{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073125,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20073125,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"07.3125","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"No alla discriminazione nel settore dell'assicurazione automobile","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Negli ultimi anni \u00e8 stata pi\u00f9 volte menzionata la pratica discriminatoria in fatto di assicurazione automobile, sia perch\u00e9 alcune nazionalit\u00e0 sono escluse da determinate compagnie sia perch\u00e9 per la stessa nazionalit\u00e0 i premi fissati variano fortemente a seconda della compagnia. Chiediamo al Consiglio federale di prendere le misure necessarie affinch\u00e9 il criterio della nazionalit\u00e0 e dell'origine non abbia pi\u00f9 alcuna importanza nella determinazione delle tariffe dell'assicurazione automobile.</p>","ReasonText":"<p>Alla fine del mese di dicembre del 2004, la compagnia d'assicurazione La Mobiliare ha escluso per mesi dalle proprie prestazioni assicurative le persone provenienti dall'ex-Jugoslavia. </p><p>Presso tutte le importanti compagnie di assicurazione, i conducenti provenienti da numerosi Paesi stranieri pagano premi pi\u00f9 elevati rispetto ai conducenti svizzeri con medesimo profilo.</p><p>Pertanto, presso la B\u00e2loise o il TCS, i turchi, i polacchi, i marocchini o i brasiliani proprietari di una VW Passat pagano un premio RC di oltre 4000 franchi, mentre uno svizzero paga meno di 800 franchi, come dichiarato nell'emissione \"Kassensturz\", citata nei media.</p><p>Inoltre, per una stessa nazionalit\u00e0 i premi variano fortemente da una compagnia all'altra. Secondo le medesime fonti, polacchi, brasiliani e marocchini pagherebbero premi pi\u00f9 elevati in ragione del 13 per cento presso la Nationale e del 570 per cento presso il TCS e la B\u00e2loise.</p><p>Nel suo parere su una mozione dello stesso tenore, il Consiglio federale aveva ritenuto che non vi fosse alcuna discriminazione, in quanto il criterio della nazionalit\u00e0 sarebbe applicato a tutte le nazionalit\u00e0.</p><p>Tuttavia, poich\u00e9 determinate nazionalit\u00e0 sono troppo poco rappresentate per poter effettuare statistiche affidabili e considerando le palesi differenze dei premi tra le compagnie, il criterio della nazionalit\u00e0 \u00e8 chiaramente discriminatorio.</p><p>Nonostante le numerose proteste di cittadini svizzeri e stranieri, malgrado gli interventi della Commissione federale contro il razzismo, della fondazione per la protezione dei consumatori, del sindacato Unia e di numerose altre organizzazioni, gli assicuratori non hanno intrapreso nulla per risolvere questo problema. Il Consiglio federale non crede che sia arrivato il momento di adottare misure per lottare contro le pratiche discriminatorie del settore dell'assicurazione automobile?</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Fino al 1995 la legge prescriveva una tariffa unica valida per tutti gli assicurati nel campo dell'assicurazione di responsabilit\u00e0 civile per i veicoli a motore. La liberalizzazione entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio 1996 ha comportato principalmente l'abolizione delle disposizioni speciali sull'assicurazione di responsabilit\u00e0 civile per i veicoli a motore contenute nell'ex legislazione concernente la sorveglianza delle imprese private in materia d'assicurazione (in vigore fino al 31 dicembre 2005). Abrogando la tariffa unica e il controllo preventivo dei prodotti, questo settore \u00e8 stato adeguato agli altri rami assicurativi contro i danni. Con questa modifica a livello legislativo, il Parlamento ha espressamente voluto aprire la via alla concorrenza, affinch\u00e9 i consumatori potessero approfittare di premi commisurati ai rischi.