{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20063816,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20063816,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"06.3816","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Aeree di atterraggio in montagna nel piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica. Mandato del Consiglio federale all'UFAC","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Sembra che all'UFAC non interessino le richieste delle organizzazioni ambientaliste cos\u00ec come quelle di un milione di loro aderenti residenti in Svizzera per quanto concerne il piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), in particolare le aeree di atterraggio in montagna. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Come intende assicurare che il suo mandato venga considerato e svolto seriamente?</p><p>2. Come possono essere soddisfatte le importanti e legittime esigenze della protezione ambientale nelle parti I e IIIB dello PSIA per quanto concerne le aeree di atterraggio in montagna?</p><p>3. Come intende procedere l'UFAC in merito alle trattative su queste aeree di atterraggio e quando \u00e8 prevista la consultazione delle organizzazioni ambientaliste?</p>","ReasonText":"<p>Nell'approvare le parti concettuali I-IIIB dello PSIA in relazione alle aeree di atterraggio in montagna, il Consiglio federale ha conferito all'UFAC il seguente mandato:</p><p>\"La rete delle aree d'atterraggio di montagna va verificata nel suo complesso. Mediante provvedimenti mirati occorre evitare il pregiudizio arrecato dall'esercizio aeronautico agli obiettivi di protezione. Laddove i conflitti non possono essere risolti mediante un'utilizzazione restrittiva, gli esistenti terreni d'atterraggio in montagna vanno sostituiti con altri pi\u00f9 idonei. Va esaminata anche la questione di fondo se e in che misura mantenere l'esercizio dell'elisci.\"</p><p>Mediante le misure previste dalla concezione \"Paesaggio svizzero\", l'UFAC dovrebbe altres\u00ec essere tenuto a delimitare le zone di quiete in alta montagna. </p><p>\"In collaborazione con il DDPS (forze aeree), nel piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) devono essere delimitate determinate zone di quiete IFP in alta montagna (o alcune loro parti), che si prestano in modo particolare al riposo. In queste zone devono essere posti adeguati limiti ai decolli, atterraggi o sorvoli di velivoli. \u00c8 necessario elaborare innanzitutto dati e criteri di valutazione per definire le zone adatte.\"</p><p>Il mandato \u00e8 stato conferito nel 2001.</p><p>Nell'agosto dello scorso anno l'UFAC ha posto in consultazione un progetto di piano concettuale in materia, sul quale hanno espresso il loro parere alcune organizzazioni ambientaliste (Mountain Wilderness, WWF, Pro Natura, Associazione svizzera per la protezione degli uccelli, fondazione svizzera per la tutela del paesaggio) nonch\u00e9 il Club alpino svizzero CAS. Il progetto di piano dell'UFAC \u00e8 stato decisamente respinto e criticato nella sostanza da tutti gli enti consultati.</p><p>Le principali critiche emesse sono le seguenti:</p><p>- i progetto non propone alcun provvedimento per l'attuazione degli obiettivi di protezione, ma intende al contrario curare gli interessi particolari di singole imprese di elicotteri e di alcune localit\u00e0 di sport invernali (soluzione settoriale);</p><p>- il progetto non esamina affatto la questione se e in che misura mantenere l'esercizio dell'elisci, come richiesto dal Consiglio federale;</p><p>- il progetto non contiene alcun dato o criterio di valutazione oggettivo, specifico o scientificamente fondato ai fini della regolamentazione dei voli nelle zone IFP o altre zone protette, vale a dire zone di quiete e di riposo;</p><p>- gli enti consultati dall'UFAC, la fondazione svizzera per la tutela del paesaggio e il CAS hanno inoltre constatato che il piano non ha tenuto affatto in considerazione le loro richieste ed esigenze, malgrado anni di discussioni nei gruppi di lavoro \"Elisci\" e \"Zone di quiete\".</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Nell'ottobre del 2000 il Consiglio federale aveva adottato il piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), affidando tra l'altro all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) l'incarico di riesaminare le attuali aree di atterraggio in montagna. A norma del diritto aeronautico, in Svizzera potrebbero essere ammesse fino a 48 aree di questo tipo; finora ne sono state designate 42.