{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083140,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20083140,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"08.3140","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari e adeguamento in Svizzera","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di presentare un disegno di legge, includendo la direttiva europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), al fine di rafforzare il mercato finanziario svizzero e di salvaguardarne la competitivit\u00e0 rispetto ai concorrenti dell'UE. In particolare, tutti gli intermediari finanziari, i gestori e i consulenti patrimoniali devono fare piena trasparenza sui costi dei servizi, informando attivamente anche su provvigioni, kickback e altre indennit\u00e0 che spettano loro.</p>","ReasonText":"<p>Agli investitori viene proposta una gamma sempre pi\u00f9 completa di servizi e strumenti finanziari. \u00c8 necessario intervenire con urgenza soprattutto sulle retrocessioni. Secondo indicazioni del Tribunale federale, l'81 per cento dei gestori patrimoniali esterni trascura di riversare le retrocessioni ai propri clienti, sebbene i clienti vi rinuncino espressamente soltanto nel 40 per cento dei casi all'incirca. Secondo stime, si tratterebbe di centinaia di milioni di franchi l'anno. Questa situazione \u00e8 preoccupante poich\u00e9, oltre al fatto che i clienti vengono depauperati di somme che spettano loro di diritto, i noti conflitti di obiettivi tra gestore patrimoniale e cliente vengono taciuti ai clienti.</p><p>La MiFID risolve questo problema perseguendo i seguenti obiettivi:</p><p>- esposizione trasparente dei costi dei servizi nei riguardi dei clienti;</p><p>- migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti secondo i seguenti criteri: corso, costi, rapidit\u00e0 e probabilit\u00e0 dell'esecuzione.</p><p>Da quando \u00e8 entrata in vigore la MiFID nell'Unione europea, gli investitori nello spazio europeo risultano avvantaggiati rispetto agli investitori in Svizzera. Oggi le filiali di societ\u00e0 svizzere di intermediazione mobiliare negli Stati dell'Unione europea sono gi\u00e0 assoggettate agli standard MiFID. Inoltre, le disposizioni applicabili ai conflitti di interessi si applicano all'intero gruppo (art. 22 direttiva di esecuzione MiFID) e quindi anche alla sede principale svizzera. Gli Stati membri dell'UE dichiareranno che gli standard MiFID sono applicabili anche alle succursali di Stati terzi. Sotto la pressione del mercato, numerose societ\u00e0 di intermediazione svizzere si sentono costrette a introdurre gli standard MiFID per rimanere competitive rispetto ai concorrenti dell'Unione europea.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Le \"norme di comportamento\" ai sensi dell'articolo 19 della direttiva europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) cui fa riferimento l'autrice della mozione obbligano le imprese di investimento ad agire \"in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti\" nel momento in cui prestano servizi di investimento. L'obbligo si applica soprattutto ai sistemi di incentivazione, ai conflitti di interessi e alla pubblicazione di informazioni per gli investitori. Le norme dettagliate corrispondenti sono fissate nella direttiva di esecuzione MiFID. Esse sono tuttavia molto complesse.</p><p>In Svizzera, le questioni delineate nella mozione sono gi\u00e0 regolamentate; inoltre, la giurisprudenza sulle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative al mandato stabilisce, per la gestione del patrimonio, gli obblighi di diligenza, fedelt\u00e0, informazione, pubblicazione e conteggio. La legge sulle borse (art. 11) e la legge sugli investimenti collettivi (art. 19 segg.) contengono le prescrizioni in materia di vigilanza. Tali norme vengono inoltre concretizzate mediante l'autodisciplina del settore finanziario. Vanno citate in questo contesto in particolar modo le \"regole di condotta per commercianti di valori mobiliari\" (1997), le \"direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale\" (2005), le \"direttive sulle informazioni relative ai prodotti strutturati destinati agli investitori\" (2007) dell'Associazione dei banchieri, le \"norme di comportamento per l'economia svizzera dei fondi di investimento\" (2000), la \"direttiva concernente la trasparenza nelle commissioni di gestione\" (2005) della Swiss Funds Association come pure le \"regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni\" (1999) dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni. La Commissione federale delle banche (CFB) sorveglia il rispetto di tali prescrizioni della legislazione in materia di vigilanza presso i maggiori gestori patrimoniali, ovvero le banche e i commercianti di valori mobiliari.</p><p>In seguito alla sentenza del Tribunale federale del marzo 2006 concernente le retrocessioni incassate da un gestore patrimoniale indipendente, numerosi attori del settore finanziario hanno adeguato i loro modelli aziendali e le basi contrattuali dopo averli controllati di propria iniziativa. In questo contesto, le affermazioni e le cifre citate nella motivazione della mozione vanno chiaramente relativizzate. \u00c8 inoltre discutibile l'affermazione secondo cui gli investitori in Svizzera sarebbero svantaggiati rispetto a quelli nello spazio europeo. Ad esempio non \u00e8 da escludere che per i clienti l'ammontare delle spese amministrative costituisca un fattore decisivo da cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'autrice della mozione, la nostra piazza finanziaria trae un vantaggio competitivo.</p><p>Al momento la CFB esamina attentamente la questione dei conflitti di interessi e dei sistemi di incentivazione nella distribuzione di prodotti d'investimento e nella gestione patrimoniale. Unitamente all'Amministrazione federale delle finanze e al settore finanziario, la CFB osserva scrupolosamente l'attuazione della MiFID.</p><p>Inoltre, le questioni sollevate sono strettamente correlate alla vigilanza dei gestori patrimoniali indipendenti. Durante gli ultimi dibattiti relativi alla legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, nel 2007, il Parlamento aveva aderito al parere del Consiglio federale, secondo il quale (almeno allora) bisognava rinunciare a un tale controllo.</p><p>Di conseguenza, il Consiglio federale ritiene che non vi sia la necessit\u00e0 di intervenire a livello legislativo.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1210723200000)\/","SubmittedBy":"Sommaruga Simonetta","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1211986532927)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24","Category":null,"Modified":"\/Date(1690488378887)\/","SubmissionDate":"\/Date(1205884800000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":4802,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze"}}