{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063707,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20063707,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"06.3707","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Accordi di riammissione","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato a esaminare la conclusione di accordi di riammissione con Stati con i quali sussistono problemi particolari quanto alla riammissione di richiedenti l'asilo respinti e di persone in situazione irregolare.</p>","ReasonText":"<p>Negli ultimi tempi \u00e8 annunciata sempre pi\u00f9 spesso la conclusione di accordi di riammissione con Stati esteri. Guardando l'elenco dei Paesi si nota tuttavia che si tratta quasi esclusivamente di Stati dell'Europa orientale, con i quali si sono finora avuti pochi problemi. Sarebbe molto pi\u00f9 importante concludere accordi di riammissione con Paesi di provenienza (in particolare africani) che pongono grossi problemi in occasione dell'allontanamento.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Lo sviluppo di una politica dei ritorni coerente rappresenta uno dei principi della politica svizzera in materia di migrazione. Anche se il sostegno alle partenze volontarie resta prioritario, lo sviluppo a lungo termine del sistema esige parimenti l'adozione di misure pi\u00f9 vincolanti. In tale contesto, una stretta collaborazione con i Paesi d'origine e di transito \u00e8 indispensabile. Il diritto internazionale consuetudinario impone a ogni Stato di riammettere i propri cittadini. Formalizzando le procedure, gli accordi di riammissione rappresentano uno strumento importante per concretizzare tale obbligo. </p><p>Finora il Consiglio federale ha concluso 41 accordi di riammissione. La lista aggiornata \u00e8 consultabile sul sito dell'Ufficio federale della migrazione (www.bfm.admin.ch). Con determinati Stati sono gi\u00e0 stati intavolati negoziati mentre discussioni preparatorie sono in corso con altri Paesi. Tali accordi non disciplinano soltanto la riammissione dei cittadini degli Stati firmatari, ma anche quella dei cittadini di Paesi terzi nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di transito. Con l'entrata in vigore dell'accordo di associazione a Schengen, l'UE, al momento di concludere accordi di riammissione con Paesi terzi, li render\u00e0 attenti, in una dichiarazione comune, all'interesse della Svizzera a negoziare tali accordi con loro. </p><p>La conclusione di accordi di riammissione con i Paesi dell'Europa orientale \u00e8 pertanto utile alla luce della loro situazione geografica, poich\u00e9 si trovano nella zona di transito dei flussi migratori in provenienza dall'Asia e dall'Africa. Molti Stati di questa regione sono tuttora i Paesi di provenienza delle persone in situazione irregolare in Svizzera. A tale proposito, \u00e8 interessante menzionare l'insieme dei Paesi dei Balcani nonch\u00e9 alcuni Stati della CSI, quali ad esempio l'Ucraina, la Georgia e l'Armenia, con i quali la Svizzera ha gi\u00e0 concluso accordi di riammissione. Inoltre, sono attualmente in corso negoziati con la Russia. </p><p>Per quanto concerne l'Africa, l'Ufficio federale della migrazione, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri, ha allacciato stretti contatti con numerosi Paesi in differenti ambiti: identificazione, rimpatri, programmi d'aiuto al ritorno e d'aiuto strutturale, nonch\u00e9 dialogo migratorio. Anche in Africa sono stati conclusi accordi con importanti Paesi d'origine, quali ad esempio l'Algeria e la Nigeria. </p><p>L'utilit\u00e0 rispettivamente la possibilit\u00e0 di concludere un accordo di riammissione \u00e8 valutata caso per caso, dovendo tenere conto degli interessi e delle aspettative dei nostri Stati partner. Gli sforzi in tal senso continueranno a essere profusi anche in futuro avvalendosi degli strumenti appropriati. Infatti, tanto la legislazione attuale quanto la nuova legge sugli stranieri accettata in votazione popolare il 24 settembre 2006 prevedono un certo numero di altri strumenti finalizzati ad agevolare il ritorno. La nuova legge prevede cos\u00ec partenariati in materia di migrazione e convenzioni operative che permettono di definire le modalit\u00e0 di ritorno. </p><p>Il Consiglio federale si \u00e8 gi\u00e0 pronunciato a pi\u00f9 riprese sulla questione della conclusione di accordi di riammissione con Paesi africani (in particolare: 02.3265 Ip. gruppo radicale-democratico; gruppo RL: Richiedenti l'asilo. Esecuzione dell'allontanamento pi\u00f9 efficace; si veda anche: 02.1080 IO Walker: Rimpatrio di cittadini africani/02.3199 Ip. Fehr: Esecuzione dell'allontanamento di richiedenti l'asilo in Stati africani/02.3275 Ip. Cornu: Richiedenti l'asilo. Esecuzione dell'allontanamento pi\u00f9 efficace).</p><p>La legislazione attuale permette alla Svizzera di adeguare e modulare la sua politica in materia di migrazione alla realt\u00e0 di ogni Stato partner. Gli accordi di riammissione rappresentano uno strumento indispensabile al fine di assicurare una politica coerente ed efficace in materia di ritorno. La politica condotta da numerosi anni si \u00e8 rivelata utile e continuer\u00e0 ad essere applicata. Non sar\u00e0 trascurata nessuna regione e nessun continente, anche se i Paesi importanti fissano molto spesso condizioni inaccettabili che rendono impossibile la conclusione di tali accordi. </p><p>Il Consiglio federale condivide il punto di vista degli autori del postulato. Non valuta soltanto la possibilit\u00e0 di concludere accordi di riammissione con i Paesi con i quali sussistono particolari problemi nell'ambito della riammissione di richiedenti l'asilo respinti o di stranieri in situazione illegale, come chiesto dagli autori del postulato. In effetti, il Consiglio federale ha gi\u00e0 intavolato e sta portando avanti negoziati con tali Paesi. Tuttavia, per i motivi summenzionati, le trattative non sono ancora concluse. Dato che le richieste da esso avanzate sono gi\u00e0 adempiute, il Consiglio federale propone di respingere il postulato.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1171411200000)\/","SubmittedBy":"Lustenberger Ruedi","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1174659448010)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2811","Category":null,"Modified":"\/Date(1690492023773)\/","SubmissionDate":"\/Date(1166054400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4715,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Migrazione"}}