{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073397,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20073397,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"07.3397","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Diritto di seguito per gli artisti","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Attualmente \u00e8 in corso una revisione parziale della legge sul diritto d'autore. Tale revisione parziale persegue anzitutto lo scopo di trasporre nel diritto nazionale i due trattati dell'OMPI risalenti al 1996. Un altro obiettivo della revisione \u00e8 quello di creare una legge moderna ed eurocompatibile. </p><p>Anche l'attuale progetto di revisione del Consiglio federale non prevede un diritto di seguito per gli artisti, bench\u00e9 questi ultimi l'avessero rivendicato gi\u00e0 nel 1992 in occasione della revisione totale della legge in questione. </p><p>In tale contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande: </p><p>1. Come pu\u00f2 giustificare l'assenza di un diritto di seguito, bench\u00e9 la Svizzera abbia firmato la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (versione del 24 luglio 1971) che prevede esplicitamente un tale diritto di seguito (art. 14ter cpv. 1)?</p><p>2. Cosa intende intraprendere per eliminare questo grave pregiudizio nei confronti degli artisti svizzeri? L'esclusione dalla partecipazione alle entrate realizzate dalle vendite successive delle loro opere originali non riguarda soltanto la Svizzera, ma l'intero spazio dell'UE. Gli artisti appartenenti a un Paese dell'UE possono, per contro, dal 1\u00b0gennaio 2006, far valere un diritto di seguito applicabile a tutte le vendite successive effettuate nell'UE. </p><p>3. \u00c8 consapevole del fatto che senza il diritto di seguito il commercio d'arte svizzero \u00e8 avvantaggiato rispetto al commercio negli Stati dell'UE e ci\u00f2 a scapito degli artisti indigeni?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. \u00c8 vero che la Convenzione di Berna prevede il diritto di seguito, il cui scopo \u00e8 la tutela di opere letterarie e artistiche. Non sussiste tuttavia alcun obbligo di introdurlo nel diritto nazionale. L'importanza del diritto di seguito \u00e8 limitata di modo che se vi si rinuncia non occorre avanzare una riserva al momento di aderire alla convenzione. Cos\u00ec, oltre agli Stati dell'UE, obbligati a introdurlo nella loro legislazione, tale diritto \u00e8 previsto soltanto da 25 dei 163 Stati membri della convenzione di Berna.</p><p>2. Il diritto di seguito permette agli artisti di partecipare ai ricavi delle vendite successive di un'opera o di un manoscritto originali. Il 98 per cento di tutte le opere sono vendute una sola volta. Soltanto pochi artisti affermati potrebbero approfittare di un diritto di seguito.</p><p>In Svizzera si \u00e8 gi\u00e0 discusso ampiamente della questione del diritto di seguito. Nell'ambito della revisione totale del 1992 si \u00e8 volutamente rinunciato all'introduzione di un tale diritto. Prima di dare il via alla corrente revisione parziale della legge sul diritto d'autore, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del mercato dell'arte e dell'Ufficio federale della cultura, da artisti e da altri interessati ha valutato l'opportunit\u00e0 di integrare nell'avamprogetto il diritto di seguito, valutando quale forma avrebbe potuto assumere in considerazione dell'evoluzione della situazione in seno all'UE. \u00c8 emerso che la posizione degli interessati non \u00e8 mutata dopo l'entrata in vigore della legge sul diritto d'autore riveduta. Restavano inoltre importanti divergenze quanto all'eventuale forma del diritto di seguito. I favorevoli esigevano un livello di protezione superiore a quello della direttiva europea, il che svantaggerebbe il commercio d'arte svizzero rispetto a quello dei Paesi dell'UE. La maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione relativa alla revisione parziale ha respinto l'iscrizione di un diritto di seguito. </p><p>Il Consiglio federale non vede quindi il motivo di rimettere in discussione la decisione presa dal legislatore nell'ambito della revisione totale della legge.</p><p>3. Il mantenimento della vigente situazione giuridica comporta in effetti un certo vantaggio rispetto al mercato londinese dell'arte. Con l'introduzione del diritto di seguito, il mercato dell'arte svizzero sarebbe svantaggiato, soprattutto rispetto a quello di New York, in quanto tale prerogativa non \u00e8 prevista dal diritto di tale stato americano.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1190332800000)\/","SubmittedBy":"Thanei Anita","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1244764800000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2831","Category":null,"Modified":"\/Date(1690533545973)\/","SubmissionDate":"\/Date(1182297600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4717,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Cultura"}}