{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063407,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20063407,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"06.3407","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Servizi a valore aggiunto di Swisscom Mobile SA: regole contrattuali e d'indennizzo che provocano una distorsione della concorrenza","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Chi desidera inviare SMS (Short Message Service) o MMS (Multimedia Messaging Service) per fornire servizi a valore aggiunto agli abbonati di Swisscom Mobile SA (come ad esempio suonerie, informazioni sulle votazioni, notizie, previsioni meteorologiche, notizie sportive) deve concludere con Swisscom Mobile SA un contratto tramite il cosiddetto Third Party Business. Il contenuto del contratto viene dettato da Swisscom Mobile SA; il rischio commerciale viene cos\u00ec addossato solo al partner contrattuale. A ci\u00f2 si aggiunge che, in caso di violazioni di lieve entit\u00e0 degli accordi contenuti nel contratto, Swisscom Mobile SA pu\u00f2 comminare multe come un'autorit\u00e0 amministrativa. Particolarmente fastidioso \u00e8 il fatto che, sfruttando la sua posizione quasi monopolistica nel contratto Third Party, Swisscom Mobile SA pretende una grossa fetta del prezzo di vendita dei servizi a valore aggiunto offerti.</p><p>Chiedo al Consiglio federale cosa intende fare affinch\u00e9 anche nel settore dei servizi a valore aggiunto, dove attualmente i fornitori dipendono in tutto e per tutto dal leader di mercato Swisscom Mobile SA, si giunga prossimamente alle tariffe usuali praticate in commercio. L'attuale regolamentazione permette a Swisscom Mobile SA di guadagnare sui servizi a valore aggiunto in modo proporzionale al loro valore per i clienti finali. Questo, oltretutto, senza che Swisscom Mobile SA abbia partecipato anche solo minimamente alla concezione del servizio, o debba assumere un rischio.</p>","ReasonText":"<p>La Confederazione detiene attualmente il 63 per cento delle azioni di Swisscom SA. \u00c8 chiaro che l'azienda sta ora rafforzando la sua posizione di operatore dominante nel settore della telefonia mobile (attuale quota del mercato SMS e MMS: quasi il 70 per cento) a scapito dei fornitori di servizi a valore aggiunto. Da un lato, non rispettando il contratto Third Party valido per terzi e, dall'altro, offrendo prestazioni ai suoi clienti a prezzi d'acquisto nettamente inferiori di quelli riscossi da terzi. Lo dimostrano due esempi in relazione alla commercializzazione del campionato mondiale di calcio mediante servizi a valore aggiunto: mentre Swisscom Mobile SA ha espressamente vietato alle aziende che forniscono servizi a valore aggiunto, di sviluppare modelli commerciali che permettano a terzi di inviare gratuitamente SMS, ad esempio per partecipare a un concorso o per ricevere informazioni, la stessa Swisscom Mobile SA offre questa possibilit\u00e0 ai suoi clienti. Inoltre, l'operatore storico offre ai suoi clienti un abbonamento al prezzo di 2 franchi per ricevere un SMS dopo ogni gol con informazioni aggiornate e il risultato finale delle partite giocate dalla Svizzera e di tutte le partite a partire dai quarti di finale. Gi\u00e0 solo i costi di allestimento di questo abbonamento, che prevede l'invio di un centinaio o pi\u00f9 SMS, costerebbe a terzi pi\u00f9 di fr. 3.50. \u00c8 dunque chiaro che in questo caso, e in altri simili, Swisscom Mobile SA pratica una concorrenza sleale nei confronti delle Third Parties allo scopo di ampliare il suo mercato.</p><p>Esistono altri due operatori mobili, Orange SA a Losanna e TDC Switzerland SA (Sunrise) a Zurigo che, analogamente a Swisscom Mobile SA, praticano tariffe svantaggiose per ditte terze. Considerata la mancanza di concorrenza vi \u00e8 il forte dubbio che questi tre operatori di telecomunicazione mobile si siano accordati sulle tariffe per l'invio di SMS e MMS (regole di indennizzo e di sharing).</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Anche in quanto rappresentante dell'azionista maggioritario il Consiglio federale non si esprime sulle questioni operative delle societ\u00e0 del gruppo Swisscom SA. Secondo l'articolo 6 capoverso 3 della legge federale sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (legge sull'azienda delle telecomunicazioni, LATC; RS 784.11), il Consiglio federale si limita a fissare degli obiettivi strategici per l'azienda.</p><p>Per valutare se nel settore della telecomunicazione mobile vi siano comportamenti scorretti da parte delle imprese leader sul mercato, va presa in considerazione la legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (legge sui cartelli, Lcart; RS 251). Le autorit\u00e0 competenti sono la Commissione della concorrenza (Comco) o i tribunali civili. 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