisce in particolare a quali condizioni i valori patrimoniali possono essere iscritti a bilancio e a quali condizioni i debiti devono essere iscritti a bilancio. In base ai risultati della consultazione, il Consiglio federale esaminer\u00e0 se \u00e8 necessario una regolamentazione legale esplicita.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1147824000000)\/","SubmittedBy":"Beck Serge","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1205971200000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|24","Category":null,"Modified":"\/Date(1690492654887)\/","SubmissionDate":"\/Date(1143072000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4711,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Finanze"}}