{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063276,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20063276,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"06.3276","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Il diritto all'acqua quale diritto fondamentale dell'uomo","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>In vista del raggiungimento degli obiettivi del millennio per lo sviluppo e dell'applicazione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali di cui la Svizzera \u00e8 parte, il Consiglio federale \u00e8 invitato a promuovere il riconoscimento del diritto all'acqua quale diritto fondamentale in seno al nuovo Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e in tutti i forum internazionali in cui la Svizzera sar\u00e0 chiamata a trattare tale questione.</p>","ReasonText":"<p>Attualmente, a livello mondiale, 1,1 miliardi di persone non hanno accesso a una quantit\u00e0 minima di acqua potabile (5 litri), 2,6 miliardi di persone non hanno accesso a una quantit\u00e0 sufficiente di acqua potabile (20 litri) e 2,4 miliardi di persone non sono allacciate a un impianto di depurazione delle acque. Prive di un accesso regolare all'acqua potabile, muoiono ogni anno 5 milioni di persone, di cui 3 milioni di bambini, cio\u00e8 1 bambino ogni 10 secondi. </p><p>Due obiettivi del millennio mirano al miglioramento della situazione. Il quarto obiettivo della Dichiarazione del millennio punta a ridurre di due terzi la mortalit\u00e0 infantile sotto i cinque anni e il settimo a ridurre della met\u00e0 la percentuale di persone prive di accesso all'acqua potabile entro il 2015. Il riconoscimento e la promozione del diritto all'acqua quale diritto fondamentale dell'uomo sono mezzi essenziali per raggiungere tali obiettivi. Solo se si riconosce che l'accesso all'acqua \u00e8 un diritto fondamentale, \u00e8 possibile considerare le persone che ne sono prive come defraudate di un diritto garantito dalla cooperazione nazionale e internazionale e non come persone bisognose di assistenza che beneficiano di un'effimera carit\u00e0 nazionale o internazionale.</p><p>Nel 2003, il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite ha promosso il riconoscimento del diritto all'acqua quale diritto fondamentale dell'uomo. Per il comitato, il diritto all'acqua conferisce a ogni persona il diritto di disporre di acqua pulita e di qualit\u00e0 accettabile in quantit\u00e0 sufficiente e a costi sostenibili per uso personale e domestico. Si tratta di una condizione necessaria alla realizzazione degli altri diritti dell'uomo.</p><p>In Messico, nel marzo 2006, al margine del quarto Forum mondiale dell'acqua sono state adottate numerose dichiarazioni sull'acqua, comprese la dichiarazione dei sindaci e degli eletti locali, la dichiarazione dei parlamentari e la dichiarazione dei bambini. Tutte riconoscevano il diritto all'acqua come un diritto fondamentale dell'uomo.</p><p>Il diritto all'acqua quale diritto fondamentale dell'uomo \u00e8 ampiamente rivendicato dalla societ\u00e0 civile.</p><p>Il Consiglio federale deve promuovere l'accesso all'acqua quale diritto fondamentale dell'uomo in tutti i forum internazionali e in tutti i futuri lavori del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, che ha iniziato l'attivit\u00e0 il 19 giugno 2006.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La mozione invita il Consiglio federale a \"promuovere il riconoscimento del diritto all'acqua quale diritto fondamentale\".</p><p>Le principali convenzioni dell'ONU sui diritti dell'uomo, sottoscritte anche dal nostro Paese, riconoscono gi\u00e0 il diritto all'acqua quale diritto fondamentale dell'uomo. In particolare tale diritto \u00e8 contemplato dall'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociale e culturali (Patto I dell'ONU). Il Comitato dell'ONU per i diritti economici, sociali e culturali, nell'ambito delle osservazioni generali (\"General Comments\"), ha elaborato gi\u00e0 da tempo criteri di interpretazione a carattere vincolante di questi obblighi formulati solo in modo molto generico. Nel novembre del 2002 il Comitato dell'ONU per i diritti economici, sociali e culturali ha precisato nella sua Osservazione generale n. 15 che il diritto all'acqua costituisce un diritto umano specifico: \"The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundmental conditions for survival.\" Queste interpretazioni delle convenzioni dovrebbero in primo luogo aiutare le Parti nell'elaborazione dei propri rapporti periodici e gli specialisti del settore sono unanimi nel considerarli come importanti documenti d'appoggio che favoriscono una migliore attuazione degli obblighi derivanti dalle convenzioni in materia di diritti dell'uomo. Ci\u00f2 vale quindi anche per la Svizzera.</p><p>Il diritto all'acqua \u00e8 inoltre esplicitamente contemplato nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (art. 24 cpv. 2c) e nella Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (art. 14 cpv. 2h), che la Svizzera ha sottoscritto e ha quindi il dovere di rispettare e applicare.</p><p>Per questi motivi il Consiglio federale non pu\u00f2 approvare la presente mozione.