{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083329,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20083329,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"08.3329","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Obbligo di condurre un'indagine mirata prima dei lavori di manutenzione o di rifacimento","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di introdurre l'obbligo di condurre un'indagine mirata negli edifici che devono essere sottoposti a lavori di manutenzione o di rinnovo. Questa indagine incombe al committente.</p>","ReasonText":"<p>Esporre all'amianto lavoratori che non ne sono al corrente \u00e8 irresponsabile e pu\u00f2 avere gravi conseguenze sulla loro salute. Le fibre d'amianto liberate nel corso dei lavori di rifacimento o di manutenzione di minore entit\u00e0 contaminano anche l'aria degli ambienti chiusi per lunghi mesi, mettendo in pericolo a loro insaputa gli altri utenti dei locali. Questo tipo di inquinamento \u00e8 stato riscontrato di recente nel cantone di Ginevra, presso il cycle du Foron. Le polveri di amianto si accumulano peraltro sugli abiti da lavoro degli operai, che le portano su di s\u00e9 fino al proprio domicilio, mettendo potenzialmente a rischio i membri delle rispettive famiglie.</p><p>L'attuale legislazione non \u00e8 soddisfacente: in particolare l'articolo 60 dell'ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), secondo cui il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie per evitare che i lavoratori vengano a contatto con materiali come l'amianto. In effetti, i costi di una perizia finalizzata a individuare la presenza di amianto non devono ricadere sull'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, bens\u00ec del committente, in quanto il dovere di protezione non riguarda unicamente i lavoratori, ma anche gli utenti dell'edificio. Inoltre, i lavoratori indipendenti, categoria diffusa nell'edilizia, non soggiacciono alle disposizioni della OLCostr, eppure sono esposti anch'essi a questi rischi. Per tutte queste ragioni, quest'obbligo di perizia supera quindi il quadro del rapporto datore di lavoro-impiegato.</p><p>Introducendo una perizia obbligatoria ma mirata, che il committente dovr\u00e0 eseguire a proprie spese prima di qualsiasi lavoro di rinnovo, demolizione e risanamento potranno essere prese le misure di protezione necessarie, nel caso in cui fosse rilevata la presenza di amianto. L'obbligo di realizzare una perizia sar\u00e0 limitato alle parti destinate ad essere rinnovate, demolite o risanate. In tal modo si eviter\u00e0 un'analisi sistematica di tutti gli edifici, pur garantendo l'indispensabile protezione ai lavoratori e agli utenti. Il parco immobiliare verr\u00e0 cos\u00ec risanato passo dopo passo.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Come sostenuto dal Consiglio federale nel suo parere in risposta alla mozione Brunner Christiane (05.3320, Prevenzione in materia di amianto), la presenza in edifici di materiale contenente amianto non costituisce di per s\u00e9 un pericolo per la salute. Nella maggior parte dei casi questi materiali mettono in pericolo la salute delle persone soltanto quando sono lavorati o trattati meccanicamente, poich\u00e9 in questo modo si liberano quantit\u00e0 rilevanti di fibre di amianto pericolose.</p><p>Gi\u00e0 oggi, in caso di risanamenti importanti (demolizione, smantellamento) occorre accertare i rischi per la sicurezza e la salute prima di dare inizio ai lavori. Sulla base di tali accertamenti devono essere adottate le misure necessarie per evitare che i lavoratori entrino in contatto con sostanze quali l'amianto, mettendo cos\u00ec in pericolo la loro salute. I lavori di risanamento su materiali contenenti amianto e che presentano un potenziale di pericolo particolare devono essere notificati alla SUVA prima della loro esecuzione e possono essere effettuati soltanto da imprese riconosciute e specializzate in bonifiche dell'amianto (art. 60 segg. ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr; RS 832.311.141).</p><p>La presenza in edifici o impianti di amianto o materiali contenenti questa sostanza non \u00e8 sempre nota. C'\u00e8 quindi il rischio che, al momento di eseguire lavori di minore entit\u00e0 (p. es. manutenzione di stabili e impianti contenenti tali materiali), si liberino inconsapevolmente fibre di amianto. Nei locali in cui si svolgono i lavori ci\u00f2 pu\u00f2 portare a un'esposizione dei lavoratori (p.es. artigiani che eseguono i lavori od occupanti dello stabile interessati dalle immissioni).</p><p>Nel suo parere in risposta alla mozione Brunner Christiane 05.3320, il Consiglio federale aveva gi\u00e0 riconosciuto la necessit\u00e0 di intervenire affinch\u00e9, soprattutto nell'esecuzione di lavori di minore entit\u00e0, i lavoratori fossero informati dell'eventualit\u00e0 di entrare in contatto con materiali contenenti amianto. Per questo motivo, il 2 luglio 2008 il governo ha deciso di adeguare il 1\u00b0 gennaio 2009 le prescrizioni sulla sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, con riferimento all'amianto. Secondo le nuove disposizioni, se vi \u00e8 il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente tossiche come l'amianto, il datore di lavoro deve accertare accuratamente i pericoli, valutare i relativi rischi e pianificare le misure necessarie. Se si \u00e8 impegnato a eseguire i lavori di costruzione nell'ambito di un contratto d'appalto, il datore di lavoro deve integrare nel contratto i risultati della valutazione dei rischi e le misure dipendenti da tali risultati (art. 3 cpv. 2 OLCostr). Se durante i lavori di costruzione si dovessero inaspettatamente rinvenire sostanze particolarmente pericolose, occorre interrompere tali lavori e avvisare il committente. Anche in questo caso vanno in seguito valutati i rischi e pianificate le misure necessarie (art. 3 cpv. 1bis OLCostr). </p><p>Il Consiglio federale ritiene che la suddetta modifica d'ordinanza renda superfluo un obbligo di controllo generale da parte del committente e che, in questo modo, si sia gi\u00e0 tenuto conto della richiesta dell'autrice della mozione. Il collegio governativo propone quindi di respingerla.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1220400000000)\/","SubmittedBy":"Aubert Josiane","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1223045204370)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|2841|2846","Category":null,"Modified":"\/Date(1690489341753)\/","SubmissionDate":"\/Date(1213142400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4804,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Salute|Pianificazione territoriale e alloggi"}}