{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20071026,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20071026,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"07.1026","BusinessType":18,"BusinessTypeName":"Interrogazione","BusinessTypeAbbreviation":"I","Title":"Ampia assistenza amministrativa nell'ambito delle convenzioni di doppia imposizione","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Dal 1951 la convenzione di doppia imposizione della Svizzera con gli USA contempla l'assistenza amministrativa in caso di frode fiscale e delitti analoghi. Inoltre, le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni prevedono che nell'ambito di una procedura ordinaria di assistenza amministrativa la Svizzera trasmetta alle autorit\u00e0 fiscali americane anche documenti bancari. Questa procedura ha il vantaggio di consentire alle autorit\u00e0 fiscali statunitensi di utilizzare direttamente ai fini dell'imposizione le informazioni trasmesse. Per contro, secondo l'AIMP le informazioni bancarie sono ottenute mediante assistenza giudiziaria e sottostanno al principio di specialit\u00e0. Chiedo al Consiglio federale:</p><p>1. Con che frequenza la Svizzera negli ultimi cinque anni ha concesso agli USA assistenza amministrativa in questioni fiscali trasmettendo documenti bancari? Questa prassi ha danneggiato la piazza economica svizzera?</p><p>2. A quali altri Stati la Svizzera concede un'ampia assistenza amministrativa in questioni fiscali analoga a quella fornita agli USA e trasmette documenti bancari?</p><p>3. Nel 2003, dopo le pressioni dell'OCSE, la Svizzera si \u00e8 dovuta impegnare a prestare ampia assistenza amministrativa per le societ\u00e0 holding ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LAID in occasione delle modifiche delle convenzioni di doppia imposizione (CDI) con gli Stati membri dell'OCSE. Con quali Stati dell'OCSE la Svizzera ha modificato nel frattempo la CDI? Il Consiglio federale prevede un indebolimento della piazza economica svizzera?</p><p>4. La Svizzera fornisce alle grandi potenze economiche che intendono assicurare il proprio sostrato fiscale maggior sostegno che ai Paesi in via di sviluppo o in transizione costretti a fare affidamento sulla cooperazione internazionale nel settore dell'imposizione, come stabilito al numero 66 del Consenso di Monterrey concernente il finanziamento allo sviluppo. Com'\u00e8 possibile giustificare questo comportamento del nostro Paese sotto il profilo della politica estera?</p><p>5. Il Consiglio federale \u00e8 disposto in futuro a estendere considerevolmente la cerchia degli Stati ai quali concede assistenza amministrativa nell'ambito delle CDI ai fini di una corretta applicazione del diritto interno degli Stati contraenti, affinch\u00e9 questi possano assicurare il sostrato fiscale interno?</p><p>6. La Svizzera ha approvato il rapporto del comitato affari fiscali dell'OCSE del mese di aprile del 2000 concernente il miglioramento dell'accesso delle autorit\u00e0 fiscali alle informazioni bancarie. Anche questo rapporto raccomanda di mettere a disposizione delle autorit\u00e0 fiscali estere tali informazioni nel quadro delle procedure di assistenza amministrativa. In che modo il governo intende attuare questa raccomandazione?</p><p>7. Nel 2003 l'OCSE ha elaborato un modello di convenzione sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA). Quali Stati si rifanno di regola a questo modello in occasione della conclusione o della modifica delle CDI? A seguito di ci\u00f2, la posizione di questi Stati risulta indebolita sul piano della concorrenza internazionale e si assiste a una massiccia fuga di contribuenti?</p><p>8. Rifiutandosi di applicare il modello di convenzione dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA) la Svizzera trae dei benefici in termini di concorrenza internazionale? Come motiva il Consiglio federale questo rifiuto nei confronti degli Stati dell'OCSE?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Dal 2000, la Svizzera ha prestato in 13 casi assistenza amministrativa agli Stati Uniti per frode fiscale. In un caso si trattava di documenti concernenti un broker assicurativo, mentre negli altri anche di documenti bancari. Le ripercussioni sulla piazza economica svizzera della garanzia di assistenza amministrativa sono difficilmente valutabili. Mancano le relative analisi.</p><p>2. Sono state convenute clausole simili (con o senza \"violazioni analoghe\" alla frode fiscale) con i seguenti Stati: Costa Rica (parafate), Germania, Finlandia, Francia (parafate), Regno Unito (parafate), Paesi Bassi (non ancora parafate), Malta (parafate), Norvegia, Austria, Spagna (in vigore dal 1\u00b0 giugno 2007), Sudafrica e Turchia (parafate). Anche la convenzione tra il Trade Office of Swiss Industries a Taipei e la Taipei Cultural and Economic Delegation in Svizzera prevede l'assistenza amministrativa per la corretta applicazione del diritto interno nei casi di frode fiscale.</p><p>3. Finora sono state concluse clausole di assistenza amministrativa per le societ\u00e0 holding con i seguenti Stati: Finlandia, Francia (parafate), Regno Unito (parafate), Paesi Bassi (non ancora parafate), Austria, Norvegia e Spagna (in vigore dal 1\u00b0 giugno 2007).