{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073313,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20073313,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"07.3313","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Attivit\u00e0 di forze armate straniere in Svizzera","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di presentare al Parlamento un rapporto sulle attivit\u00e0 d'istruzione e d'addestramento di forze armate straniere in Svizzera. Il rapporto deve segnatamente trattare le domande seguenti:</p><p>1. Qual \u00e8 il quadro giuridico di tali attivit\u00e0? Quali sono i presupposti in materia di diritto internazionale per attivit\u00e0 del genere? In quali casi \u00e8 necessaria un'autorizzazione o il consenso delle autorit\u00e0 svizzere? Quale forma assumono simili autorizzazioni (accordi quadro, autorizzazioni specifiche, ecc.)? In quali casi esiste solo un obbligo di informare e in quali casi dette attivit\u00e0 possono svolgersi all'insaputa e senza il consenso delle autorit\u00e0 svizzere?</p><p>2. Qual \u00e8 la ripartizione delle competenze per la parte svizzera? Chi stipula accordi e rilascia autorizzazioni specifiche e chi effettua controlli?</p><p>3. Con quali Stati sono stati stipulati accordi? Quali attivit\u00e0 di quali Stati sono state autorizzate negli ultimi vent'anni (indicare separatamente le attivit\u00e0 di forze aeree e terrestri)? Vengono anche rilasciate autorizzazioni per unit\u00e0 armate impiegate all'interno dei rispettivi Paesi? Capita che simili unit\u00e0 siano armate durante l'addestramento in Svizzera?</p><p>4. In quali Stati, di cui al punto 3, l'esercito svizzero ha effettuato impieghi d'istruzione? Quali armi vi hanno partecipato? Quali attivit\u00e0 sono state svolte in relazione a missioni dell'ONU?</p><p>5. In che maniera potrebbe essere esercitata sin d'ora l'alta vigilanza parlamentare? Cosa intende intraprendere il Consiglio federale, affinch\u00e9 in futuro il Parlamento o perlomeno le competenti commissioni siano informati?</p>","ReasonText":"<p>La necessit\u00e0 di collaborare con forze armate estere nel campo dell'istruzione militare - per esempio nell'ambito delle forze aeree o in relazione a missioni dell'ONU - \u00e8 evidente. \u00c8 altres\u00ec plausibile che la Svizzera debba attenersi al principio della reciprocit\u00e0. Da questo punto di vista non c'\u00e8 nulla da obiettare per quanto riguarda le attivit\u00e0 d'addestramento di forze armate di Stati amici. \u00c8 invece assolutamente necessario rendere note tali attivit\u00e0 al fine di garantire il controllo parlamentare. Il pertinente rapporto dovr\u00e0 descrivere la situazione passata e attuale e illustrare in che modo sar\u00e0 assicurata in futuro un'informazione costante.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il rapporto sulla politica di sicurezza 2000 ha posto l'operato dell'esercito all'insegna della sicurezza attraverso la cooperazione. Approvando diversi referendum presentati nel frattempo (10 giugno 2001: cooperazione in materia di istruzione militare e armamento delle truppe di promovimento della pace; 18 maggio 2003: riforma \"Esercito XXI\") il popolo ha ulteriormente confermato questa scelta strategica, approvando la cooperazione dell'esercito svizzero con partner di altri Paesi nel settore dell'istruzione militare.</p><p>In base all'articolo 48a capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (RS 172.010) il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati internazionali che esso stesso, i dipartimenti, gli aggruppamenti o gli uffici federali hanno concluso. Di questi fanno parte anche i singoli accordi nel quadro della cooperazione in materia di istruzione. Il rapporto pi\u00f9 recente concernente gli accordi conclusi dal DDPS nel 2006 \u00e8 stato pubblicato su Foglio federale 2007 3803. Il Consiglio federale, inoltre, presenta ogni anno al Parlamento due resoconti dettagliati sulla cooperazione internazionale dell'esercito svizzero nel campo dell'istruzione militare, ossia il rapporto annuale sul programma di partenariato individuale tra la Svizzera e la NATO (Individuelles Partnerschaftsprogramm zwischen der Schweiz und der Nato, non tradotto in italiano) e il rapporto annuale del Consiglio federale sulla partecipazione della Svizzera al Consiglio di Partenariato Euro-Atlantico e al Partenariato per la pace.</p><p>Si pu\u00f2 pertanto ritenere che la cooperazione nel campo dell'istruzione militare sia sufficientemente documentata. Al Parlamento non mancano gli strumenti per esercitare la sua vigilanza. Il Consiglio federale considera quindi che quanto richiesto dal postulato sia gi\u00e0 ampiamente realizzato e, in particolare, ritiene che nell'ambito del presente parere non valga la pena riassumere ancora una volta la cooperazione nel campo dell'istruzione militare degli ultimi vent'anni. L'onere che ne deriverebbe sarebbe decisamente sproporzionato.</p><p>Ad ogni modo si entrer\u00e0 qui nel merito, pur se sommariamente, delle domande del postulato che toccano il quadro giuridico:</p><p>L'articolo 48a della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare autorizza il Consiglio federale a concludere, nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, convenzioni internazionali concernenti l'istruzione della truppa all'estero, l'istruzione di truppe straniere in Svizzera e le esercitazioni congiunte con truppe straniere. Esso \u00e8 inoltre autorizzato a delegare al DDPS la conclusione di accordi concernenti progetti d'istruzione particolari. L'articolo 150a della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare lo autorizza inoltre a concludere con altri Stati convenzioni internazionali per regolare gli aspetti giuridici e amministrativi risultanti dall'invio temporaneo di militari svizzeri all'estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera. I singoli accordi stabiliscono di volta in volta le condizioni della cooperazione. Tra di esse figurano in particolare anche le prescrizioni di sicurezza, le responsabilit\u00e0 in caso di danno e la competenza per il perseguimento di eventuali reati e infrazioni disciplinari.</p><p>I contenuti concreti della cooperazione in materia di istruzione militare, le priorit\u00e0 nella scelta dei campi di cooperazione e dei partner nonch\u00e9 il controlling sull'applicazione degli accordi sono stabiliti nelle istruzioni del DDPS del 1\u00b0 dicembre 2003 concernenti la cooperazione con l'estero in materia d'istruzione (Weisungen des VBS \u00fcber die milit\u00e4rische Ausbildungszusammenarbeit mit dem Ausland, non tradotte in italiano).</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1189555200000)\/","SubmittedBy":"Widmer Hans","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1191542400000)\/","ResponsibleDepartment":6,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DDPS","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"9","Category":null,"Modified":"\/Date(1690539504380)\/","SubmissionDate":"\/Date(1181174400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4717,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica di sicurezza"}}