{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073331,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20073331,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"07.3331","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Partecipazione degli Svizzeri all'estero alle elezioni del Consiglio degli Stati","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato ad adoperarsi affinch\u00e9 in tutti i cantoni gli Svizzeri all'estero abbiano il diritto di partecipare alle elezioni del Consiglio degli Stati.</p><p>Il 31 dicembre 2006 ben 645 010 cittadini svizzeri erano domiciliati all'estero e ogni anno se ne aggiungono oltre 10 000. Alla stessa data 111 249 nostri connazionali erano registrati presso le competenti autorit\u00e0 comunali svizzere per l'esercizio dei propri diritti politici. Solo in pochi cantoni gli Svizzeri all'estero hanno il diritto di partecipare a votazioni e a elezioni cantonali. Poich\u00e9 l'elezione del Consiglio degli Stati \u00e8 un'elezione cantonale, ne consegue che, nella maggior parte dei cantoni, i nostri connazionali all'estero non hanno la possibilit\u00e0 di eleggere i rappresentanti alla Camera alta dell'Assemblea federale. Si tratta di un fatto inaccettabile di fronte alla volont\u00e0 esplicita del legislatore di garantire ai nostri connazionali all'estero la possibilit\u00e0 di partecipare a elezioni e votazioni a livello federale. Il cantone di Zurigo ha concesso ai propri cittadini all'estero il diritto di voto per l'elezione del Consiglio degli Stati. Un modello simile potrebbe essere adottato anche da altri cantoni in modo da garantire ai nostri connazionali all'estero quantomeno la partecipazione alle elezioni della Camera alta del Parlamento federale.</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Come giustamente afferma l'autore del postulato, l'elezione del Consiglio degli Stati \u00e8 di competenza cantonale. L'articolo 150 della Costituzione federale svizzera descrive la composizione e l'elezione del Consiglio degli Stati. Nel capoverso 3 si legge: \"La procedura d'elezione \u00e8 determinata dal cantone.\" Di conseguenza, tale procedura \u00e8 retta dal diritto cantonale, come anche l'eleggibilit\u00e0 e il diritto di voto. I cantoni possono pertanto definire il diritto di voto attivo e passivo senza fare riferimento alla legge federale sui diritti politici. Sono liberi anche di stabilire il limite d'et\u00e0 e le possibilit\u00e0 di rielezione. </p><p>Ci\u00f2 ha quale conseguenza che i nostri connazionali dell'estero possono partecipare all'elezione del Consiglio degli Stati unicamente nei cantoni che accordano loro questo diritto di voto a livello cantonale. Attualmente questo avviene nei seguenti cantoni: Berna, Basilea Campagna, Friburgo, Ginevra, Grigioni, Giura, Neuch\u00e2tel, Soletta, Svitto, Ticino e Zurigo. Nel cantone di Zurigo, evocato dall'autore del postulato, la base legale pertinente permette ai nostri connazionali dell'estero di partecipare all'elezione del Consiglio degli Stati a condizione che abbiano il diritto di voto in materia federale.</p><p>A livello federale, gli Svizzeri all'estero sono ammessi a partecipare all'elezione del Consiglio nazionale senza restrizioni purch\u00e9 adempiano le condizioni fissate dalla legislazione federale. Possono esercitare il loro diritto di voto nel cantone in cui si trova il loro comune di voto; per contro, sono eleggibili in qualsiasi cantone in cui la loro candidatura \u00e8 presentata purch\u00e9 siano registrati presso un comune di voto. </p><p>Il Consiglio federale ha costantemente sostenuto e incoraggiato gli Svizzeri all'estero a esercitare i loro diritti politici (parere del 24 novembre 1999 del Consiglio federale sulla mozione Zapfl 99.3496). A tale proposito si pu\u00f2 menzionare il progetto \"Vote \u00e9lectronique\", che agevolerebbe anche la partecipazione degli Svizzeri all'estero alle votazioni ed elezioni (parere del 30 maggio 2007 del Consiglio federale sulla mozione Leutenegger Oberholzer 07.3197). </p><p>Il Consiglio federale riconosce la situazione insoddisfacente per gli Svizzeri all'estero: infatti, in taluni cantoni sono ammessi alle elezioni del Consiglio degli Stati, in altri cantoni questa possibilit\u00e0 \u00e8 loro negata. Per questo motivo il Consiglio federale raccomanda, nell'ottica della parit\u00e0 di diritti, che tutti i cantoni permettano agli Svizzeri all'estero che hanno il diritto di voto e di eleggibilit\u00e0 di poter partecipare alle elezioni del Consiglio degli Stati. In questo senso, il Consiglio federale \u00e8 pronto ad accogliere il postulato.</p>  Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.","FederalCouncilProposal":18,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1197590400000)\/","SubmittedBy":"Fehr Mario","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1308096000000)\/","ResponsibleDepartment":3,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento degli affari esteri","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFAE","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|421","Category":null,"Modified":"\/Date(1750810270340)\/","SubmissionDate":"\/Date(1181779200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4717,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Parlamento"}}