</p><p>1. In collaborazione con diversi servizi federali e cantoni, nonch\u00e9 alcune associazioni interessate quali il Club alpino svizzero, la fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, l'Aeroclub svizzero e la Swiss Helicopter Association, l'UFAC ha sintetizzato in un'apposita concezione le basi per una verifica dettagliata delle aree di atterraggio in montagna; il 27 giugno 2007 il documento \u00e8 stato approvato dal Consiglio federale. Prossimamente l'UFAC proceder\u00e0 alla verifica di tutte le aree, suddivise in sei gruppi regionali, tenendo adeguatamente conto delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia ambiente, societ\u00e0 ed economia. Per principio, lo sfruttamento delle aree di atterraggio in montagna non deve pregiudicare gli obiettivi di protezione per gli oggetti definiti nella legge del 1\u00b0 luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e nella legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (LCP; RS 922.0). Anche al di fuori di queste zone, l'utilizzazione delle aree non deve comportare un eccessivo carico per il territorio e l'ambiente. I conflitti tra le attuali aree di atterraggio in montagna e gli obiettivi di protezione secondo la LPN e la LPC vengono risolti nell'ambito delle schede di coordinamento. Al riguardo, gli interessi pubblici sono da considerarsi prioritari rispetto a quelli privati. In linea di massima, l'attuale rete delle aree di atterraggio in montagna si \u00e8 rivelata adeguata nell'ottica del settore aeronautico (istruzione di volo, corsi di addestramento).</p><p>2. Il Consiglio federale ritiene che la concezione adottata il 27 giugno 2007 tenga conto in misura sufficiente delle esigenze della protezione ambientale. </p><p>Il documento prevede infatti una verifica caso per caso delle aree situate nelle diverse regioni del Paese. Nella concezione \u00e8 fissato il principio secondo cui, in presenza di pregiudizi agli obiettivi di protezione secondo la LPN e la LPC, occorre ordinare restrizioni all'uso delle aree di atterraggio in montagna. Tali restrizioni devono tuttavia tenere adeguatamente conto dei requisiti posti alla formazione e al perfezionamento professionale dei piloti. Tra i possibili provvedimenti da adottare vi sono il divieto temporaneo di utilizzazione delle aree, la definizione di precise rotte di volo o il trasferimento di singole aree di atterraggio (spostamento di qualche centinaio di metri delle coordinate di un'area di atterraggio, in linea di massima all'interno di una stessa regione). Se queste misure non consentono di risolvere i conflitti, si pu\u00f2 addirittura prevedere la soppressione dell'area in questione o, in presenza di uno specifico interesse da parte dei cantoni o delle regioni, la sua sostituzione. Per quanto possibile, occorre ugualmente tenere conto delle esigenze connesse alla designazione di alcune regioni come patrimonio mondiale dell'Unesco.</p><p>\u00c8 inoltre necessario valutare caso per caso su quali aree, e in quale misura, l'offerta turistica dell'elisci debba continuare a sussistere. Per principio il Consiglio federale si \u00e8 dichiarato favorevole al mantenimento dell'elisci quale attivit\u00e0 turistica sulle aree di atterraggio in montagna. Perch\u00e9 un'area possa essere adibita a questo scopo, in futuro le autorit\u00e0 federali chiederanno tuttavia la prova che sussiste un interesse turistico generale, ad esempio sotto forma di un piano di sviluppo regionale.</p><p>3. Dopo l'adozione della concezione da parte del Consiglio federale (27 giugno 2007), inizia ora la vera e propria verifica della aree di atterraggio in montagna. Le singole aree vengono suddivise per regioni ed esaminate, caso per caso, sulla base dei principi fissati nella concezione. In questo contesto vengono pure definite le misure atte a risolvere, o mitigare, eventuali conflitti con gli obiettivi di protezione sanciti nella LPN e nella LPC. La procedura corrisponde in linea di massima a quella applicata nel quadro della definizione delle schede di coordinamento PSIA per gli aeroporti. Le organizzazioni ambientaliste, come pure i rappresentanti dei cantoni, dei comuni e delle organizzazioni e associazioni interessate partecipano al processo. Le aree di atterraggio di una determinata regione vengono approvate dal Consiglio federale soltanto previa nuova consultazione delle cerchie interessate.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1188345600000)\/","SubmittedBy":"Bernhardsgr\u00fctter Urs","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1191542400000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"52|2846","Category":null,"Modified":"\/Date(1690489080860)\/","SubmissionDate":"\/Date(1166572800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4715,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Ambiente|Pianificazione territoriale e alloggi"}}