{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083108,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20083108,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"08.3108","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Trasposizione dell'acquis comunitario dell'UE nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione: conseguenze","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di presentare un rapporto che risponda alle domande seguenti. </p><p>1. La direttiva sulla cittadinanza dell'Unione, in vigore dal 30 aprile 2006, mira a introdurre una cittadinanza dell'Unione per i cittadini degli Stati membri dell'UE al posto delle attuali cittadinanze nazionali?</p><p>2. Nell'ambito dell'obbligo di trasposizione dell'acquis comunitario previsto dagli accordi bilaterali e in particolare dall'accordo sulla libera circolazione, una tale direttiva sulla cittadinanza dell'Unione sar\u00e0 ripresa automaticamente dalla Svizzera?</p><p>3. In caso affermativo, ci\u00f2 significa che un giorno anche la cittadinanza svizzera sar\u00e0 sostituita da quella dell'Unione in caso di rinnovo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone dopo il 2009?</p><p>4. In caso negativo, come intende il Consiglio federale evitare alla Svizzera di dover riprendere, in tale ambito, l'acquis comunitario nel caso della direttiva sulla cittadinanza dell'Unione?</p>","ReasonText":"<p>Dalla documentazione relativa alla consultazione sul rinnovo dell'accordo sulla libera circolazione risulta quanto segue:</p><p>Estratto dal rapporto relativo alla consultazione sul rinnovo, dopo il 2009, dell'accordo sulla libera circolazione, pagina 23</p><p>3.1.2 Eventuali adeguamenti futuri </p><p>3.1.2.1 Libera circolazione </p><p>In occasione della quinta riunione del comitato misto (2006) \u00e8 stato toccato per la prima volta il tema del divario esistente tra le disposizioni (statiche) dell'accordo e l'acquis comunitario (dinamico), dovuto in particolare all'entrata in vigore, il 30 aprile 2006, della nuova direttiva CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (direttiva sulla cittadinanza). Oltre a riunire in un unico testo l'intero ambito del diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'UE, disciplinato in precedenza da due regolamenti e da nove direttive, questa direttiva modifica sensibilmente i diritti degli immigrati provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea alla libera circolazione, conferendo loro una vera e propria cittadinanza - da qui il nome della direttiva - e lo statuto ad essa associato, anche nei confronti degli immigrati provenienti da Stati terzi in caso di ricongiungimento famigliare con un cittadino della Comunit\u00e0 europea. La direttiva sulla cittadinanza riprende in particolare la giurisprudenza recente della Corte di Giustizia delle Comunit\u00e0 europee (CGCE); alcune decisioni di quest'ultima non devono tuttavia essere riprese dal Tribunale federale svizzero (TF) perch\u00e9 successive alla data di sottoscrizione dell'accordo. </p><p>Poich\u00e9 il comitato misto non \u00e8 competente per la modifica del testo dell'accordo e del relativo allegato I che disciplina i diritti conferiti ai cittadini svizzeri e dell'UE, soltanto una revisione dell'accordo ai sensi del relativo articolo 18, soggetta all'approvazione da parte del Parlamento svizzero, consentirebbe di porre rimedio alla discrepanza attualmente riscontrabile tra l'acquis comunitario da un lato e l'accordo sulla libera circolazione delle persone dall'altro. Un'eventuale adozione di questa direttiva verr\u00e0 giudicata in via definitiva, rispettivamente avr\u00e0 luogo solo quando si sar\u00e0 conclusa la procedura di approvazione per la continuazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. La direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 disciplina la circolazione, in particolare l'entrata, il soggiorno e l'allontanamento, dei cittadini dell'Unione europea (UE) fra gli Stati membri. Lo statuto del cittadino europeo che soggiorna in un altro Stato membro \u00e8 cos\u00ec ravvicinato a quello di un indigeno.</p><p>La nozione di cittadinanza europea \u00e8 stata introdotta nell'UE con il trattato di Maastricht. \u00c8 cittadino dell'Unione chiunque possiede la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento alla cittadinanza nazionale ma non la sostituisce. L'acquisto o la perdita della cittadinanza di uno Stato membro rientra nella competenza individuale di ciascun Paese membro. Pertanto per determinare se una persona possiede la cittadinanza di un Paese, continua a far stato unicamente il diritto nazionale dello Stato in questione.</p><p>2. La Svizzera non \u00e8 membro dell'Unione europea e quindi non \u00e8 vincolata dalla nozione di cittadinanza dell'Unione. La cittadinanza europea non fa parte dell'acquis comunitario ripreso nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). La nozione di cittadinanza e le relative conseguenze non sono pertanto applicabili alla Svizzera e ai suoi cittadini.</p><p>L'ALC non sancisce alcun obbligo per la Svizzera di riprendere nuovi atti giuridici (nuovo diritto comunitario). L'articolo 17 ALC prevede unicamente uno scambio di opinioni in seno al comitato misto sulle implicazioni di uno sviluppo della legislazione delle parti contraenti per il funzionamento dell'ALC. </p><p>3./4. La direttiva 2004/38/CE migliora soprattutto il diritto di soggiorno dei cittadini dell'UE semplificandone le condizioni e le formalit\u00e0 (p. es. sostituzione della carta di soggiorno con un semplice attestato), rafforza i diritti dei familiari (p. es. estendendo al partner registrato il diritto al ricongiungimento familiare), introduce un diritto di soggiorno permanente e precisa le condizioni di un allontanamento per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di salute pubblica. </p><p>L'ALC disciplina unicamente la libera circolazione delle persone in senso stretto, ossia nel senso classico delle quattro libert\u00e0 del mercato interno.</p><p>Proponiamo di respingere il postulato poich\u00e9 parte dall'idea infondata secondo cui la Svizzera sarebbe tenuta a riprendere il diritto comunitario come pure la direttiva 2004/38/CE; come indicato in precedenza, non esiste alcun obbligo di trasposizione. Anche un'eventuale trasposizione futura della direttiva da parte della Svizzera non comporterebbe la sostituzione della cittadinanza svizzera con quella dell'Unione.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1212105600000)\/","SubmittedBy":"Waber Christian","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1213370620243)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|2811","Category":null,"Modified":"\/Date(1690539842810)\/","SubmissionDate":"\/Date(1205884800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4802,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Migrazione"}}