{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063167,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20063167,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"06.3167","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Libero accesso nel sistema Schengen ai poliziotti europei, anche a scopo di spionaggio fiscale","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Nel settimanale \"Weltwoche\" dell'11 giugno 2006 si legge che l'Enfopol, la cooperazione tra le forze di polizia dell'UE, ha avviato un programma dall'innocuo titolo \"Miglioramento della cooperazione transnazionale\" che viola il diritto svizzero.</p><p>Secondo l'accordo di Schengen attualmente in vigore, le forze di polizia che perseguono un latitante sul territorio nazionale di un altro Stato (cosiddetto inseguimento) o intendono sorvegliare una persona sospetta anche oltre i confini nazionali (cosiddetta osservazione), devono rispettare un determinato numero di condizioni, tra cui il principio della doppia punibilit\u00e0, secondo cui la polizia pu\u00f2 perseguire attivamente oltre i suoi confini soltanto quei reati che sono punibili in entrambi gli Stati. Principio solennemente celebrato dal Consiglio federale nel corso della campagna referendaria relativa a Schengen/Dublino, per il quale l'UDC ha espresso riserve poi considerate infondate dal governo. Ora con la \"rafforzata cooperazione internazionale\" dell'Enfopol il principio della doppia punibilit\u00e0 cade in secondo piano. </p><p>Alla luce dello sviluppo incomprensibile e peraltro prevedibile - di cui il Consiglio federale non era a conoscenza - in questo ambito di estrema sensibilit\u00e0, prego il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Il Consiglio federale continua ad applicare il principio della doppia punibilit\u00e0 in caso di perseguimento internazionale di criminali?</p><p>2. Il Consiglio federale \u00e8 disposto ad adottare le necessarie misure affinch\u00e9 il nostro stato di diritto non sia intaccato da organizzazioni straniere?</p><p>3. Il Consiglio federale \u00e8 disposto a sospendere l'accordo di Schengen se l'UE non intende ritrattare sul modus operandi dell'Enfopol e rinunciare a queste gravi ingerenze nel diritto interno?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Gli Stati che aderiscono alla cooperazione in materia di sicurezza di Schengen s'impegnano a rafforzare le forme di cooperazione esistenti tra le loro autorit\u00e0 di perseguimento penale a livello nazionale e locale.</p><p>Il raggiungimento di tale obiettivo comporta il riesame delle vigenti normative Schengen sulla cooperazione di polizia. Per questo nell'autunno del 2005 la Commissione europea ha sottoposto agli Stati di Schengen una proposta per un ulteriore sviluppo in questo senso. La proposta contiene tra l'altro delle norme per facilitare l'osservazione e l'inseguimento transfrontaliero. Per l'osservazione transfrontaliera \u00e8 stata proposta una semplificazione della procedura. Mentre in base all'attuale normativa, le autorit\u00e0 di perseguimento penale devono esaminare se l'osservazione \u00e8 permessa sia dal proprio diritto interno sia dal diritto dello Stato di destinazione, secondo la proposta della commissione ci\u00f2 dovrebbe avvenire con una suddivisione dei compiti: le autorit\u00e0 di perseguimento penale preparerebbero il proprio dispositivo in base al diritto nazionale, lasciando alle autorit\u00e0 dello Stato di destinazione la facolt\u00e0 di proibire l'osservazione. Tale divieto non sarebbe legato a condizioni. In base a questa regolamentazione lo Stato richiesto non dovrebbe pi\u00f9 esaminare il principio della doppia punibilit\u00e0. La proposta non riguardava n\u00e9 l'inseguimento n\u00e9 i provvedimenti coercitivi nel quadro dell'assistenza giudiziaria, come l'audizione di testimoni o il controllo dei conti bancari.</p><p>Sono stati punti controversi sia il fatto che una parte potesse evitare di esaminare il principio della doppia punibilit\u00e0 come pure altre decisioni proposte dalla commissione. In particolare gli Stati erano in disaccordo sull'entit\u00e0 del miglioramento che le nuove disposizioni avrebbero effettivamente apportato alla cooperazione tra le autorit\u00e0 di perseguimento penale. Il Consiglio dei ministri della giustizia e dell'interno ha di conseguenza deciso, in occasione della seduta del 27 aprile 2006 a Lussemburgo, a cui ha preso parte anche la Svizzera, di sospendere i negoziati. Dopo una fase di riflessione, la commissione dovr\u00e0 sottoporre nuove proposte agli Stati di Schengen.</p><p>Partendo da questo presupposto, il Consiglio federale pu\u00f2 rispondere alle domande dell'interpellanza come segue.</p><p>1. Anche in futuro il Consiglio federale intende mantenersi senza riserve al principio della doppia punibilit\u00e0. Grazie a tale principio l'osservazione transfrontaliera o le altre misure di polizia e di giustizia sono limitate solo a quei casi in cui la fattispecie in questione rappresenta un reato nel diritto nazionale di tutte le nazioni coinvolte.</p><p>2. Il Consiglio federale sosterr\u00e0 coerentemente la posizione sopra presentata sia nell'ambito di Schengen che in altri organi internazionali (Consiglio d'Europa, ONU) nonch\u00e9 nei negoziati bilaterali. Ulteriori misure non sono in programma e non sono neppure necessarie.</p><p>3. Come detto, i negoziati sono stati interrotti e attualmente la questione relativa a una sospensione dell'accordo non \u00e8 d'attualit\u00e0. Dovesse il futuro sviluppo della cooperazione di polizia nell'ambito di Schengen non corrispondere pi\u00f9 agli interessi fondamentali della Svizzera, la problematica potrebbe essere trattata nell'ambito della procedura di conciliazione prevista dall'accordo di adesione a Schengen.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1149033600000)\/","SubmittedBy":"Schibli Ernst","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1205971200000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|24","Category":null,"Modified":"\/Date(1690535758520)\/","SubmissionDate":"\/Date(1143158400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4711,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Finanze"}}