{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073345,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20073345,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"07.3345","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Esperimenti su primati","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di presentare, prima dell'entrata in vigore della legge e dell'ordinanza sulla protezione degli animali, un rapporto in cui spiega come conta di chiarire l'espressione \"dignit\u00e0 della creatura\" in modo che, in caso di esperimenti con animali, il principio di ponderazione degli interessi non sia oggetto di interpretazioni unilaterali e moralmente contestabili.</p>","ReasonText":"<p>Come molti, anch'io sono sensibile alla questione del rispetto della dignit\u00e0 della creatura, soprattutto nell'ambito di esperimenti con le scimmie. Ho deciso di deporre la presente interpellanza poich\u00e9 ho ricevuto informazioni pi\u00f9 precise riguardo al tipo di esperimenti che sono stati vietati dalla Direzione della sanit\u00e0 pubblica a Zurigo.</p><p>Con l'introduzione dell'espressione \"dignit\u00e0 della creatura\" la Costituzione (art.  120) e la legge sulla protezione degli animali (LPA) sono state arricchite di un principio etico, del quale non \u00e8 ancora chiaro l'utilizzo nell'ambito di trattamenti o esperimenti con animali. Secondo la nuova LPA, dignit\u00e0 significa rispetto del valore dell'animale nell'ambito di esperimenti; l'articolo 13 LPA recita: \"Gli esperimenti che causano agli animali dolori, sofferenze o lesioni, li pongono in grave stato d'ansiet\u00e0 o possono pregiudicarne considerevolmente lo stato generale devono essere limitati 'all'indispensabile'.\" I criteri che definiscono l'\"indispensabile\" sono stabiliti dal Consiglio federale.</p><p>Di conseguenza, sulla base della ponderazione di interessi, in Svizzera non si eseguono pi\u00f9, da vent'anni, esperimenti animali con grandi scimmie antropoidi. Si ricorre infatti a scimpanz\u00e9, gorilla o orango-tango solo in casi scientifici estremamente rari, decisamente limitati e di considerevole importanza per l'essere umano.</p><p>Con decisione del 26 febbraio 2007, la Direzione della sanit\u00e0 pubblica del cantone Zurigo ha ritirato l'autorizzazione di sperimentazione animale a un progetto di ricerca con scimmie rhesus del professor Kevan A.C. Martin e del dottor Daniel C. Kiper, privat-docent (incaricato di corsi), gi\u00e0 autorizzato dall'Ufficio federale di veterinaria (163/2006). D'altro canto, lo svolgimento degli esperimenti era stato da anni autorizzato, con una procedura simile, per altri soggetti. Nel senso della ponderazione di interessi, la Direzione della sanit\u00e0 pubblica ritiene, che se il valore scientifico degli esperimenti con scimmie rhesus (che secondo il Fondo nazionale svizzero \u00e8 molto elevato) \u00e8 indiscutibile, il beneficio tratto in termini di nuove conoscenze \u00e8 considerato minore rispetto a quello medico che ci si potrebbe attendere, visto che gli esperimenti sono solo a livello di ricerca di base. A sostegno della sua tesi la Direzione della sanit\u00e0 pubblica ha addotto il concetto costituzionale (art. 80 e art. 120 cpv. 2) di \"dignit\u00e0 della creatura\", la cui interpretazione non \u00e8 ancora esecutoria nel quadro della legislazione sulla protezione degli animali.</p><p>Se si dovesse dar seguito alla rivendicazione di un divieto totale degli esperimenti sui primati, richiesto dalle cerchie di protezione degli animali, si rinuncerebbe, nel contempo, al principio stesso di ponderazione di interessi e, anche in casi urgenti, qualsiasi ponderazione di interessi diventerebbe impossibile. Questa \u00e8 la ragione che mi fa ritenere indispensabile un chiarimento da parte del Consiglio federale.