{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073327,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20073327,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"07.3327","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Viaggi di pesca. Soppressione del divieto di fatto","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di attuare tutte le misure possibili, affinch\u00e9 l'importazione - in particolare da Canada, Alaska, Russia e America del Sud - da parte di privati, di una quantit\u00e0 di pesce non superiore a 30 chilogrammi, pescato personalmente e destinato esclusivamente al consumo privato, rimanga esente da controlli e autorizzazioni.</p><p>A tale scopo, nel quadro dell'accordo agricolo Svizzera-UE, il Consiglio federale negozia con l'UE o con la Commissione CE una regolamentazione derogatoria corrispondente, come per l'importazione di prodotti animali, ad esempio, dall'Islanda.</p>","ReasonText":"<p>Il 18 aprile 2007, nel quadro dell'accordo agricolo Svizzera-UE, in seguito alle pressioni esercitate da quest'ultima il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA). Oltre le circa 10 000 persone che, in Svizzera, praticano la pesca amatoriale o sportiva e che vogliono avere la possibilit\u00e0 di portare con s\u00e9 a casa il pesce - affumicato o congelato fresco, per il consumo personale - catturato in Canada, Alaska, Russia o America del Sud, l'attuazione dell'ordinanza suddetta colpisce in misura eccessiva anche le PMI attive nel settore turistico che offrono la maggior parte di questi viaggi di pesca.</p><p>Infatti, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2008 i pescatori interessati sarebbero tenuti a:</p><p>a. informare via fax il veterinario di confine presso l'aeroporto, almeno 24 ore prima dell'arrivo in Svizzera, su quando e quali specie di pesci soggette a controllo arriveranno a destinazione (lo sdoganamento pu\u00f2 per\u00f2 in seguito avvenire soltanto durante l'orario di attivit\u00e0 del servizio veterinario di confine);</p><p>b. avere precedentemente ottenuto un certificato dalle autorit\u00e0 sanitarie estere competenti attestante la sicurezza, sotto il profilo del pericolo di epizoozie, dei pesci catturati in natura.</p><p>Queste due disposizioni rendono di fatto impossibile importare pesce pescato personalmente, per il consumo privato, senza sottostare alle condizioni d'importazione vigenti per il commercio professionale, di difficile adempimento e costose. Da un lato, poich\u00e9 dalle localit\u00e0 discoste in America del Sud, Alaska o Canada di norma risulta impossibile inviare un fax 24 ore prima della partenza. D'altro canto, perch\u00e9 proprio le competenti autorit\u00e0 canadesi non rilasciano a privati i certificati sanitari di cui sopra, in quanto ci\u00f2 comporterebbe per loro un onere eccessivo. Nel caso di Argentina, Cile o Russia, l'ottenimento di tali certificati \u00e8 reso impossibile dalla mancanza di moduli ufficiali corrispondenti, da utilizzare in ambito non commerciale e dunque validi anche per i pescatori dilettanti. E anche l'alternativa proposta dall'Ufficio federale di veterinaria - affidare il pesce catturato a commercianti affinch\u00e9 lo esportino in Svizzera - risulta impraticabile a causa delle distanze di trasporto e dei costi da sostenere. Prescindendo da ci\u00f2, gli aeroporti svizzeri non disporrebbero delle infrastrutture necessarie ai controlli del servizio veterinario di confine per lo sdoganamento, in un lasso di tempo adeguato, di interi carichi di pesce trasportato dall'Alaska o dal Canada mediante voli charter.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>L'allegato 11 (\"allegato veterinario\") dell'accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunit\u00e0 europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) consente la facilitazione degli scambi commerciali di animali vivi e prodotti animali. In virt\u00f9 del mutuo riconoscimento dell'equivalenza nel settore delle derrate alimentari di origine animale, dall'inizio del 2007 tutte le aziende di produzione possono esportare nell'UE senza dover adempiere a requisiti supplementari. Tuttavia, l'importazione e l'esportazione dei prodotti in questione sono ancora soggette al controllo veterinario di confine. Il consenso dell'UE riguardo all'abrogazione di questi controlli \u00e8 subordinato al recepimento, da parte svizzera, delle disposizioni UE che disciplinano l'importazione di animali e merci da Paesi terzi, nonch\u00e9 all'adeguamento dei controlli veterinari di confine agli standard UE allo scopo di impedire che animali e merci possano giungere illecitamente da Paesi terzi nell'UE passando per gli aeroporti svizzeri.</p><p>Mediante l'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.10) e le ordinanze ad essa correlate - in particolare l'ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (RS 916.443.13) - la Svizzera ha creato i presupposti per un ampliamento dell'accordo veterinario, importante sotto il profilo economico generale. Le condizioni per l'importazione in Svizzera corrispondevano gi\u00e0 ampiamente a quelle vigenti nell'UE. Sussistevano alcune differenze nel settore del traffico viaggiatori. In effetti, viste la scarsa entit\u00e0 della produzione ittica commerciale della Svizzera e la sua ripartizione su una vasta area di territorio, il rischio che siano introdotte epizoozie con l'importazione di pesci pescati da privati \u00e8 considerato minimo, e ci\u00f2 spiega la scarsa severit\u00e0 delle disposizioni precedentemente vigenti in quest'ambito. Invece negli Stati in cui questo tipo di produzione svolge un ruolo economicamente importante, l'introduzione di una malattia ittica pu\u00f2 avere conseguenze disastrose. Le misure di protezione adottate dall'UE tengono conto del fatto che i prodotti in questione, ad importazione avvenuta, possono circolare liberamente anche negli Stati che necessitano di un livello elevato di protezione. Per questa ragione, da parte dell'UE \u00e8 stato sottolineato che in questo settore disposizioni derogatorie in favore della Svizzera non sarebbero state prese in considerazione. Nell'attuale situazione, una rinegoziazione delle disposizioni in materia di importazione del pesce pescato da privati sarebbe inutile, visto che in questo settore l'UE non potrebbe fare concessioni alla Svizzera e precludere ai propri Stati membri l'ottenimento di pari condizioni.</p><p>Anche con la nuova regolamentazione, sar\u00e0 in parte possibile importare pesce pescato personalmente da privati: questi ultimi dovranno tuttavia adempiere condizioni pi\u00f9 severe.  Gli operatori turistici avranno altres\u00ec la possibilit\u00e0 di offrire alla loro clientela ulteriori servizi finalizzati all'adempimento delle formalit\u00e0 amministrative.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1190332800000)\/","SubmittedBy":"Leutenegger Filippo","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1244764800000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|28","Category":null,"Modified":"\/Date(1779238121020)\/","SubmissionDate":"\/Date(1181779200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4717,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Questioni sociali"}}