{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20073626,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20073626,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"07.3626","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Vigilanza sulle associazioni di aiuto al suicidio","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di elaborare una regolamentazione legale uniforme che disciplini la vigilanza sulle associazioni di aiuto al suicidio in Svizzera e limiti il turismo del suicidio.</p>","ReasonText":"<p>Soprattutto una delle associazioni di aiuto al suicidio si sta attualmente spingendo fino ai limiti della legislazione cantonale e mette a dura prova l'opinione pubblica con il modo in cui sfrutta il turismo del suicidio. Non pu\u00f2 essere che, da una parte, coloro che desiderano morire, per quanto ancora possibile, con dignit\u00e0 debbano passare sotto le forche caudine e, dall'altra, si sfruttino quartieri residenziali, alberghi e ora anche edifici industriali per rendere possibile una morte dignitosa.</p><p>In Svizzera l'aiuto al suicidio \u00e8 lecito, se non \u00e8 prestato egoisticamente. Si ha tuttavia l'impressione che singole associazioni prestino tale aiuto soprattutto per fare un affare e per motivi economici, e che in tal modo l'aiuto degeneri in un commercio indegno. Il Consiglio federale non pu\u00f2 sottrarsi alle proprie responsabilit\u00e0 ed \u00e8 invitato a creare le condizioni generali per dare la necessaria dignit\u00e0 all'aiuto al suicidio, elaborando finalmente il progetto di legge richiesto.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Rispetto ai Paesi confinanti, in Svizzera vige una regolamentazione liberale in materia di aiuto al suicidio. Se non poggia su motivi egoistici, l'aiuto al suicidio in Svizzera non \u00e8 punibile. Questa particolare normativa esiste dall'entrata in vigore del Codice penale, ossia dal 1942, ed ha contribuito in modo determinante a far nascere le organizzazioni di aiuto al suicidio e il cosiddetto turismo della morte sul territorio elvetico. Negli ultimi anni, tale fenomeno ha suscitato vive controversie: di fronte ai rischi di abuso insiti nel suicidio assistito, da pi\u00f9 parti \u00e8 giunta la richiesta di elaborare una legislazione specifica. </p><p>Il 31 maggio 2006, il Consiglio federale ha esaminato il rapporto \"Aiuto al suicidio e medicina palliativa - la Confederazione deve legiferare?\", pubblicato dal Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP) il 24 aprile 2007. In risposta alla mozione 03.3180, \"Eutanasia e medicina palliativa\", presentata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S), esso ha raccomandato al Parlamento di rinunciare ad adottare a livello federale una regolamentazione generale sull'ammissione e la vigilanza delle organizzazioni di aiuto al suicidio al fine di combattere il turismo della morte. Uno dei motivi essenziali alla base di tale decisione consiste nel fatto che a livello cantonale e comunale vi sono chiari obblighi di controllo e intervento per individuare e impedire gli abusi, obblighi cui alcuni cantoni non si sono sempre conformati in passato. </p><p>Le organizzazioni di aiuto al suicidio, i loro rappresentanti e i medici che collaborano con esse sottostanno a numerose regolamentazioni legali. A livello di diritto federale, le disposizioni pertinenti figurano non soltanto nella Costituzione federale e nel diritto penale, ma anche nel diritto sanitario e in quello civile. In particolare occorre menzionare le disposizioni del Codice penale a protezione della vita (CP; RS 311.0; art. 111 segg.) e le norme del diritto in materia di stupefacenti e di agenti terapeutici applicabili alla prescrizione e alla distribuzione del pentobarbitale sodico (NAP), sostanza letale utilizzata nella pratica dell'aiuto al suicidio assistito. A tali disposizioni si aggiungono diverse norme a livello cantonale e comunale nonch\u00e9 le regole deontologiche mediche. </p><p>Il 29 agosto 2007, il Consiglio federale si \u00e8 ancora una volta chinato sulla questione della prevenzione degli abusi in materia di aiuto al suicidio e, pi\u00f9 concretamente, sulla necessit\u00e0 di procedere a una revisione del diritto in materia di stupefacenti. Per prendere la sua decisione, si \u00e8 fondato sul rapporto completivo del luglio 2007, in cui il DFGP analizza il quadro giuridico vigente e le opzioni d'intervento a livello federale. Come nel 2006, il Consiglio federale \u00e8 giunto alla conclusione che non \u00e8 necessario un intervento da parte del legislatore. </p><p>L'aiuto al suicidio \u00e8 una questione delicata, che preoccupa non soltanto la cerchia intima di un paziente che esprime il desiderio di morire ma anche l'opinione pubblica in generale, come testimoniano le reazioni all'odissea cui devono sottoporsi le persone che desiderano mettere fine ai loro giorni. Nondimeno, nel contempo occorre rilevare che le autorit\u00e0 competenti sono oggi molto pi\u00f9 attive rispetto al passato, il che finisce per ostacolare il turismo della morte. Come risulta dal rapporto del DFGP del 24 aprile 2006, la maggior parte degli abusi concepibili in materia di aiuto al suicidio costituiscono anche violazioni delle prescrizioni di diritto penale e sanitario. Spetterebbe dunque in particolare alle autorit\u00e0 di perseguimento penale e alle autorit\u00e0 competenti in materia sanitaria intervenire e determinare se, nella fattispecie, l'organizzazione di aiuto al suicidio opera per interessi economici.</p><p>Gli argomenti summenzionati si applicano anche a un'eventuale legislazione sulla vigilanza delle organizzazioni di aiuto al suicidio. Il Consiglio federale ritiene che un utilizzo sistematico degli attuali dispositivi legali di controllo e d'intervento permetta gi\u00e0 di centrare gli obiettivi voluti da una tale legge, ossia impedire e individuare gli abusi. Esso reputa inoltre che l'adozione di un disciplinamento in materia di ammissione e vigilanza delle organizzazioni di aiuto al suicidio equivalga a rilasciare un'autorizzazione ufficiale. Tale misura andrebbe nella direzione opposta a quella auspicata dalla mozione, poich\u00e9 incoraggerebbe ancor pi\u00f9 la prassi dell'aiuto al suicidio e quindi anche il turismo della morte. Nondimeno, il Consiglio federale prende atto che, ciononostante, il cantone di Zurigo ha deciso di legiferare in tal senso.</p><p>Per meglio tutelare la dignit\u00e0 di persone sofferenti e in fin di vita, il Consiglio federale punta invece a sostenere e migliorare lo sviluppo della medicina palliativa. Tale approccio terapeutico, centrato sulle necessit\u00e0 del paziente e dei suoi famigliari, tende infatti a far calare il numero di persone che desiderano morire.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1196208000000)\/","SubmittedBy":"Glanzmann-Hunkeler Ida","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1253862654617)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690549093083)\/","SubmissionDate":"\/Date(1191369600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4718,"SubmissionLegislativePeriod":47,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Salute"}}