</p><p>Nell'ambito del loro sistema di tariffe individuali, gli assicuratori hanno quindi costituito nuove categorie di rischio per l'assicurazione di responsabilit\u00e0 civile per i veicoli a motore. Questi gruppi riuniscono i rischi con criteri simili quali l'et\u00e0 del conducente, la data di rilascio della licenza di condurre o il sesso. In base a questi metodi statistici vengono stabilite tariffe basate sul rischio. La diversificazione dei premi \u00e8 pertanto comprovata a livello statistico e giustificata in modo obiettivo. </p><p>Dai chiarimenti sommari effettuati dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) emerge che ai sensi della Costituzione le attuali tariffe basate sui rischi (che prevedono anche una distinzione fra nazionalit\u00e0) non costituiscono n\u00e9 una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica, n\u00e9 un'inammissibile discriminazione, purch\u00e9 abbiano fondamenti statistici. In virt\u00f9 dell'articolo 8 della Costituzione, la differenziazione di tariffe nel settore dell'assicurazione di responsabilit\u00e0 civile per i veicoli a motore \u00e8 conforme al principio di proporzionalit\u00e0 e materialmente giustificata se il calcolo dei premi \u00e8 effettuato in modo oggettivo per i diversi gruppi di rischio sulla base delle statistiche relative alle principali caratteristiche di rischio. Se per determinate nazionalit\u00e0 si riscontra un maggior numero di danni, per i cittadini dei Paesi in questione le tariffe e i premi possono risultare pi\u00f9 elevati, non solo perch\u00e9 nel determinare il premio gli assicuratori si sono riferiti alla caratteristica della nazionalit\u00e0, ma perch\u00e9 \u00e8 statisticamente dimostrato che queste persone rappresentano un rischio maggiore rispetto ad altre. La differenza di premi risultante dalla tariffazione descritta non \u00e8 dunque contraria al principio dell'uguaglianza giuridica, poich\u00e9 fondata su basi oggettive.</p><p>Il Consiglio federale condivide il parere dell'autore dell'interpellanza secondo cui discriminazioni nell'assicurazione di responsabilit\u00e0 civile per i veicoli a motore siano illecite ed \u00e8 altres\u00ec consapevole che il criterio della nazionalit\u00e0 quale base per la determinazione dei gruppi di rischio \u00e8 particolarmente sensibile. L'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) ha pertanto verificato gli esempi delle citate imprese di assicurazione ai sensi degli articoli 35 capoverso 3 della Costituzione, 46 LSA e 117 OS. In questo modo, alla luce del divieto costituzionale di discriminazione, esso garantisce che gli assicurati siano tutelati contro gli abusi.</p><p>Le verifiche svolte finora sui suddetti esempi hanno mostrato che l'applicazione del criterio della nazionalit\u00e0 - accanto a numerosi altri - poggia sempre su dati statistici oggettivi. In un caso sono state menzionate cifre inesatte (570 per cento), mentre in un altro i risultati del controllo non sono ancora noti. Se saranno riscontrati abusi nell'applicazione del criterio della nazionalit\u00e0, l'UFAP interverr\u00e0 di conseguenza.</p><p>Anche in futuro l'UFAP esaminer\u00e0 in modo adeguato ogni sospetto fondato di abuso nella determinazione delle tariffe in osservanza del divieto di discriminazione. Esso verificher\u00e0 inoltre in modo pi\u00f9 approfondito i criteri di base per la determinazione delle categorie di rischio con il principio della nazionalit\u00e0. Qualora dovessero essere riscontrate disparit\u00e0 di trattamento importanti e sistematiche nell'applicazione di questo criterio, l'UFAP adotter\u00e0 i provvedimenti necessari.</p><p>Per queste ragioni, il Consiglio federale ritiene che al momento non vi sia alcun motivo per considerare abusiva la base statistica del sistema di tariffazione in relazione all'impiego della nazionalit\u00e0 quale uno dei tanti criteri, contro il quale intervenire. Esso continua tuttavia a seguire da vicino la questione ed \u00e8 pronto a prendere, se del caso, provvedimenti.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1180483200000)\/","SubmittedBy":"Leuenberger Ueli","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1237507200000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12|48","Category":null,"Modified":"\/Date(1690487203577)\/","SubmissionDate":"\/Date(1174435200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4716,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale|Trasporti"}}