{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083355,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20083355,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"08.3355","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Applicazione del modello di convenzione dell'OCSE in materia di doppia imposizione","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di concludere una convenzione di doppia imposizione sul modello OCSE con scambio d'informazioni ampliato solo con gli Stati membri di questa organizzazione.</p>","ReasonText":"<p>Mentre in passato il Consiglio federale siglava trattati di doppia imposizione secondo il modello di convenzione OCSE solo con gli Stati che facevano parte di questa organizzazione, negli ultimi mesi si \u00e8 verificato un cambiamento di prassi. Il nostro governo intende ora applicare tale modello anche a Paesi non membri dell'OCSE. Una convenzione di doppia imposizione sul modello OCSE col Sudafrica \u00e8 in fase di ratifica al Consiglio nazionale (gli Stati l'hanno gi\u00e0 ratificata), mentre una convenzione simile con la Colombia \u00e8 gi\u00e0 stata firmata e vi \u00e8 l'intenzione di fare altrettanto con la Turchia. Per la Svizzera, la prassi di uno scambio allargato d'informazioni \u00e8 svantaggiosa e, in particolare per la piazza finanziaria che contribuisce con circa il 15 per cento alla formazione del PIL svizzero, potenzialmente dannosa. Per questo, in futuro dovrebbero essere stipulati trattati di doppia imposizione sul modello OCSE solo con i Paesi membri di questa organizzazione.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. L'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni disciplina lo scambio di informazioni. Tale scambio non deve comprendere unicamente le informazioni necessarie alla corretta applicazione delle convezioni per evitare la doppia imposizione ma anche le informazioni che servono all'attuazione del diritto interno dell'altro Stato, come pure informazioni che rientrano nell'ambito del segreto bancario.</p><p>2. Riguardo all'articolo 26 la Svizzera ha applicato una riserva, ragion per cui nemmeno con gli Stati dell'OCSE stipula uno scambio ampliato secondo il modello di convenzione dell'OCSE. Il nostro Paese ha sempre sostenuto il parere che l'obiettivo della CDI \u00e8 evitare le doppie imposizioni e non lottare contro la sottrazione fiscale come tale. La Svizzera \u00e8 comunque disposta a fornire informazioni in vista della corretta applicazione di una CDI e - nel quadro degli impegni assunti nei confronti dell'OCSE - anche in caso di frode fiscale e di societ\u00e0 holding ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 della legge sull'armonizzazione fiscale.</p><p>3. Nel settore fiscale l'OCSE si sforza di consolidare alcune norme come standard generali non soltanto per gli Stati membri dell'OCSE, ma anche per gli Stati terzi. Essa dispone in Asia, Africa e America latina di centri di formazione per gli impiegati statali di Paesi terzi nell'intento di promuovere un'ottica internazionale per quanto possibile armonizzata della fiscalit\u00e0 e delle sue norme. Questi centri di formazione riscontrano un certo successo. La formazione \u00e8 nella maggior parte incentrata su questioni relative alle CDI e include segnatamente il tema dell'assistenza amministrativa.</p><p>4. Da parecchi anni gli sforzi dell'OCSE sono stati intensificati, circostanza che si rispecchia nei lavori sulla cosiddetta \"concorrenza fiscale nociva\", estesi anche ai Paesi terzi. Anche in questo caso il primo piano compete alla trasparenza che dovrebbe essere garantita per il tramite di un'assistenza amministrativa \"ampliata\". Per quanto riguarda l'accesso alle informazioni bancarie per i bisogni del fisco, nel 2000 la Svizzera ha potuto tutelare il segreto bancario in ambito di imposte dirette nel quadro dell'elaborazione del corrispondente rapporto del comitato fiscale dell'OCSE. All'epoca la Svizzera ha garantito tramite un compromesso con gli altri Stati membri di sottoporre a revisione le proprie CDI affinch\u00e9 in futuro l'assistenza amministrativa fosse possibile anche ai fini dell'applicazione, in caso di frode fiscale, del diritto interno di uno Stato contraente. L'accesso a scopi fiscali alle informazioni bancarie non \u00e8 una questione ormai definitivamente conclusa. Anzi, i progressi nella ricerca della soluzione a questa questione sono oggetto di chiarimenti periodici. La Svizzera ha avuto occasione di recente di presentare un rapporto sulle soluzioni che ha adottato.</p><p>5. Conformemente alla politica perseguita finora, la Svizzera \u00e8 disposta a garantire anche a Stati non membri dell'OCSE l'assistenza amministrativa sia ai fini della corretta applicazione di una CDI, sia in caso di frode fiscale (ma per il momento nessuna assistenza amministrativa nel caso delle societ\u00e0 holding), questo nell'ipotesi che i pertinenti Stati facciano dipendere la conclusione di una CDI da una simile clausola di assistenza amministrativa ampliata e che soltanto in questo modo si possa concludere un accordo positivo per la nostra economia. Ne sono un esempio i negoziati con la Costa Rica e la Colombia. Per quanto riguarda la Turchia si tratta invece di uno Stato membro dell'OCSE. Il Sudafrica ha uno statuto di osservatore presso l'OCSE e dovrebbe divenirne membro a medio termine.</p><p>6. L'OCSE adotta una visione globale, ma \u00e8 vincolata a pi\u00f9 di un titolo all'economia dei suoi Stati membri. Ci\u00f2 vale soprattutto per la Svizzera. Per il nostre Paese \u00e8 quindi di grande importanza che lo standard di lotta contro la frode fiscale che le \u00e8 garantito in seno all'OCSE trovi consensi su scala mondiale tramite una consacrazione a livello di trattato internazionale nel maggior numero possibile di CDI e che esso possa tutelare contemporaneamente anche i suoi ulteriori interessi propri. Per questo motivo va caldeggiata la conclusione, con il Sudafrica e con la Turchia, di una CDI che preveda un'assistenza amministrativa estesa alla frode fiscale. Ci\u00f2 vale anche per le convenzioni con la Colombia e la Costa Rica che dovrebbero nella misura del possibile essere sottoposte quanto prima al Parlamento. La \"soluzione svizzera\" gi\u00e0 approvata dalle Camere federali per quanto riguarda altri Stati dell'OCSE dovrebbe parimenti essere confermata da queste convenzioni.</p><p>7. Il Consiglio federale intende proseguire ulteriormente questa politica.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1220400000000)\/","SubmittedBy":"Gruppo dell'Unione democratica di Centro","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1237378962547)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24","Category":null,"Modified":"\/Date(1763108348947)\/","SubmissionDate":"\/Date(1213228800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4804,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze"}}