{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063728,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20063728,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"06.3728","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Sia fatta trasparenza sui milioni versati dall'AI alle organizzazioni d'aiuto agli invalidi","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale versa ogni anno quasi 190 milioni di franchi ad organizzazioni di aiuto agli invalidi e centri di formazione. Senz'altro trascurabile in rapporto al budget globale dell'AI, la cifra assume dimensioni rilevanti se paragonata alle spese dovute ad altre attivit\u00e0. Gli uffici AI cantonali, per esempio, cui \u00e8 conferita la responsabilit\u00e0 dell'applicazione dell'AI nei rispettivi cantoni, costano alla Confederazione una somma di poco superiore nonostante debbano adempiere un chiaro mandato legale.</p><p>Chiedo dunque al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Quanto ricevono complessivamente le organizzazioni d'aiuto agli invalidi? E i centri di formazione?</p><p>2. Quali somme sono versate alle singole organizzazioni d'aiuto agli invalidi (elenco completo degli importi destinati ad ogni singola organizzazione nel 2005/budget 2006)?</p><p>3. Quali compiti svolgono le organizzazioni con questi mezzi?</p><p>4. Ritiene l'ammontare dei versamenti adeguato o vi vede un potenziale di risparmio?</p><p>5. Pu\u00f2 escludere che in caso di votazione referendaria una parte di questi mezzi possa essere usata a fini politici?</p><p>6. Se no, quali sono i provvedimenti applicati per impedirlo?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. L'AI eroga sussidi conformemente all'articolo 74 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidit\u00e0 (LAI) per complessivi 193 milioni di franchi l'anno circa. Di questi, 146 milioni sono destinati alle organizzazioni d'aiuto privato agli invalidi e all'accompagnamento a domicilio e 47 milioni ai centri di formazione. Mediamente l'AI partecipa al finanziamento dei costi in ragione del 50 per cento circa. Il resto \u00e8 finanziato dalle organizzazioni stesse attraverso donazioni, redditi, lasciti ecc. Nel 2004 i sussidi versati ad associazioni centrali, accompagnamento a domicilio e centri di formazione rappresentavano l'1,7 per cento delle uscite complessive dell'AI. Con l'entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC), prevista per il 1\u00b0 gennaio 2008, l'AI non sussidier\u00e0 pi\u00f9 i centri di formazione.</p><p>2. Per gli importi e i beneficiari dei sussidi versati in virt\u00f9 dell'articolo 74 LAI si rimanda alla distinta allegata. L'anno di riferimento \u00e8 sempre quello per cui i sussidi sono gi\u00e0 stati conteggiati. I sussidi per il 2006 registreranno una leggera crescita a causa del rincaro.</p><p>3. I sussidi alle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi attive a livello nazionale o di regione linguistica sono finalizzati all'integrazione professionale e sociale, cio\u00e8 a render possibile agli invalidi una partecipazione autonoma e responsabile alla vita sociale. I sussidi contribuiscono al finanziamento di prestazioni quali consulenza e assistenza per gli invalidi, consulenza per i loro congiunti, corsi per lo sviluppo delle attitudini degli invalidi, istruzione e perfezionamento del personale insegnante e specializzato per l'assistenza, la formazione e l'integrazione professionale degli invalidi.</p><p>Circa il 70 per cento dei sussidi va a diretto beneficio degli invalidi e dei loro congiunti sotto forma, par esempio, di consulenze, assistenza e corsi. Il rimanente 30 per cento dei sussidi sono invece destinati ad attivit\u00e0 di sostegno e promozione dell'integrazione degli invalidi, cio\u00e8 informazione e pubbliche relazioni, servizi e attivit\u00e0 con tema specifico, prestazioni di base per la promozione dell'aiuto reciproco.</p><p>Con l'entrata in vigore della NPC l'AI non verser\u00e0 pi\u00f9 sussidi per la formazione, il perfezionamento e la formazione continua del personale specializzato nell'integrazione professionale degli invalidi.</p><p>4. L'AI stipula con le organizzazioni private d'aiuto agli invalidi contratti di prestazione della durata di tre anni, nei quali sono definiti contenuto, quantit\u00e0 e qualit\u00e0 delle prestazioni sussidiate. Un sistema di controllo garantisce che siano finanziate soltanto le prestazioni prescritte dalla legge e concordate per contratto. Il sistema di sussidi \u00e8 impostato in modo da limitare la crescita delle uscite conformemente al freno all'indebitamento. Negli anni 2001 a 2004 le uscite dovute ai sussidi alle organizzazioni centrali hanno registrato un aumento medio annuo dell'1,57 per cento (contro il 5,74 segnato dall'AI nel suo complesso).</p><p>Il Consiglio federale ritiene l'importo dei sussidi adeguato a contribuire efficacemente alla realizzazione degli scopi assicurativi definiti all'articolo 1a LAI. Nel contesto dell'articolo 74 non vi \u00e8 alcun potenziale di risparmio, in quanto risparmiare nel settore ambulatoriale significherebbe incrementare le spese nel settore delle prestazioni stazionarie (assai pi\u00f9 care) ed arrecare cos\u00ec pregiudizio alla promozione delle pari opportunit\u00e0 e dell'autonomia dei portatori di andicap.</p><p>5./6. Le organizzazioni devono fornire le prestazioni ai sensi dell'articolo 74 LAI stabilite per contratto. L'articolo 74 LAI non prevede il sovvenzionamento di attivit\u00e0 politiche. Sulla base dei dati che le organizzazioni sono tenute trasmettergli, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali verifica annualmente tipo, quantit\u00e0, costi e qualit\u00e0 delle prestazioni fornite. Eventuali divergenze da quanto contrattualmente convenuto vanno discusse con i partner contrattuali e possono essere causa di riduzioni del sussidio. Le stesse organizzazioni forniscono tuttavia anche prestazioni a cui l'articolo 74 LAI non \u00e8 applicabile e che pertanto non sono sovvenzionate. Nel contesto di queste prestazioni le istituzioni sono libere di esercitare anche attivit\u00e0 politiche.</p><p>Il Consiglio federale non ritiene necessarie misure specifiche contro l'indebito impiego dei sussidi AI a fini politici. Il sistema di sussidi e di controllo attualmente in vigore garantisce che i mezzi versati siano effettivamente impiegati soltanto per finanziare prestazioni concordate contrattualmente.</p><p>Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attivit\u00e0 parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1173398400000)\/","SubmittedBy":"Bortoluzzi Toni","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1174660906497)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"28","Category":null,"Modified":"\/Date(1690545119520)\/","SubmissionDate":"\/Date(1166400000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4715,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Questioni sociali"}}