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali definisce la dignit\u00e0 dell'animale come \"il valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all'animale un aggravio che non pu\u00f2 essere giustificato da interessi preponderanti \u00e8 lesivo della sua dignit\u00e0. Vi \u00e8 aggravio per l'animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l'animale viene posto in stato d'ansiet\u00e0 o mortificato, se s'interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacit\u00e0, oppure se l'animale viene eccessivamente strumentalizzato.\" (FF 2006 315, art. 3 lett. a) Inoltre, per quanto concerne gli esperimenti sugli animali, l'articolo 17 di detta legge stabilisce che \"gli esperimenti che provocano all'animale dolori, sofferenze o lesioni, lo pongono in stato d'ansiet\u00e0 oppure che possono compromettere in misura notevole il suo stato generale o ledere in altro modo la sua dignit\u00e0 devono essere limitati al minimo indispensabile\".</p><p>Secondo la nuova legge sulla protezione degli animali, una ponderazione degli interessi \u00e8 quindi necessaria per valutare se, in un caso concreto, viene lesa la dignit\u00e0 dell'animale. La dignit\u00e0 della creatura figura anche nella legge sull'ingegneria genetica (RS 814.91; art. 8), che prevede pure una ponderazione degli interessi per valutare, caso per caso, se vi \u00e8 un pregiudizio alla dignit\u00e0 dell'animale. Alcuni elementi esplicativi per applicare la nozione di dignit\u00e0 dell'animale sono contenuti, per esempio, nella presa di posizione congiunta della Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU) e della Commissione federale per gli esperimenti sugli animali (CFEA), intitolata \"La dignit\u00e0 dell'animale\", del mese di febbraio 2001 nonch\u00e9 nel documento \"Principi etici e direttive per gli esperimenti sugli animali\" dell'Accademia svizzera delle scienze mediche e dell'Accademia svizzera di scienze naturali. Per quanto concerne gli esperimenti sui primati, vi rinviamo al rapporto del mese di maggio 2006 della CFEA e della CENU intitolato \"Ricerca sui primati - una valutazione etica\". </p><p>Nel suo messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali, il Consiglio federale ha gi\u00e0 rilevato che la dignit\u00e0 dell'animale non pu\u00f2 essere concretizzata in un modo pi\u00f9 preciso e che occorre decidere nel caso concreto, dopo una ponderazione degli interessi, se la dignit\u00e0 \u00e8 rispettata (FF 2003 599). Nel suo rapporto del 19 aprile 2007 concernente l'iniziativa parlamentare Graf Maya, anche la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale \u00e8 giunta alla conclusione che le commissioni competenti possono rilasciare una parere etico inerente agli esperimenti sugli animali in base alla nuova legge sulla protezione degli animali. Il principio della ponderazione degli interessi da parte di specialisti ha dato buoni risultati e di conseguenza occorre mantenerlo (iniziativa parlamentare Graf Maya 06.464, Divieto di effettuare su primati esperimenti che causano disagi di grado medio ed elevato).</p><p>Di conseguenza riteniamo che non sia opportuno elaborare un rapporto del Consiglio federale concernente l'applicazione della nozione di dignit\u00e0 dell'animale. Tuttavia non si pu\u00f2 escludere che, in vista della sua applicazione uniforme, l'ufficio competente, cio\u00e8 l'Ufficio federale di veterinaria, emetta adeguate direttive tecniche in collaborazione con le commissioni specializzate. Del resto \u00e8 previsto di mettere in vigore la nuova legge sulla protezione degli animali non appena l'elaborazione delle relative ordinanze d'applicazione sar\u00e0 conclusa, dal momento che l'entrata in vigore non deve dipendere dalla presentazione di un rapporto del Consiglio federale.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1188950400000)\/","SubmittedBy":"Langenberger Christiane","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1190201981280)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"36|52","Category":null,"Modified":"\/Date(1779237094390)\/","SubmissionDate":"\/Date(1182124800000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":4717,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Scienza e ricerca|Ambiente"}}