{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063372,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20063372,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"06.3372","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Utilizzazione di avvisatori a suoni alternati per i veicoli con diritto di precedenza. Limitazione notturna","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Si invita il Consiglio federale a modificare la normativa sulla circolazione stradale affinch\u00e9, in orario notturno, sui veicoli con diritto di precedenza sia sufficiente l'impiego delle luci blu per segnalare la precedenza su tutti gli altri utenti della strada, anche dove la circolazione \u00e8 regolata dai segnali luminosi.</p>","ReasonText":"<p>L'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale stabilisce che tutti gli utenti della strada devono dare la precedenza ai veicoli cui spetta tale precedenza, ovvero i veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia, che si annunciano con luce blu e avvisatore a suoni alternati, anche se la circolazione \u00e8 regolata con segnali luminosi. Nelle istruzioni del 20 agosto 1998 concernenti il rilascio dell'autorizzazione per equipaggiare i veicoli con luci blu e avvisatori a due suoni alternati nonch\u00e9 la loro utilizzazione, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni precisa che: \"Nel caso di interventi urgenti durante la notte, al fine di evitare rumori, il conducente pu\u00f2 azionare la luce blu senza l'avvisatore a due suoni alternati a condizione che possa avanzare rapidamente senza derogare in modo grave alle norme della circolazione e, in particolare, senza rivendicare la precedenza speciale. Tuttavia, finch\u00e9 \u00e8 azionata soltanto la luce blu, non vi \u00e8 alcun diritto di precedenza speciale. Se il conducente vuole rivendicare tale diritto, egli ha l'obbligo, anche di notte, di azionare simultaneamente la luce blu e l'avvisatore a due suoni alternati.\" (punto 2.7.1) </p><p>Ci\u00f2 significa dunque che i conducenti dei mezzi di emergenza sono indotti ad azionare sempre gli avvisatori a suoni alternati in caso di interventi urgenti nelle ore notturne, in modo tale da liberarsi dalla responsabilit\u00e0 in caso di incidente. Di fatto, il ricorso agli avvisatori a suoni alternati durante la notte nei centri urbani pu\u00f2 arrecare disturbi a un numero considerevole di persone. Per chi abita nei pressi di un ospedale, i risvegli indesiderati sono all'ordine del giorno.</p><p>Riteniamo che la notte, per esempio dalle ore 22 alle 6, l'impiego delle luci blu dovrebbe bastare ai veicoli con diritto di precedenza per segnalare la precedenza sugli altri utenti della strada, anche nei luoghi in cui la circolazione \u00e8 regolata dai segnali luminosi. I conducenti di veicoli con diritto di precedenza sarebbero cos\u00ec meno propensi ad azionare gli avvisatori a suoni alternati quando questi non sono strettamente necessari. Ovviamente, i conducenti di questi veicoli sono liberi di utilizzare il dispositivo acustico quando lo reputano necessario per garantire la sicurezza del loro intervento. Al tempo stesso, questi conducenti devono comunque adottare tutta la prudenza necessaria imposta dalle condizioni del traffico.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Le istruzioni del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni del 6 giugno 2005 sull'equipaggiamento dei veicoli con luci blu e avvisatori a due suoni alternati (con un promemoria sul loro uso) prevedono gi\u00e0 oggi, in caso di interventi urgenti durante la notte, l'azionamento della luce blu senza l'avvisatore a due suoni alternati. Ci\u00f2 vale tuttavia soltanto nei casi in cui il conducente non deroghi in modo grave alle norme della circolazione e non rivendichi la precedenza speciale. Per esempio in caso di circolazione nelle intersezioni, oppure incrociando o sorpassando altri utenti della strada, la combinazione luce blu e avvisatore a due suoni alternati \u00e8 anche di notte uno strumento adeguato per segnalare il passaggio di veicoli d'intervento e assegnare loro la precedenza.</p><p>L'impiego esclusivo della luce blu in caso di interventi urgenti aumenterebbe in modo considerevole il rischio d'incidente. In diverse situazioni, per esempio alle intersezioni, gli altri utenti della strada riconoscono i veicoli con diritto di precedenza e le rispettive luci blu soltanto all'ultimo momento. Inoltre, i veicoli d'intervento quando sono in servizio circolano spesso a velocit\u00e0 elevata per raggiungere il luogo d'intervento. Per questi motivi, l'impiego combinato della luce blu e dell'avvisatore a due suoni alternati \u00e8 in certe situazioni necessario e adatto a segnalare gi\u00e0 da lontano veicoli con diritto di precedenza.</p><p>Anche a livello internazionale, la convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale (RS 0.741.10) stabilisce che i veicoli d'intervento, per ottenere la precedenza, devono essere segnalati mediante apparecchi di segnalazione luminosi e acustici (art. 34 n. 1 della convenzione). Una norma nazionale che renderebbe sufficiente di notte il solo uso della luce blu quale segnalatore speciale per ottenere la precedenza sarebbe contraria al diritto internazionale. Poich\u00e9 i conducenti stranieri in Svizzera verrebbero difficilmente a conoscenza di questa peculiarit\u00e0, la sicurezza stradale risulterebbe compromessa.</p><p>Le norme vigenti costituiscono pertanto una soluzione equilibrata, che tiene conto dei diversi interessi e che garantisce la sicurezza della circolazione.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1158105600000)\/","SubmittedBy":"Berberat Didier","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1237507200000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"48|52","Category":null,"Modified":"\/Date(1690544794687)\/","SubmissionDate":"\/Date(1151020800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4713,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Trasporti|Ambiente"}}