</p><p>Anche in questo caso \u00e8 molto difficile stimare l'influsso delle modifiche giuridiche. Non si possono tuttavia escludere trasferimenti di societ\u00e0 holding in altri Stati. Le societ\u00e0 holding di grande importanza economica, segnatamente le societ\u00e0 holding quotate in borsa, sono colpite tutt'al pi\u00f9 a livello amministrativo dalla futura concessione di assistenza amministrativa, in quanto gi\u00e0 oggi devono garantire la trasparenza sotto ogni aspetto.</p><p>4. Al numero 66 del Consenso di Monterrey si esortano gli Stati membri dell'ONU ad aderire alla convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. In questo caso non \u00e8 possibile stabilire un nesso con l'assistenza amministrativa nell'ambito delle convenzioni di doppia imposizione. Per reprimere a livello internazionale il finanziamento del terrorismo, bisogna impiegare strumenti diversi dalle suddette convenzioni. Nel 2007, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha avuto un colloquio sulla politica sinora condotta in questo ambito con le commissioni parlamentari competenti per i preparativi concernenti le convenzioni di doppia imposizione (Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati e Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale). La grande maggioranza dei membri delle commissioni ha approvato tale politica e ha invitato il Consiglio federale a continuare su questa linea laddove possibile. Quest'ultimo potr\u00e0 avvalersi di questo dato di fatto anche in occasione di eventuali discussioni di politica estera.</p><p>Gli Stati e le organizzazioni che hanno opinioni divergenti da quelle del Parlamento e del Consiglio federale colgono ogni occasione per far pressione su quest'ultimo, che ha sempre contrastato con decisione le pretese avanzate. La Svizzera non ha comunque subito danni a livello di politica estera.</p><p>5. Naturalmente, il Consiglio federale \u00e8 disposto a rispettare i propri impegni nei confronti dell'OCSE e dell'UE. Un'estensione dell'assistenza amministrativa, a seconda del caso, non \u00e8 da escludere se \u00e8 nell'interesse globale della Svizzera (cfr. ad es. le convenzioni parafate con Cile, Costa Rica e Colombia). Inoltre, lo Stato partner deve essere disposto sul piano giuridico e dei fatti a concedere la reciprocit\u00e0 affinch\u00e9 le esigenze del fisco svizzero possano anch'esse essere soddisfatte.</p><p>6. Se nel complesso \u00e8 possibile trovare una soluzione equilibrata, il Consiglio federale \u00e8 disposto a condurre trattative con ogni Stato membro dell'OCSE e a concluderle sulla base degli impegni del 2000. Attualmente non sono pendenti domande di trattative da parte di Stati membri dell'OCSE. Tuttavia, nonostante avessero approvato il rapporto, alcuni Stati membri dell'OCSE non erano ancora pronti a trovare una soluzione o ad avviare negoziati sulla base dello standard convenuto nel 2000 dall'OCSE. Il Consiglio federale ha pertanto attuato integralmente gli impegni assunti nel 2000. Inoltre, laddove \u00e8 nell'interesse della Svizzera, esso sfrutta ogni occasione per avanzare nelle trattative anche con gli Stati che non si sono ancora adoperati per trovare una soluzione.</p><p>7. Questo modello di convenzione non \u00e8 stato elaborato dall'OCSE, bens\u00ec dagli Stati membri dell'OCSE che nel 1998 hanno approvato il rapporto \"Harmful Tax Competition\" nonch\u00e9 dalle giurisdizioni che allora erano state dichiarate paradisi fiscali. Dato che la Svizzera non ha partecipato all'elaborazione del TIEA, il modello di convenzione non riveste alcuna importanza per il nostro Paese. Sulla base del modello si sono finora concluse poche convenzioni bilaterali. Le ripercussioni economiche non sono note.</p><p>8. Dato che, come gi\u00e0 espresso nella risposta alla domanda 7, si sono sinora concluse poche convenzioni TIEA, non \u00e8 possibile effettuare una valutazione delle ripercussioni sulla posizione della Svizzera nella concorrenza internazionale.</p><p>I rappresentanti svizzeri in seno al comitato affari fiscali dell'OCSE hanno pi\u00f9 volte ribadito che da un Paese con pratiche fiscali dannose bisognerebbe esigere standard di assistenza amministrativa pi\u00f9 elevati rispetto a quelli pretesi da un Paese come la Svizzera, che possiede un sistema fiscale evoluto (compresa un'imposta preventiva sugli interessi e sui dividendi) e una rete di convenzioni di doppia imposizione. Essi hanno tuttavia evidenziato che un procedimento di questo genere non \u00e8 privo di difficolt\u00e0 politiche. La Svizzera avrebbe preferito che l'OCSE esigesse dai paradisi fiscali lo standard in materia di scambio di informazioni descritto nel rapporto menzionato nella domanda 6 e corrispondente allo standard dell'OCSE. Tuttavia, poich\u00e9 si \u00e8 astenuta dall'approvare il rapporto dell'OCSE \"Harmful Tax Competition\" e i conseguenti lavori, la Svizzera non aveva nessuna possibilit\u00e0 di influenzare il contenuto del TIEA. Questa circostanza \u00e8 nota ai partner dell'OCSE e la Svizzera non ha quindi bisogno di giustificarsi.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1181865600000)\/","SubmittedBy":"Gysin Remo","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1181865600000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24","Category":null,"Modified":"\/Date(1763109010617)\/","SubmissionDate":"\/Date(1174435200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4716,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze"}}