</p><p>Il Consiglio federale ritiene che in questo ambito le sfide non riguardano il riconoscimento, ma piuttosto l'attuazione di tale diritto e in tal senso condivide le preoccupazioni dell'autore della mozione. Nei Paesi in sviluppo e in transizione molte persone non hanno ancora accesso a una sufficiente quantit\u00e0 di acqua pulita e non possono far capo a un adeguato sistema di evacuazione delle acque di scarico. Il Consiglio federale quindi non condivide la necessit\u00e0 di elaborare una convenzione internazionale sull'acqua sostenuta da determinate cerchie della societ\u00e0 civile, ma concentra piuttosto gli sforzi a favore del rafforzamento e della promozione delle norme gi\u00e0 esistenti nonch\u00e9 di una migliore attuazione del diritto all'acqua.</p><p>Negli ultimi anni la Svizzera si \u00e8 adoperata in tutte le istanze internazionali competenti per l'attuazione del diritto di beneficiare di adeguate strutture di rifornimento e di eliminazione delle acque. Le ultime iniziative in questo ambito sono state promosse nel contesto della Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, che ha trattato il tema nel periodo 2004/05 e al quarto Forum mondiale sull'acqua tenutosi in Messico nel 2006 all'insegna del motto \"Azioni locali per una sfida globale\". La Svizzera \u00e8 stata infatti una delle nazioni promotrici dello studio \"The right to water, from concept to implementation\" (il diritto all'acqua - dalla concezione all'attuazione) presentato nel corso del forum e ha dato il proprio sostegno a un'analisi svolta dell'Istituto svizzero di diritto comparato sotto il titolo \"La mise en oeuvre du droit \u00e0 l'eau\" (l'attuazione del diritto all'acqua). Lo studio presenta le riflessioni di specialisti di livello internazionale sugli aspetti politici, economici e giuridici dell'attuazione del diritto all'acqua ed \u00e8 stato discusso nel settembre del 2005 in occasione del congresso annuale dell'\"Institut international de droit d'expression et d'inspiration fran\u00e7aises\".</p><p>In questo ambito il Consiglio federale opera quindi in primo luogo nel contesto delle attivit\u00e0 bilaterali e multilaterali di cooperazione allo sviluppo e di aiuto alla transizione e dell'attuazione rafforzata e contestualizzata della politica estera in materia di diritti dell'uomo. Nel rapporto del 31 maggio 2006 sulla politica estera dei diritti dell'uomo il Consiglio federale si dice \"risoluto nel sostenere il potenziale di sviluppo di tali diritti (economici, sociali e culturali), sia nel quadro dei programmi bilaterali di lotta contro la povert\u00e0, di democratizzazione, di rispetto dei principi dello Stato di diritto o di promozione della pace, sia nel quadro delle sue politiche multilaterali\" (n. 4.2.6). Per l'attuazione del diritto all'acqua ha quindi fissato quindi le seguenti priorit\u00e0:</p><p>Nelle attivit\u00e0 di cooperazione allo sviluppo e di aiuto alla transizione la Svizzera offre ai Paesi coinvolti il proprio sostegno affinch\u00e9 tutta la popolazione, compresi i gruppi vulnerabili e quelli che sono oggetto di discriminazioni, possa disporre di una sufficiente quantit\u00e0 di acqua potabile e far capo a un adeguato sistema di evacuazione delle acque di scarico. I progetti svizzeri di cooperazione allo sviluppo utilizzano sempre pi\u00f9 spesso un approccio fondato sui diritti dell'uomo e il nostro Paese promuove lo sviluppo di programmi e di politiche per il finanziamento e la costruzione di infrastrutture adeguate e opera affinch\u00e9 nei Paesi interessati l'accesso all'acqua venga sempre pi\u00f9 integrato nelle strategie di riduzione della povert\u00e0.</p><p>Garantire l'approvvigionamento d'acqua pulita implica una serie di sforzi ad ampio raggio. In particolare bisogna istituire una politica multisettoriale di protezione degli ecosistemi in modo da salvaguardare sufficienti riserve di acqua potabile e impedire l'inquinamento delle acque. Nei processi di politica ambientale internazionale la Svizzera si impegna attivamente a favore di un approccio fondato sugli ecosistemi e della messa in atto del principio di causalit\u00e0.</p><p>In futuro la Svizzera si impegna a sollevare e promuovere ulteriormente in tutte le istanze internazionali competenti l'accesso all'acqua quale presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del millennio per lo sviluppo, attraverso l'attivit\u00e0 delle proprie delegazioni incaricate di svolgere negoziati o di partecipare a conferenze internazionali.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1161129600000)\/","SubmittedBy":"Sommaruga Carlo","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1237507200000)\/","ResponsibleDepartment":3,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento degli affari esteri","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFAE","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|12","Category":null,"Modified":"\/Date(1690487295583)\/","SubmissionDate":"\/Date(1150675200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4713,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Diritto generale"}}