{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063426,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20063426,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"06.3426","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Revisione totale delle norme penali in materia di insider trading","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di sottoporre a revisione totale gli articoli 161 (sfruttamento di conoscenze di fatti confidenziali) e 161bis (manipolazione dei corsi) del Codice penale svizzero (CP) concernenti l'insider trading e di presentare all'Assemblea federale un relativo progetto.</p>","ReasonText":"<p>Affinch\u00e9 la piazza finanziaria svizzera possa occupare una posizione di alta qualit\u00e0 sullo scacchiere internazionale, la Svizzera deve disporre non soltanto di un efficace diritto in materia di mercato finanziario, ma anche di un efficace e coerente diritto penale in materia di mercato finanziario. Gli articoli 161 e 161bis CP, idealmente tesi a soddisfare queste esigenze, pongono problemi manifesti nella prassi. Le condanne per il reato di insider trading sono poche e quelle per manipolazione dei corsi addirittura inesistenti.</p><p>Per quanto riguarda l'articolo 161 CP, ossia la fattispecie dell'insider trading, l'ostacolo al perseguimento penale \u00e8 senza dubbio posto dalla definizione restrittiva del concetto di fatto confidenziale di cui al numero 3 (nell'iniziativa parlamentare che ho parimenti presentato oggi chiedo l'abrogazione dell'art. 161 n. 3 CP). Vanno comunque esaminate anche diverse altre fattispecie. A creare confusione \u00e8 in particolare la definizione di autore del reato. Secondo il diritto in vigore l'insider deve essere membro del consiglio di amministrazione, della direzione, dell'organo di revisione o il mandatario della societ\u00e0 o un ausiliario di tali persone. I soggetti esterni vengono eventualmente presi in considerazione in quanto persone che ottengono conoscenze confidenziali da insider e che le sfruttano di conseguenza. Questi ultimi sono tuttavia punibili soltanto se si pu\u00f2 dimostrare che hanno ottenuto le conoscenze confidenziali da un insider. Ma spesso ci\u00f2 non \u00e8 possibile. Anche chi ha acquisito la conoscenza di fatti confidenziali in modo illecito non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 161 CP, a meno che non sia lui stesso l'insider o una persona che ha ottenuto conoscenze confidenziali da un insider. L'oggetto del reato \u00e8 inoltre costituito soltanto da azioni, altri titoli effetti contabili o da opzioni che vengono negoziati in borsa o in preborsa in Svizzera. Secondo l'interpretazione del Tribunale federale il titolo deve essere quotato nella borsa svizzera. L'esigenza della quotazione in una borsa svizzera non \u00e8 pi\u00f9 al passo con i tempi.</p><p>Lo stesso vale per l'articolo 161bis CP, ossia la fattispecie della manipolazione dei corsi. A questo proposito, il problema \u00e8 che, essendo formulata in modo troppo generale, tale fattispecie ne comprende altre che sono tollerate sul mercato (programmi di riacquisto di azioni, gestione dei corsi secondo le emissioni/aumenti di capitale, ecc.).</p><p>Questo problema deve essere esaminato in modo approfondito nel quadro di una revisione totale. Non sar\u00e0 tuttavia possibile basarsi sulla prassi, poich\u00e9 non sono mai state pronunciate sentenze in materia. \u00c8 quindi ancora pi\u00f9 importante definire il campo d'applicazione della disposizione e in particolare la fattispecie di reato anche in base alla regolazione della borsa. Va inoltre esaminato:</p><p>- l'oggetto del reato, che non corrisponde a quello di cui all'articolo 161; e</p><p>- la fattispecie soggettiva con la quale si \u00e8 cercato di delimitare il comportamento legale da quello illegale.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 quindi invitato ad avviare immediatamente la revisione totale dei reati di borsa insider trading (art. 161 CP) e manipolazione dei corsi (art. 161bis CP). A tal fine si possono sicuramente consultare i lavori preliminari della commissione per la criminalit\u00e0 organizzata e la criminalit\u00e0 economica della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, come pure le informazioni del gruppo di lavoro istituito dalla Commissione federale delle banche e dall'Associazione svizzera dei banchieri della borsa svizzera SWX. Il problema legato all'insider trading va affrontato in sede separata da quello del riciclaggio di denaro.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La revisione degli articoli 161 e 161bis CP (RS 311.0) non pu\u00f2 essere fatta in modo isolato, ma deve essere analizzata nel quadro di un esame generale del disciplinamento in materia di abusi di mercato. Conformemente alla sua decisione del 29 settembre 2006 e in risposta alla mozione Jossen-Zinsstag 02.3246, nel mese di dicembre del 2006 il Consiglio federale ha presentato un messaggio concernente l'abrogazione dell'articolo 161 numero 3 CP (FF 2007 407). La norma penale di insider trading dovrebbe quindi diventare pi\u00f9 efficace. Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFF di verificare, in collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), la necessit\u00e0 di una revisione approfondita dell'attuale disciplinamento nel settore dei reati finanziari e degli abusi di mercato, comprese le competenze in materia di perseguimento.</p><p>Il DFF e il DFGP stanno procedendo a questa analisi. Da parte sua, il gruppo di lavoro istituito dalla Commissione federale delle banche, in collaborazione con Swiss Exchange SWX e l'Associazione svizzera dei banchieri, sta per terminare la sua verifica e nel primo trimestre 2007 trasmetter\u00e0 al DFF le conclusioni della sua analisi.</p><p>Sulla base di questi elementi, il DFF e il DFGP presenteranno al Consiglio federale una nota di discussione nella quale vengono riassunte le loro constatazioni e le conclusioni che si impongono entro met\u00e0 2007. Formuleranno poi una proposta per l'ulteriore modo di procedere, che potrebbe sfociare nella nomina di una commissione d'esperti.</p><p>La questione della necessit\u00e0 di una revisione degli articoli 161 e 161bis CP rientra pienamente nel mandato ricevuto dal DFF e dal DFGP di valutare in modo approfondito l'insieme del disciplinamento nella materia. All'ora attuale \u00e8 tuttavia prematuro pronunciarsi sul seguito dei lavori.</p><p>Sebbene il Consiglio federale sia d'accordo con il concetto espresso dalla mozione, preferisce attendere l'esito dell'analisi condotta da DFF e DFGP. Nella misura in cui un esame \u00e8 in corso, il Consiglio federale ritiene poco opportuno accettare un mandato vincolante in favore di una revisione totale degli articoli 161 e 161bis CP e che bisogna dapprima attendere il risultato di questo esame. Alla luce di questi fatti la mozione deve essere respinta. Il Consiglio federale si riserva la possibilit\u00e0 di presentare alla seconda Camera una proposta di modifica della mozione in mandato d'esame, qualora il Consiglio degli Stati dovesse accogliere la mozione contrariamente alla sua proposta.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1172620800000)\/","SubmittedBy":"Wicki Franz","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1339632000000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12","Category":null,"Modified":"\/Date(1750810010270)\/","SubmissionDate":"\/Date(1158537600000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":4714,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale"}}